IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" ed in particolare l'art. 71; Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 marzo 2002, del consiglio di amministrazione del 26 marzo 2002 e del consiglio degli studenti del 23 aprile 2002 con le quali e' stata approvata la modifica del comma 2 dell'art. 73 dello statuto di Ateneo; Vista la nota del 4 giugno 2002, prot. 1981, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto proposta dall'Ateneo; Decreta: Il comma 2 dell'art. 73, rubricato "Durata delle cariche elettive", dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" e' cosi' modificato: "2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'.". Napoli, 9 luglio 2002 p. Il rettore: Patalano |