IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Ravvisata la sussistenza di una situazione di emergenza idrica irrigua e potabile nella regione Calabria; Considerato che la predetta situazione di crisi idrica rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti; Vista la nota n. 2555 del 17 luglio 2002 con la quale l'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, rappresenta la necessita' di dichiarare lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito il territorio regionale della Calabria; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto; Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Calabria. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2002 Il Presidente: Berlusconi |