Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 luglio 2002
Riconoscimento al sig. Calcagnini Nicola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Calcagnini Nicola nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale australiano di "Bachelor of psychology" di cui e' in possesso dal 16 aprile 1994, conseguito presso la "James Cook University of Nort Queensland" (Australia), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
Considerato che il richiedente e' in possesso anche di un Master of Psychology, conseguito nel settembre 1996 presso la University of Southern Queensland;
Considerato inoltre che il richiedente e' iscritto all'"Australian Psychological Society" dall'ottobre 1996, come attestato dal relativo certificato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 maggio 2002;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato peraltro che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato essere in possesso di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella richiesta in Italia;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 2 gennaio 2002 con validita' fino al 2 gennaio 2003, per motivi di residenza;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Calcagnini Nicola, nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A- e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di "psicoterapeuta", per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 15 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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