IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Ceppo Rosalia, nata a Villa Maria (Argentina) il 9 giugno 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino di "Trabajador social" come attestato dal certificato rilasciato dal "Colegio de profesionales en servicio social" di Cordoba, cui e' iscritta dall'agosto 1993, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale"; Considerato che e' in possesso del titolo accademico di "Trabajador Social con orientaciones en salud-minoridad y familia" conseguito presso l'"Instituto Nacional de Educacion superior" di Villa Maria (Argentina) nel dicembre 1992; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002; Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 6 marzo 2002; Ritenuto che la richiedente e' in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" - Sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Ceppo Rosalia, nata a Villa Maria (Argentina) il 9 giugno 1971, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" - Sezione B - e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 15 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |