Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 luglio 2002 |
Semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Visti gli articoli 75, 76, 106 e 114 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993; Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente delle direttive 92/61/CEE, 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote; Considerata la necessita' di attuare una semplificazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio della carta di circolazione per i veicoli dotati di omologazione comunitaria; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto riguardano le procedure di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli, rilasciate da uno degli Stati membri della Unione europea e constano delle fasi procedurali di elaborazione e registrazione dei dati tecnici significativi delle suddette omologazioni, ai fini del rilascio della carta di circolazione dei veicoli stessi. |
| Art. 2. Definizioni delle fasi procedurali 1. Ai fini del presente decreto e con riferimento alle fasi procedurali di cui all'art. 1 si definisce con: a) elaborazione: la fase nella quale, sulla base del contenuto del fascicolo di omologazione comunitaria di un tipo di veicolo: si individua la lista dei componenti la famiglia di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, in relazione alla combinazione delle varianti e delle versioni del tipo previste dal costruttore e documentate nella stessa omologazione; si attribuisce ad ogni singolo componente un codice di immatricolazione che lo definisce univocamente; si redigono i relativi estratti dei dati tecnici; b) registrazione: la fase nella quale, sulla base degli estratti dei dati tecnici di cui al precedente punto a), utilizzando procedure codificate, si inseriscono i dati significativi di ogni combinazione di variante-versione del veicolo nell'archivio del sistema informativo centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED. |
| Art. 3. Competenze 1. Allo svolgimento delle fasi procedurali di cui all'art. 2 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, di seguito denominato ufficio del Ministero, ovvero, a richiesta, il costruttore del veicolo o un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero. |
| Art. 4. Domande e documentazione 1. Le richieste di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli sono presentate all'ufficio del Ministero dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero. 2. La domanda in bollo, redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) scheda di omologazione comunitaria CE del tipo di veicolo; b) 120 originali del certificato di conformita' comunitario (C.O.C.) e, se ricorre, della dichiarazione per l'immatricolazione di cui all'allegato II, se non gia' depositati; c) estratto dei dati tecnici di ogni singolo componente la famiglia di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, redatto su modello riportato nell'allegato III, ovvero compilato con modalita' diverse, ma preventivamente concordate, con l'ufficio del Ministero; d) eventuale supporto informatico contenente gli stessi dati, riportati negli estratti dei dati tecnici di cui al precedente punto c), ordinati secondo una prefissata procedura informatica, fornita dall'ufficio del Ministero, se allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 2 provvede lo stesso ufficio. |
| Art. 5. Codici di immatricolazione l. I codici di immatricolazione per la decodifica del numero di omologazione comunitario, consistono in serie di caratteri alfanumerici da attribuire a ciascun componente la famiglia di veicoli e sono finalizzate alla identificazione univoca di ciascuno dei componenti per consentire l'inserimento dei relativi dati tecnici nell'archivio del CED. 2. I codici di immatricolazione: a) sono assegnati dall'ufficio del Ministero se il costruttore dei veicoli non dispone del codice internazionale di identificazione, costituito da tre caratteri; b) possono essere attribuiti anche dal costruttore dei veicoli, se questo dispone del codice internazionale di identificazione, in conformita' con la procedura descritta nell'allegato IV. |
| Art. 6. Inserimento dei dati tecnici nell'archivio del CED 1. Gli estratti dei dati tecnici dei componenti la famiglia di veicoli, completati con i codici di immatricolazione e la data, costituiscono la base per l'inserimento delle informazioni richieste nell'archivio del CED. 2. Per la registrazione dei dati debbono essere utilizzate specifiche procedure di inserimento. I costruttori che svolgono direttamente le operazioni di cui all'art. 2 debbono essere collegati funzionalmente con l'archivio del CED; le modalita' per l'attivazione del collegamento informatico sono fornite dallo stesso CED. |
| Art. 7. Immatricolazione dei veicoli 1. L'immatricolazione dei veicoli puo' essere effettuata secondo una delle due seguenti procedure: a) presentazione presso l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del certificato di conformita' comunitario (C.O.C.), recante anche il codice di immatricolazione; b) presentazione del certificato di conformita' comunitario, corredato dalla dichiarazione per l'immatricolazione recante il codice di immatricolazione. 2. La dichiarazione per l'immatricolazione contiene il collegamento tra il numero di omologazione del veicolo ed il codice di immatricolazione dello stesso, nonche' il nome del costruttore, il tipo di veicolo, la variante, la versione ed il numero di telaio. Puo' contenere inoltre, cosi' come il certificato di conformita' comunitario, altre informazioni, quali il codice segreto per l'immatricolazione, il numero della bolla dell'operazione doganale ed altre eventuali informazioni. |
| Art. 8. Attivita' di verifica e controllo da parte del Ministero 1. Il controllo di regolarita' della procedura di trasposizione dell'omologazione comunitaria dei veicoli, successivo alle fasi di elaborazione e di registrazione dei dati tecnici svolte dal costruttore o daun suo accreditato rappresentante, e' effettuato dall'ufficio del Ministero. Ogni onere derivante da eventuali errori che possono verificarsi in conseguenza della effettuazione delle fasi procedurali di cui all'art. 2, se effettuate dal costruttore o da un suo accreditato rappresentante, e' a carico dello stesso costruttore. 2. Nel caso in cui, nel corso della fase di controllo di regolarita' della procedura di trasposizione, di cui al comma precedente, si accerti che le operazioni sono state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti o che non vengono rispettate, in tutto o in parte, le istruzioni diramate dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, il costruttore incorre nella sanzione della diffida per i casi di minore gravita', della sospensione da quindici giorni a sei mesi dei collegamenti telematici con il CED per i casi di maggiore gravita' o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della revoca dei collegamenti telematici nei casi di reiterati gravi violazioni. 3. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante. Roma, 2 luglio 2002 Il capo del Dipartimento: Fumero |
| Allegato I Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. Il sottoscritto ...... delegato dalla ...... con sede in ......, in nome e per conto del costruttore ......, chiede la trasposizione nel sistema informativo di codesta amministrazione dell'omologazione comunitaria europea n. ......del ...... ai sensi del decreto dirigenziale del ...... relativo alla semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio della carta di circolazione degli stessi. Si allega la prevista documentazione. (*) Dichiara inoltre: di voler svolgere direttamente e compiutamente tutte le fasi procedurali di cui all'art. 2 del sopracitato decreto; di assumere la piena responsabilita' per la effettuazione di tali fasi; di assumere in proprio qualunque onere inerente alla riemissione delle carte di circolazione contenenti dati errati. Data: ....................... Firma: ............................. (*) cancellare se non ricorre. |
| Allegato II INTESTAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE Dichiarazione per l'immatricolazione In riferimento alla direttiva ......, relativa alla omologazione comunitaria del ...... ed ai fini della immatricolazione secondo quanto previsto dall'articolo ...... del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che ...... ...... di seguito descritto e' individuato con il codice di immatricolazione: ...... . omologazione comunitaria ......; tipo ...... variante ...... versione ...... telaio ...... . Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per i veicoli importati da Paesi UE) ...... e' stato importato presso la dogana di ...... con bolletta e/o operazione d'importazione numero ...... (solo per veicoli importati da Paesi non UE). Dichiarazione n. .......................... Data ......................... Firma: ............................. |
| Allegato III
----> Vedere allegato a pag. 79 della G.U. <---- |
| Allegato IV CODICI DI IMMATRICOLAZIONE I codici di immatricolazione, attribuiti per la decodifica del numero di omologazione comunitaria, si compongono dei seguenti campi: per gli autoveicoli di categoria M1 OE EST per i veicoli a due o tre ruote e per i quadricicli OA EST per i trattori agricoli o forestali OX EST I campo (5 caratteri alfanumerici) II campo (max 6 caratteri alfanumerici) I campo: a) i primi tre caratteri contengono le tre lettere che identificano il costruttore nel codice internazionale e che appaiono nel codice V.I.N. dei suoi veicoli; b) i successivi due caratteri possono essere numerici, alfa-numerici o alfabetici (complessivamente 26 lettere) e sono attribuiti utilizzando la seguente successione di numeri e lettere: inizialmente solo caratteri numerici da 1 a 99, successivamente utilizzando alternativamente lettere e numeri, conformemente alle sequenze sotto riportate: 1A ...................................... 1Z . . . 9A ...................................... 9Z A1 ...................................... A9 AA ...................................... AZ . . . . . Z1 ...................................... Z9 ZA ...................................... ZZ II campo: a) i primi tre caratteri sono numerici, ordinati in modo sequenziale crescente (001 ......999); b) i successive caratteri (max3) sono alfabetici (complessivamente 26 lettere), ordinati in modo sequenziale crescente (A ......ZZZ). |
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