Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2002
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3232).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo);
Vista l'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
Considerato che l'avanzamento delle attivita' di risanamento ambientale e' giunto alla fase esecutiva degli interventi di messa in sicurezza sulle aree private ed e' prossima la definizione dell'accertamento dello stato dell'inquinamento, e che devono quindi essere avviate tutte le iniziative atte ad individuare gli interventi di bonifica delle aree pubbliche e private;
Considerato, altresi', che tali attivita' debbono essere compiute contestualmente a quelle di controllo e di monitoraggio delle operazioni in corso di svolgimento nelle parti di competenza dei privati;
Ritenuto necessario, per un corretto e piu' celere adempimento dei compiti attribuiti al commissario delegato, potenziarne l'ufficio, snellire le modalita' approvative ed esecutive delle diverse fasi procedurali, anche mediante la previsione della facolta', da parte del Commissario delegato, di affidamento ad altri soggetti di specifiche e ben individuate attivita' di carattere esecutivo;
Rilevata, altresi', l'opportunita' di valorizzare forme di cooperazione in merito alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal commissario delegato con quelle istituzionalmente attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' agli enti da esso vigilati, per il definitivo superamento dello stato di emergenza ed il ritorno al regime ordinario delle competenze in materia;
Vista la nota in data 27 febbraio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale si propone la modifica delle ordinanze summenzionate;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato, per il compimento di determinate attivita' di carattere esecutivo, puo' nominare un soggetto attuatore, il quale operera' sulla base della programmazione stabilita e delle direttive impartite dal commissario delegato.
2. Al comma 1 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, dopo le parole "al commissario delegato" sono aggiunte le seguenti: "ed al soggetto attuatore".
 
Art. 2.
1. Oltre alle unita' di personale indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unita' di personale, da individuare tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, e di un ulteriore esperto, ai quali spettera' un compenso pari a quello previsto, rispettivamente, per il personale comandato e per gli esperti.
2. Il secondo periodo del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "A tale personale viene riconosciuta un'indennita' integrativa pari a 70 ore di lavoro straordinario, fatte salve le indennita' e le spese per le missioni svolte".
3. Il terzo periodo, del comma 2, dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dai seguenti periodi: "Per il conferimento degli incarichi relativi a direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore, il commissario delegato, laddove tali figure professionali non siano presenti ovvero non siano disponibili tra il personale dell'ufficio o tra gli esperti di cui al successivo comma 3, e' autorizzato a rivolgersi ad altro personale, anche non appartenente alla pubblica amministrazione, purche' idoneo all'assolvimento ditali compiti. Il compenso spettante per tali incarichi e' determinato ai sensi della normativa di settore, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali. Lo svolgimento dei suddetti incarichi non e', comunque, cumulabile con l'incarico di esperto di cui al successivo comma o di membro della commissione, di cui al successivo comma 1, dell'art. 5".
 
Art. 3.
1. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il piano della caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza ed il progetto di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dei relativi provvedimenti attuativi e sono approvati dal commissario delegato, d'intesa con le regioni Liguria e Piemonte".
2. La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppressa.
3. Il comma 1, dell'art. 5, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta da cinque esperti, di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed un esperto nominato rispettivamente dalla regione Liguria e dalla regione Piemonte. La commissione coadiuva il commissario delegato ed il soggetto attuatore, al fine di fornire agli stessi il necessario supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza".
 
Art. 4.
1. Il primo punto del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e' soppresso e sostituito dal seguente: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 1, della presente ordinanza".
2. Al comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, viene aggiunto il seguente punto: "decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, nonche' gli allegati tecnici".
3. Il commissario delegato, per il superamento dello stato di emergenza, provvede, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e/o con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, a definire le modalita' di cooperazione riguardo alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal medesimo commissario in materia di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale e quelle di rispettiva competenza del Ministero e dell'ANPA.
 
Art. 5.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2002
Il Presidente: Berlusconi
 
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