Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 luglio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Parera Mariana Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista listanza della sig.ra Parera Mariana Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1 maggio 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso dal 16 marzo 1999, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Universidad de Buenos Aires (Argentina) il 30 dicembre 1998, il titolo accademico di licenciada en Psicologia;
Considerato infine, che e' in possesso di esperienza professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia e che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Parera Mariana Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1 maggio 1968, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 15 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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