Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 luglio 2002 |
Riconoscimento alla cittadina comunitaria Nicola-Kristina Osswald di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2); Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione; Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; ad altri titoli; Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2000 con cui sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento di una prova relativa alla conoscenza della lingua italiana, alla sig.ra Nicola-Kristina Osswald i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di "Lingua straniera" - russo - classe di concorso 45/A, nelle scuole di istruzione di primo grado e di "Lingue e civilta' straniere" - russo - classe di concorso 46/A, nelle scuole di istruzione di secondo grado; Vista la nota datata 11 giugno 2002 (prot. n. 6154) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova; Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 ottobre 2000, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata, come integrati dalla prova sostenuta, comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; Decreta: 1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: "Zeugnis u"ber die Wissenschaftliche Pru"fung fu"r das Lehramt an Gymnasien", rilasciato a Stoccarda, in data 15 novembre 1984 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Wu"rttenberg, sede distaccata di Tubinga; titolo di abilitazione all'insegnamento: "Zeugnis u"ber die Zweite Staatspru"fung fu"r die Laufbahn des ho"heren Schuldienstes an Gymnasien", rilasciato a Stoccarda, in data 15 giugno 1987 e conseguito presso il Ministero della pubblica istruzione e dello sport del Baden-Wu"rttenberg, sede distaccata di Stoccarda; posseduti dalla cittadina comunitaria: cognome: Osswald; nome: Nicola-Kristina; nata a: Stoccarda (Germania); il: 30 agosto 1958; nazionalita': tedesca, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese (Germania) membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrati dalla prova sostenuta di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A "Lingua straniera" - Russo; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - Russo. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 luglio 2002 Il direttore generale: Criscuoli |
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