Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2002
Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del comsumatore
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 1622 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi e' prevista la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. l, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga fino alla data del 30 giugno 2002 delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Considerato che i laboratori sopra indicati hanno dimostrato di avere in corso di svolgimento le istruttorie di accreditamento presso un organismo conforme alla norma EN 45003, recante le prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento del sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura, ma non hanno ancora conseguito il richiesto accreditamento per le analisi rivestenti valore ufficiale nel settore vitivinicolo;
Considerato che la presenza di un solo organismo accreditante sul territorio nazionale, operante in regime di mutuo riconoscimento in ambito European for Accreditation, comporta a fronte di un numero di domande pervenute superiore alla media degli anni precedenti, un necessario adeguamento delle strutture operative dell'ente accreditante ed un rallentamento dei tempi di svolgimento delle attivita' istruttorie;
Considerato che lo stato delle istruttorie relative ai laboratori richiedenti non e' lo stesso per tutti e che costituirebbe disparita' di trattamento tra gli stessi, utilizzare quale parametro fondante il diritto alla concessione della proroga del termine, fissato al 30 giugno 2002, un elemento diverso dal certificato di accreditamento;
Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 2002, recante sospensione della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette disposta con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di proroga;
Considerato che la proroga concessa ai sensi del citato decreto 29 aprile 2002, avente effetto fino al 2 set-tembre 2002, trova fondamento nelle motivazioni fornite dall'Agenzia delle dogane a sostegno della richiesta di proroga avanzata dalla stessa e nelle obiettive ragioni di consentire le prosecuzione, pur se temporanea, delle attivita' dei laboratori in corso di accreditamento;
Considerato che le condizioni oggettive e le motivazioni fondanti le richieste di differimento del termine di efficacia dei provvedimenti di proroga delle autorizzazioni, per tutti i laboratori interessati dalle procedure di accreditamento, sono identiche a quelle fondanti il provvedimento di accoglimento citato recante la data del 29 aprile 2002 e che conseguentemente anche i laboratori, beneficiari del regime di proroga scadente il 30 giugno 2002, sono da considerarsi tutti destinatari di un analogo provvedimento di proroga.
Ritenuto che la concessione della proroga debba essere condizionata all'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il relativo termine fissato dal presente decreto, le analisi e i relativi metodi di prova per i quali intendono avvalersi della predetta proroga;
Ritenuto ragionevole il mantenimento degli effetti dei provvedimenti autorizzatori concernente i predetti laboratori, per un ulteriore periodo fino al termine ultimo del 31 ottobre 2002;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento amministrativo nei sensi sopra espressi al fine di consentire la prosecuzione, pur se temporanea, delle attivita' dei predetti laboratori in corso di accreditamento, delle attivita' concernenti le analisi aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
Decreta:
Art. 1.
Il termine del 30 giugno 2002, indicato nell'art. 1 del decreto 15 ottobre 2001 recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e' prorogato al 31 ottobre 2002.
 
Art. 2.
1. Hanno diritto ad avvalersi della proroga di cui all'art. 1 limitatamente nell'ambito territoriale per le quali erano stati autorizzati e per le prove di cui al successivo punto b), i laboratori indicati nel citato decreto 15 ottobre 2001, nonche' quelli riportati nel decreto 29 aprile 2002, non ancora accreditati alla data del presente decreto, a condizione che:
a) dimostrano di aver in corso la procedura tecnica di accreditamento presso un organismo accreditante conforme alla norma EN 45003 e godente del mutuo riconoscimento in ambito EA - European for Accreditation;
b) comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le effettive analisi e i corrispondenti metodi di prova per i quali e' stato richiesto l'accreditamento.
2. Il mancato, parziale, o tardivo adempimento delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta l'esclusione dal beneficio della proroga.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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