Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 16 luglio 2002 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino romano". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Pecorino romano" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino romano"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 22 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta "Pecorino romano" venga adeguato allo schema tipo di controllo soura indicato: Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio "Pecorino romano" con nota del 2 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, quale organismo di controllo e di certificazione al sensi del citato art. 10 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l' efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine "Pecorino romano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino romano" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999. Roma, 16 luglio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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