Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 5 luglio 2002 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'INPDAI. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
VISTO il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
VISTO l'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
VISTI gli elenchi predisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, trasmessi all'Agenzia del Demanio con nota n. 2666/PR dell'11 giugno 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprieta' dello stesso;
VISTA la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2666/PR dell'11 giugno 2002 con cui si attesta la proprieta' cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;
RITENUTO che l'art.1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;
VISTA l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
DECRETA Art. 1
Sono di proprieta' dell'istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali i beni immobili individuati negli elenchi A e B e precisamente: (per gli stabili individuati nell'elenco A l'Ente e' proprietario da cielo a sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze. ----> Vedere Elenco a pag. 82 del S.O. <---- |
| Articolo 2 Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Articolo 3
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Articolo 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura |
| Articolo 5
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. |
| Articolo 6
Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 luglio 2002
IL DIRETTORE: SPITZ |
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