Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 giugno 2002, n. 105 |
Testo del decreto-legge 1 giugno 2002, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 1 giugno 2002), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2002, n. 162 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: "Ulteriore differimento della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Differimento (( e modalita' di applicazione della copertura assicurativa statale ))
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente (( differito, )) al 30 giugno 2002. 2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1-bis,1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 (Proroga di termini di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo): "Art. 2. Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (.). 1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002 (.). 1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali (.). 1 -ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato: a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo; b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi; c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi (.); 1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1 -ter, un premio cosi' determinato: a) imprese di gestione aeroportuale: 1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza; 2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale; b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001 (.). 1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002 (.). 1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave (.). 1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di cui al presente articolo (.). (.) Tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002 dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.
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| Art. 2. (( Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo )) comunitari
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, (( gli organi comunitari dovessero )) formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo. |
| Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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