Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 18 luglio 2002 |
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane. |
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IL CAPO del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1 settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali; Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno; Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 1 gennaio 2002 e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1 gennaio 2002 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata. |
| Art. 2. 1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che gia' percepiscono il contributo statale antecedentemente all'anno 2002 attestano eventuali variazioni intervenute in ordine al numero dei comuni che costituiscono le unioni ed in ordine al numero dei servizi gestiti dalle stesse unioni e dalle comunita' montane. 2. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1 gennaio 2002 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunita' montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispone di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata. 3. Per i servizi per i quali cessa l'affidamento in gestione associata, le unioni di comuni e le comunita' attestano l'avvenuta variazione. Il contributo statale sara' ridotto in misura pari alla quota di contributo assegnato in relazione ai servizi non piu' gestiti in forma associata. 4. In caso di variazione del numero dei comuni facenti parte dell'unione dei comuni queste ultime attestano quali sono i comuni che dall'anno 2002 sono entrati a far parte dell'unione o ne sono eventualmente usciti. |
| Art. 3. 1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato C che fa parte integrante del presente decreto mediante il quale le unioni di comuni alle quali e' stato attribuito per l'anno 2001 il contributo statale calcolato solo in base agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, cosi' come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari desumibili dai rendiconti, gli enti interessati indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle spese correnti e delle spese in conto capitale corredati da specifica relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. Le certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti in forma associata. |
| Art. 4. 1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato D, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale, le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, nei confronti delle quali, a decorrere dall'anno 2002, deve essere effettuata la rideterminazione triennale del contributo erariale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, attestano le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate per i servizi gestiti in forma associata, cosi' come desunte dal rendiconto dell'anno 2001 approvato. La certificazione deve essere compilata e trasmessa dagli enti locali che dall'anno 1999 percepiscono il contributo statale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto del Ministro dell'interno, n. 318 del 2000. 2. Ove le spese correnti certificate ai sensi del comma 1 risultino essere inferiori complessivamente di almeno il 10% di quelle certificate per la quantificazione ed l'attribuzione del contributo per l'anno 1999, la quota di contributo spettante a decorrere dall'anno 2002 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno n. 318 del 2000 e' incrementato del 5%. |
| Art. 5 1. Nei modelli di certificato A, B, C e D i servizi sono indicati secondo le denominazioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi cosi' come individuati nei predetti modelli di certificato. |
| Art. 6. 1. Le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 entro il 30 settembre 2002, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il capo del Dipartimento: Malinconico |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 15 della G.U. <---- |
| Allegato B
----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 21 della G.U. <---- |
| Allegato C
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 27 della G.U. <---- |
| Allegato D
----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 31 della G.U. <---- |
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