Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 1 luglio 2002
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito in legge 23 novembre 2001, n.410;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del D.L.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

VISTA la nota n. 013171 del 26 giugno 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Tesoro - in cui sono stati precisati gli elementi identificativi sufficienti per l'emanazione dei decreti di individuazione dei beni immobili di proprieta' "cielo terra" degli enti previdenziali;

VISTO l'elenco predisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, trasmesso all'Agenzia del Demanio con nota n. 3553 del 28 giugno 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprieta' dello stesso;

VISTA la dichiarazione dell'INPDAP contenuta nella nota n. 3553 del 28 giugno 2002 con cui si attesta la proprieta' da cielo a sottosuolo degli immobili ricompresi negli elenchi trasmessi;

RITENUTO che l'art. 1, comma 2, del DL. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/200l attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;

VISTO l'articolo 57 dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;

VISTA l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL. n. 351/2001, convertito in legge n.410/2001;

DECRETA
Articolo 1 Sono di proprieta' dell' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica i beni immobili individuati nell'elenco di cui all' allegato A facente parte integrante del presente decreto e precisamente: per gli stabili individuati nell'allegato A l'Ente e' proprietario da cielo a sottosuolo.
 
Articolo 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi' dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Articolo 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Articolo 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Articolo 5

Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 luglio 2002

IL DIRETTORE: SPITZ
 
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 24 del S.O. <----
 
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