Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 11 luglio 2002 |
Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc. (Deliberazione n. 130/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 luglio 2002; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), stabilisce con l'art. 18, comma 5, che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; con la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n. 149/00), l'Autorita' ha avviato il procedimento per l'adozione di una serie di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte di imprese di trasporto o di distribuzione; l'Autorita', con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti; con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 311/01), l'Autorita' ha emanato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e che in tale deliberazione l'Autorita' ha individuato all'art. 4, comma 4.1, lettera g), l'attivita' di misura del gas come una delle attivita' del settore gas; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; la deliberazione n. 149/00; la deliberazione n. 311/01; Considerato che: sono pervenute all'Autorita' le istanze di proroga dei termini indicati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 da parte di: a) Gaslt, con lettera del 3 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 009972); b) Federgasacqua, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 010058); c) Federestrattiva, con lettera del 6 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 010156); d) Sadori Gas S.r.l., con lettera del 16 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 010802); e) Alfa Metano S.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 011659); f) Tidone Gas S.r.l. con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 011658); g) Gastecnica Reggiana S.r.l., con lettera del 28 maggio 2002 (prot. Autorita' n. 011665); che in tali istanze le tre associazioni di imprese di distribuzione del gas, in rappresentanza delle imprese associate, e le imprese di distribuzione del gas hanno evidenziato sia aspetti tecnici, sia aspetti economici che motivano la necessita' di un differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalita' di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali; Considerato che: l'avvio della misura su base oraria e' rilevante ai fini della promozione della concorrenza e della effettiva apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 Smc per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali; l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di aspetti tecnici, quali le specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonche' la definizione di modalita' standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto; Ritenuto che: sia necessario regolare l'attivita' di misura, come definita dalla deliberazione n. 311/01 dell'Autorita', nella quale regolare anche le modalita' di effettuazione della misura oraria, i suoi tempi di completamento e la copertura dei conseguenti costi; esistano i presupposti per la concessione della proroga della menzionata scadenza prevista per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 311/01. |
| Art. 2. Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas 2.1 Il termine temporale definito dall'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e' differito al 31 dicembre 2003. 2.2 E' fatta salva la facolta' del soggetto che svolge l'attivita' di misura di accordarsi con il cliente finale per l'installazione volontaria di strumenti per la misura oraria del gas. |
| Art. 3. Norme transitorie e finali 3.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito dell'Autorita'. Di conferire mandato al presidente per le azioni a seguire. Milano, 11 luglio 2002 Il presidente: Ranci |
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