Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone: 1. Definizioni.
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende:
per decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983 e le sue successive modificazioni;
per Stato membro, uno Stato membro della Comunita' europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo. 2. Rinvii.
2.1 Le citazioni dei preesistenti uffici dell'Amministrazione finanziaria contenute nel decreto si intendono riferite alle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 3. Equipollenza.
3.1 Sono equipollenti:
a) alle prove e agli esami di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto, le prove e gli esami eseguiti dalle autorita' competenti di uno Stato membro, finalizzate all'accertamento della conformita' del modello ai requisiti fissati dal predetto decreto o ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, qualora questi ultimi assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli corrispondenti ai requisiti contemplati dal decreto;
b) ai provvedimenti ministeriali di approvazione di modello di misuratori fiscali di cui all'art. 3 del decreto, i certificati di approvazione di modello e i provvedimenti ad essi analoghi rilasciati dalle autorita' competenti di uno Stato membro, per misuratori conformi ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, qualora risulti che gli anzidetti requisiti legali assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli fissati dal decreto.;
c) ai misuratori fiscali gia' sottoposti, ai sensi dell'art. 7 del decreto, a controllo di conformita' e muniti di bollo fiscale, i misuratori per il cui modello le autorita' competenti di uno Stato membro, abbiano rilasciato un provvedimento di approvazione avente l'equipollenza contemplata alla lettera b) e che inoltre risultino muniti di marcatura e sigilli di protezione applicati:
dalle anzidette autorita' per attestare la conformita' ai requisiti legali dello Stato membro di provenienza;
dal fabbricante che operi in regime di sistema di garanzia della qualita', approvato e sorvegliato dalle precitate autorita' ai fini della produzione di misuratori conformi ai corrispondenti provvedimenti di approvazione. 4. Approvazione del modello dei misuratori fiscali.
4.1 I commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, direttamente o indirettamente, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali.
2. L'approvazione di cui al precedente art. 3 e' rilasciata su apposita istanza indirizzata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni, contenente: gli elementi identificativi del produttore o, qualora il produttore non abbia sede legale nella Comunita', del suo mandatario stabilito nella Comunita', il tipo e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio fiscale, l'eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilita' di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle prove e degli esami di cui all'art. 5 successivo, comma 3.
3. La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuita', delle parti di ricambio e l'assicurazione della conformita' dell'apparecchio alle vigenti disposizioni". 5. Differimento.
5.1 Con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono fissati, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto:
a) i requisiti essenziali che i misuratori fiscali devono rispettare, anche ai fini del trasferimento elettronico dei dati fiscali elaborati e memorizzati a centri stabiliti dall'Agenzia delle entrate abrogando contemporaneamente le prescrizioni tecniche di dettaglio e stabilendo la presunzione di conformita' ai requisiti anzidetti per i misuratori fiscali conformi ad apposite norme regolamentari di dettaglio non cogenti;
b) le procedure della valutazione della conformita' al modello approvato e ai requisiti del decreto, alternative all'esame del modello e al controllo di conformita' previsti dal decreto, adottando moduli corrispondenti a quelli comunitari dell'esame del tipo e della dichiarazione di conformita' al tipo, basata sulla verifica del prodotto o sulla garanzia di qualita' del processo produttivo;
c) i criteri e le modalita' della verificazione periodica, da parte dei soggetti autorizzati, cui devono essere sottoposti i misuratori fiscali in servizio per accertare il mantenimento nel tempo delle originarie caratteristiche tecniche e funzionali fiscalmente rilevanti, fermi restando gli obblighi, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto come modificato dal presente provvedimento.
d) ogni altra prescrizione conseguente alla nuova disciplina introdotta con le prescrizioni di cui alle lettere precedenti, e per i successivi adeguamenti delle disposizioni sui misuratori fiscali al progresso tecnologico. 6. Abrogazione e decorrenza.
6.1 E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle di cui ai punti precedenti.
6.2 Il presente provvedimento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.
Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di legittimita', sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorche' connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'Amministrazione, "oltrepassano quanto necessario" per garantire l'efficacia dei controlli medesimi. Riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;
decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Roma, 4 marzo 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
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