IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kardos Krisztina, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo doctor medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art, 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 31 maggio 2002; Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente; Considerato che l'esercizio di medico chirurgo e' subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di "doctor medicinae universae", rilasciato in data 15 settembre 1984 dall'Universita' di medicina "Semmelweis" della citta' di Budapest alla sig.ra Kardos Krisztina, cittadina ungherese nata a Gyor (Ungheria) il 18 dicembre 1958, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. 2. La dott.ssa Kardos Krisztina e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 2002 Il direttore generale: Mastrocola |