IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2002, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989 che prevede che altri trattamenti - in aggiunta a quelli previsti dalla medesima legge - possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanita' (ora della salute) di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora delle politiche agricole e forestali) in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunita' europea; Visto il proprio decreto 13 marzo 2002, con il quale e' stata istituita una commissione interministeriale con il compito di esaminare le caratteristiche del latte prodotto con procedimenti diversi da quelli definiti dalla legge n. 169/1989 e di valutarne la compatibilita' con le previsioni della medesima legge; Vista la relazione della commissione interministeriale in data 17 maggio 2002, nella quale si riferisce che il latte alimentare trattato termicamente (pastorizzato), ottenuto a partire dal latte crudo attraverso il trattamento della microfiltrazione, conformemente ai requisiti dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997; presenta caratteristiche igienico-sanitarie organolettiche conformi ai parametri di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997; Considerato che la commissione ha rilevato che le caratteristiche del latte pastorizzato microfiltrato, nonche' le qualita' organolettiche, le caratteristiche compositive e chimico-analitiche sono rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 169/1989 per il latte fresco pastorizzato, legge che viene rispettata anche nelle condizioni di processo, nonche' valore nutrizionale inalterato rispetto al latte crudo e al normale latte fresco pastorizzato in commercio; Ritenuto che, anche sulla base delle conclusioni della Commissione interministeriale, il trattamento per la microfiltrazione puo' essere autorizzato in quanto compatibile con le previsioni della legge n. 169/1989; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del presente decreto si definisce microfiltrazione 1a tecnica di filtrazione condotta su elementi filtranti esenti da cessioni e aventi pori con luce media da 1,4 a 2 micron con applicazione di pressioni transmembranarie comprese tra 1 e 1,2 bar. 2. Fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa vigente per il latte crudo destinato alla fabbricazione di latte alimentare trattato termicamente, e' autorizzato il trattamento della microfiltrazione nel corso del processo di produzione del latte alimentare definito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 169/1989. Detto processo di produzione deve rispettare le previsioni ed i limiti della vigente normativa in materia di unico trattamento termico. 3. Alla fase di fabbricazione di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le procedure previste dalla vigente normativa in materia di autocontrollo e controllo ufficiale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno effettuate, dagli organi ufficiali di controllo, nuove verifiche sul latte alimentare presente in commercio sulla base della autorizzazione di cui al presente decreto. 4. I soggetti che intendono produrre latte alimentare, conformemente al trattamento autorizzato nel presente decreto, ne effettuano comunicazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministero della salute, depositando, ai fini di cui al comma 3, il processo di produzione. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2002 Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 309 |