Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 luglio 2002 |
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, recante: "Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2002; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati: al 4,85 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,30 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni. 2. l tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento: a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti; b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000; c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi; d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di fuzioni o servizi, tramite comunita' montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti. |
| Art. 2. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata 1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'articolo 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile 1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, e' pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 10 anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 15 e 20 anni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 25 luglio 2002 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.
===================================================================== Quota con diritto di estinzione anticipata | Maggiorazioni (*) ===================================================================== 40 % | 0,30 60 % | 0,45 80 % | 0,60
(*) Per tutte le durate dei mutui |
|
|
|