Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 luglio 2002 |
Riconoscimento al sig. Calcagnini Nicola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Calcagnini Nicola nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale australiano di "Bachelor of psychology" di cui e' in possesso dal 16 aprile 1994, conseguito presso la "James Cook University of Nort Queensland" (Australia), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta; Considerato che il richiedente e' in possesso anche di un Master of Psychology, conseguito nel settembre 1996 presso la University of Southern Queensland; Considerato inoltre che il richiedente e' iscritto all'"Australian Psychological Society" dall'ottobre 1996, come attestato dal relativo certificato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 maggio 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato peraltro che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato essere in possesso di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella richiesta in Italia; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 2 gennaio 2002 con validita' fino al 2 gennaio 2003, per motivi di residenza; Decreta: Art. 1. Al sig. Calcagnini Nicola, nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A- e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovra' pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di "psicoterapeuta", per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 15 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |
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