Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2002
Rettifica al decreto 7 giugno 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano" registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano", registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;
Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 8 che, a causa di meri errori o imprecisioni in essi contenuti, potrebbero dar luogo ad applicazioni o interpretazioni non corrette da parte dei destinatari del provvedimento in questione;
Ritenuto di dover provvedere alla correzione materiale e all'integrazione delle disposizioni per le quali si ravvisa detta esigenza;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto 7 giugno 2002, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano" registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002 e' modificato nelle parti degli articoli citati con le modalita' di seguito indicate:
Art. 1 - Aggiungere al comma 1 il seguente comma 2.
"L'organismo di controllo "Dipartimento controllo qualita' P.R. con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy, 18/A, gia' autorizzato con decreto 7 giugno 2002, ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta "Parmigiano reggiano , e' autorizzato a svolgere le medesime funzioni sulle modifiche al suo disciplinare di produzione di cui al comma precedente".
Art. 2, comma 1 - Alle parole "con decreto ministeriale 28 gennaio 1999" sono sostituite le parole "con decreto ministeriale 7 giugno 2002";
Art. 2, comma 3 - Alle parole "indicazione geografica protetta" sono sostituite le parole "denominazione di origine protetta";
Art. 8 - Alle parole "in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario" sono sostituite le parole "indicata nell'art. 4 del presente decreto".
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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