Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA |
DECRETO RETTORALE 11 luglio 2002 |
Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 22-27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione delle sopracitate normative, che disciplini, in particolare, le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerato che, con nota protocollo n. 12387 del 26 giugno 2000, questo ateneo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ha trasmesso, per il prescritto parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la bozza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; Atteso che, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2000 Di.C.A n. 10870 II.4.5.2.1, la sopracitata commissione ha trasmesso il proprio parere invitando l'ateneo a riproporre un nuovo schema di regolamento limitatamente alla parte di propria competenza; Vista la nota rettorale protocollo n. 12147 del 29 giugno 2001 con la quale la bozza del regolamento di cui sopra, conformemente al parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, e' stata nuovamente sottoposta alla commissione medesima; Considerato che e' inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, relativamente al parere di cui alla precedente premessa; Ritenuto pertanto opportuno procedere all'emanazione del regolamento di cui trattasi; Decreta: Art. 1. E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. |
| Art. 2. Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 11 luglio 2002 p. Il rettore: Viparelli |
| Allegato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Art. l. Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 e' riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto di accesso si applica, in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. 2. Il diritto di accesso puo' esercitarsi, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso. 3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso. Art. 2. Categorie di atti amministrativi sottratti al diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera d) della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti: a) documenti relativi alla carriera, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'ateneo; b) i documenti relativi al trattamento economico dei dipendenti e dei soggetti che svolgono attivita' a qualsiasi titolo nell'ateneo, limitatamente alla particolare situazione retributiva del singolo, la cui conoscibilita' puo' portare alla rilevazione di fatti personali che si ha interesse a mantenere riservati (pignoramento presso terzi, cessioni di quote dello stipendio, sentenze attributive di alimenti, mutui poliennali I.N.P.D.A.P., cessioni del quinto dello stipendio, piccolo prestito I.N.P.D.A.P., ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita e altre situazioni familiari); c) documenti relativi all'operato di organi di controllo dell'attivita' amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale; d) documenti relativi ad atti stipulati dall'amministrazione ove cio' sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992; e) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in relazione ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito, mediante estratto dei verbali di gara, esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara e la motivazione dell'aggiudicazione, l'accesso ai documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali; f) i programmi scientifici, le relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di politica mondana e valutaria. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo e dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio. 3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 4. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto l 990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge. Art. 3. Differimento del diritto di accesso 1. Il differimento dall'accesso ai documenti amministrativi e' disposto ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'effettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezze dell'amministrazione in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'accesso e', altresi', differito limitatamente alle categorie di documenti di seguito indicati e fino al momento espressamente specificato per ciascuno di essi: a) elaborati dei candidati partecipanti a prove concorsuali o selettive, fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti; si fa eccezione per gli elaborati del candidato richiedente; b) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, fino alla conclusione dei relativi procedimenti; c) rapporti alla Procura generale o alla Procura regionale presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procedure ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azione di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie, fino alla conclusione dei relativi procedimenti. Art. 4. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. Art. 5. Modifiche del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni ritenute necessarie con le medesime modalita' e forme del presente regolamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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