Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 giugno 2002, n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 12 giugno 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi' come previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attivita' e' sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti alle suddette attivita' di recupero in impianti o stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38,
supplemento ordinario.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la
pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il
recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche
tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e
integrazioni, del prodotto di qualita' ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e'
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
dei trasporti e della navigazione.".
- L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto
delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo
di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei
rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di composti di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
del comma 1, che stabiliscono in particolare la
composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p)
dell'art. 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio
2000, n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE
del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti
pericolosi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2000, n. 114.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, sono riportati nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole. E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante: "Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183". E' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attivita' di recupero;
b) quantita' impiegabile: la quantita' massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) quantita' di rifiuti messi in riserva: quantita' massima di rifiuti che non puo' mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.



Nota all'art. 2:
- La voce "R13" dell'allegato C del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' la seguente:
"R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti).".



 
Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti piu' restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti piu' restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualita' dell'aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.
5. Restano altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attivita' di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.



Nota all'art. 3:
- L'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei
presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle
emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie dispo-nibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del
presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la
tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle
esperienze regionali gia' acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della
qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa
verifica della loro compatibilita';
c) ad individuare, sentite le regioni interessate,
zone a carattere interregionale nelle quali, per la
presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le
loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono
stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di
qualita' dell'aria piu' restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati
inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale
sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base
delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale
delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento
sulla base dei dati forniti dalle regioni.".



 
Art. 4.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantita' di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unita' locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.



Nota all'art. 4:
- L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Quantita' impiegabile
1. La quantita' impiegabile e' individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantita' impiegabile non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attivita' di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantita' impiegabile che puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed e' determinata dalla capacita' dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e' determinata dalla potenzialita' degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.



Note all'art. 5:
- L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 27 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.".
- L'art. 28 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' il seguente:
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito tempo-raneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".



 
Art. 6.
Comunicazione d'inizio d'attivita'
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attivita' deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantita' annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacita' autorizzata o della potenzialita' dell'impianto, si intendono sottoporre ad attivita' di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento;
e) la capacita' autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialita' dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unita' produttiva e' utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attivita' di recupero ai sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.



Note all'art. 6:
- Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle
premesse.
- L'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.".



 
Art. 7.
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.
4. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attivita' svolta.
5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.



Note all'art. 7:
- L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996,
n. 5, reca: "Disciplina dei metodi di controllo delle
emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".



 
Art. 8.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.



Note all'art. 8:
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
327, e' il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.".



 
Art. 9.
Norme transitorie
1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in data successiva all'entrata in vigore del regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di recupero dei rifiuti pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli impianti ed alle attivita' di recupero dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione delle attivita' di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell'allegato 1 al presente regolamento e' subordinata alla presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformita' dell'impianto alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivita' alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336



Note all'art. 9:
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, reca: "Attuazione
degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n.
438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione,
nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti.".
- L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' riportato nelle note all'art. 5.



 
ALLEGATO 1
Suballegato 1
(Articolo 1, comma 4)

NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA
DAI RIFIUTI PERICOLOSI

1. METALLI NON FERROSI

1.1 Tipologia: rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi (Zn [100503*][100505*], Pb [100404*][100405*] [100406*], Cu [100603*] [100606*]) mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori.
1.1.1 Provenienza: impianti di abbattimento fumi di fonderia da cubilotti, dei forni di fusione degli ottoni, dei forni di fissione del rame primario e rottame di rame, dei forni di fusione del piombo secondario e sue leghe.
1.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuto solido, anche polverulento, costituito principalmente da ossidi di metalli non ferrosi miscelato con altri ossidi minori, pellettizzato, contenente, a seconda della provenienza, Rame fino al 10%, Piombo fino al 70%, Zinco fino al 65%, Cd < 8%, Sn < 20%, Cl < 20% sul secco; ossidi alcalino-terrosi di Na, K, Ca e Mg < 5% per ciascun elemento.
1.1.3 Attivita' di recupero: recupero zinco, piombo, rame, mediante cicli termici, idrometallurgici ed elettrochimici previo eventuale lavaggio chimico fisico [R4].
1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: zinco, piombo, rame, loro leghe o loro ossidi nelle forme usualmente commercializzate.
1.2 Tipologia: polveri e scaglie contenenti rame [100603*] e zinco [100503*].
1.2.1 Provenienza: impianti di abbattimento polveri e fumi dei forni fusori di rame, zinco e leghe; impianti di laminazione a caldo; preparazione delle torniture.
1.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: materiali solidi e polveri fini e grossolane contenenti Rame fino al 90%, Zinco fino al 70%, Pb < 6%, Cd < 1,5%, Sn < 1,3%, Ni < 0,15%, Cl < 20% sul secco.
1.2.3 Attivita' di recupero:

a) raffinerie o fonderie di seconda fusione [R4]; b) idrometallurgia per il recupero dei metalli [R4]; c) ciclo termico dello zinco [R4].

1.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate.
1.3 Tipologia: colaticci o schiume di piombo [100401*][100402*].
1.3.1 Provenienza: scorificazione dei bagni di fusione di leghe stagno-piombo nell'industria metallurgica.
1.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuti di metalli non ferrosi a base di Piombo oltre 65% e contenenti: Sn < 15%, Cu < 0,02%, As < 0,01% mescolati con i loro ossidi in parte polverulenti.
1.3.3 Attivita' di recupero: rifusione nella metallurgia secondaria del piombo [R4].
1.3.4 Caratteristiche della materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo nelle forme usualmente commercializzate.
1.4 Tipologia: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti [160601*] [200133*]
1.4.1 Provenienza: raccolta finalizzata di batterie al piombo esauste; selezione di qualita' da industria produzione accumulatori.
1.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti, con un contenuto di Piombo fino al 90% e contenenti: Sn < 1%, As 05%, Sb < 10%, Se < 0,05%; contenenti soluzione acquosa di H2SO4 < 25% con Pb < 1%. Cd < 0,1%, Cu, Zn, As, Sn e Sb < 0,1% per ciascun elemento.
1.4.3 Attivita' di recupero: recupero al ciclo termico o idrometallurgico delle componenti metalliche a base di piombo ottenute mediante pretrattamento di frantumazione e vagliatura per la separazione delle componenti plastiche [R4]; decantazione, filtrazione e/o concentrazione dell'acido solforico [R5].
1.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo e sue leghe e soluzione diluita di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.
1.5 Tipologia: schiumature e ossidi di piombo e sue leghe [100402*][100401*].
1.5.1 Provenienza: forno di fusione del piombo secondario.
1.5.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuto solido agglomerato, anche polverulento, a base di Piombo fino al 95%, contenenti: Sn <40%, Sb < 30%, Cu < 2%, Zn < 2%, As < 1%, Cd < 0,5%, Na < 30%, con presenza di materiali inerti per il 4%.
1.5.3 Attivita' di recupero: metallurgia per il recupero del piombo, fusione e raffinazione [R4].
1.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti; piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.
1.6 Tipologia: ferriti di zinco [110202*].
1.6.1 Provenienza: ciclo idrometallurgico primario e secondario dello zinco.
1.6.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: fanghi palabili o rifiuti solidi a base di Zinco 3-18% e Piombo 3-12% e contenenti: Cu < 1,5%, Cd < 1%, As < 1,9%, Cr < 0,5% sul secco.
1.6.3 Attivita' di recupero: ciclo termico primario e secondario dello zinco per il recupero di zinco, piombo e altri metalli (R4(.
1.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate.

2. METALLI PREZIOSI

2.1 Tipologia: soluzioni di fissaggio e di lavaggio da soluzioni fotografiche e radiografiche [090104*][090105*].
2.1.1 Provenienza: attivita' cinefotoradiografica e radiografica.
2.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni di fissaggio esauste, di lavaggio e di lavaggio del fissatore a base di acqua al 90% e contenenti: tiosolfato di ammonio 8%, acido acetico 2%, Ag 1%.
2.1.3 Attivita' di recupero: recupero elettrolitico e successiva fusione dei metalli recuperati [R4].
2.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: argento in lingotti o graniglia, soluzioni di argento.
2.2 Tipologia: filtri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia [090106*].
2.2.1 Provenienza: attivita' cinefotoradiografica.
2.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: pasta contenente fino al 40% di Ag; lana di ferro con pasta contenente oltre il 5% di Ag.
2.2.3 Attivita' di recupero: pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica e/o idrometallurgica, in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica) [R4].
2.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: argento in lingotti o graniglia, soluzioni di argento nelle forme usualmente commercializzate.

3. SCORIE DI FUSIONE

3.1 Tipologia: scorie di alluminio [100315*][100304*][100309*].
3.1.1 Provenienza: industria metallurgica, produzione e fusione di leghe di alluminio.
3.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: scorie contenenti granella, schiumature e colaticci di alluminio > 10%, 10-20% di altri metalli (Cu solubile < 3,500 mg/kg, Pb < 400 mg/kg, Cd < 15 mg/kg), 30-50% di miscele di ossidi metallici, 0-10% di cloruro di sodio e di potassio, cromo esavalente assente.
3.1.3 Attivita' di recupero: a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa
macinazione con mulino a martelli e vaglio per la separazione
della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle
polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4]; b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4].

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.
3.2 Tipologia: scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario [100308*].
3.2.1 Provenienza: industria metallurgica dell'alluminio (impianto di riciclo con forno rotativo dei sottoprodotti - rottami - di fusione dell'alluminio).
3.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: rifiuto solido secco in forma di blocchi disomogenei costituito essenzialmente dal 12-16% di granella di alluminio, dal 40-50% di sale di cloruro di sodio o cloruro di sodio e potassio e dal 40-50% di ossido di alluminio; contenente rame solubile < 4000 mg/kg, Pb < 300 mg/kg, Cd < 10 mg/kg, Cromo esavalente assente.
3.2.3 Attivita' di recupero:

a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa
macinazione con mulino a martelli e vaglio per la separazione
della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle
polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4] e
recupero dei sali di cloruro di sodio e cloruro di sodio e
potassio da utilizzare ne forno rotativo [R5]; b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4].

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.
3.3 Tipologia: scorie da metallurgia di Zn [100501] non pericoloso e Pb [100401*].
3.3.1 Provenienza: industria di produzione di piombo e zinco da minerali primari; metallurgia termica dei metalli non ferrosi.
3.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: materiale vetroso a matrice silico-alluminose con contenuto di Fe circa 30%, CaO circa 15%; Zn < 20%, Pb, < 8%, Cd < 0,25%, Cu < 1,4%, As < 0,4%, S < 3%, Cl < 0,05%, Cr III < 0,6%.
3.3.3 Attivita' di recupero: recupero dei metalli in impianti di seconda fusione [R4].
3.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti: metalli nelle forme usualmente commercializzate.

4. FANGHI

4.1 Tipologia: fanghi e sali ad alto contenuto di rame [060313*][060405*][190205*].
4.1.1 Provenienza: attivita' di incisione dei circuiti stampati; residui di lavorazione di soluzioni a baso di rame.
4.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi o fangosi palabili ad alto contenuto di rame, contenenti: Pb < 300 mg/Kg, Cd < 100 mg/Kg, As < 100 mg/Kg.
4.1.3 Attivita' di recupero: utilizzo nell'industria chimica per la produzione di ossicloruri e/o solfati di rame mediante reazione con acido cloridrico e/o solforico [R5].
4.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate.
4.2 Tipologia: fanghi palabili contenenti piombo e zolfo [060405*][100407*][190205*].
4.2.1 Provenienza: ciclo di produzione del piombo secondario mediante recupero degli accumulatori al piombo esausti; ciclo di trattamento primario degli ossidi di Suo e piombo; ciclo di produzione di accumulatori al piombo.
4.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: fanghi palabili contenenti, a seconda della provenienza, Piombo fino al 75%, S < 7%, Sn < 1%, Sb < 2%, Zn < 10%, Cd < 5%, Cu < 1%, CaO < 2%, A.s < 0,5% sul secco.
4.2.3 Attivita' di recupero: recupero nella fonderia del piombo secondario [R4].
4.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.
4.3 Tipologia: fanghi palabili contenenti rame [120114*].
4.3.1 Provenienza: cicli di trafilatura di vergella di rame elettrolitico; ciclo di laminazione a freddo di barre e vergella di rame elettrolitico.
4.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: funghi palabili contenenti Rame fino al 90%, Pb < 0,02 %, Zn < 0,02%, Sn < 0,2%, Fe < 0,2% e Mg < 0,05 %.
4.3.3 Attivita' di recupero: estrazione con tricloroetilene e centrifugazione della polvere di rame; recupero nell'industria chimica [R4].
4.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e composti nelle forme usualmente commercializzate.
4.4 Tipologia: fanghi palabili da fonderia [100407*][100506*][100607*].
4.4.1 Provenienza: impianti di abbattimento polveri ad umido.
4.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: fango palabile costituito da Zinco fino al 40%, Piombo fino al 70% Calcio 15-25% e contenenti: Cu < 3%, Cd < 1%, Sn < 0,04%, Si < 8%,Cl < 1%, S < 10%.
4.4.3 Attivita' di recupero:

a) riciclo sotto forma di ossidi nella metallurgia primaria dello
zinco mediante il ciclo termico o idrometallurgico [R4]; b) metallurgia del ciclo termico primario e secondario del piombo e
dello zinco [R4].

4.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: zinco e piombo nelle forme usualmente commercializzate.

5. REFLUI LIQUIDI A CARATTERE INORGANICO

5.1 Tipologia: soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio [110107*][110107*].
5.1.1 Provenienza: pulizia chimica delle superfici di manufatti di leghe di alluminio.
5.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzione alcalina di ossidi di alluminio contenente Al < 8%, Cr < 1 ppm, Cd < 1 ppm e Pb <5 ppm.
5.1.3 Attivita' di recupero:

a) recupero di ossido di alluminio, mediante dissoluzione del rifiuto
in soluzione caustica [R4]; b) utilizzo come flocculante a base di solfato di alluminio, mediante
soluzione concentrata di acido solforico [R5].

5.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) ossido di alluminio nelle forme usualmente commercializzate; b) flocculante a base di solfato di alluminio nelle forme usualmente
commercializzate.

5.2 Tipologia: soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati [110105*][110106*][110111*][110198*][110107][060313*].
5.2.1 Provenienza: industria chimica; bagni di decapaggio di industria galvanica e di materiale ferroso; industria elettronica di produzione di circuiti stampati.
5.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni contenenti H2SO4 < 50 g/Kg e FeSO4 > 100 g/Kg; soluzioni contenenti: HCl < 50 g/Kg e FeCl2> 85 g/Kg; soluzioni di CuSO4 con presenza di Cu metallico; soluzioni cuproammoniacali; cloruro rameico; perclorato ferrico.
5.2.3 Attivita' di recupero:

a) industria chimica e siderurgica per la produzione di: ossidi e
sali di ferro, sali di rame, di ammoniaca e di acido cloridrico
[R5]; b) rigenerazione acidi e produzione e rigenerazione di soluzioni per
incisione di circuiti stampati [R6]; c) utilizzo come reagente per depurazione acque industriali, se
esente da elementi non abbattibili dall'impianto di depurazione
[R6].

5.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) ossidi di ferro, sali di ferro, sali di rame, ammoniaca e acido
cloridrico nelle forme usualmente commercializzate; b) acidi per decapaggio e soluzioni per incisione di circuiti
stampati nelle forme usualmente commercializzate.

5.3 Tipologia: melme acide da impianti di solfonazione, soluzioni di H2SO4 esausto [060101*].
5.3.1 Provenienza: industria chimica e petrolchimica.
5.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: liquido viscoso a medio ed elevato contenuto di acido solforico libero o combinato, 1-4 diossano < 700 ppm, Pb < 50 ppm, Cd < 2 ppm, Cu < 10 ppm, As < 0,5 ppm.
5.3.3 Attivita' di recupero: piroscissione con riscaldamento diretto a T ( 1100oC [R5].
5.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: soluzioni di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.
5.4 Tipologia: soluzioni esauste di acido solforico [060101*].
5.4.1 Provenienza: industria chimica e petrolifera.
5.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni di acido solforico al 70% con eventuale presenza di acidi solfonici e solfati < 5%.
5.4.3 Attivita' di recupero: industria chimica per la produzione di acido solforico [R5].
5.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.
5.5 Tipologia: soluzioni acide reflue di ioni cloruro [110105*].
5.5.1 Provenienza: decapaggio di attrezzature e/o manufatti metallici.
5.5.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni acide con ZnCl2 > 200 g/l; soluzioni acide di FeCl2 > 200 g/l; soluzioni acide con NiCl2 > 200 g/l; soluzioni acide di cloruro di cromo > 200 g/l; soluzioni acide di CuCl2 > 200 g/l. Le soluzioni contengono impurezze di ossidi di ferro.
5.5.3 Attivita' di recupero: separazione chimico-fisica delle impurezze; separazione delle particelle solide mediante vaporizzazione della soluzione per l'ottenimento di soluzioni di acido cloridrico e soluzioni di cloruro di zinco [R5].
5.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: soluzione di cloruro di zinco e soluzioni di acido cloridrico con titolo 24-26% in HCl nelle forme usualmente commercializzate.

6. REFLUI LIQUIDI A CARATTERE ORGANICO

6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
6.1.1 Provenienza: produzione di sali sodici di antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: miscela di solventi organici non alogenati costituita da metilacetato 70 - 85%, alcool metilico 5 - 10% e alcool isopropilico 5 - 15%.
6.1.3 Attivita' di recupero: distillazione e rettifica per la purificazione dei singoli solventi [R2].
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.
6.2 Tipologia soluzione di acqua e DMF [070201*].
6.2.1 Provenienza: industria delle finte pelli poliuretaniche ottenute mediante coagulazione e spalmatura.
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzione acquosa a 6.5 < pH < 9, contenente N,N, dimetilformammide < 30%, tracce di glicoli, dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e carbossimetilcellulosa.
6.2.3 Attivita' di recupero: recupero del solvente tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: DMF con elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate.
6.3 Tipologia: solventi e diluenti esausti [070101*][070604*][140602*] [140603*].
6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e produzione di similpelle, tintolavanderia, industria elettronica.
6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo e toluolo) < 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb < 5,000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd <50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.
6.3.3 Attivita' di recupero:

a) rigenerazione mediante distillazione [R2]; b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono
un minor grado di purezza del solvente [R2].

6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: solventi e diluenti nelle forme usualmente commercializzato.
6.4 Tipologia: soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*].
6.4.1 Provenienza: produzione di CVM (vinilcloruro monomero).
6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-1dicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro di etile < 3%, 2 cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene < 5%, cloruro di metilene < 0,5%, 1cloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%, 1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%, 1-1-1tricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano < 1,5%, percloroetilene < 0,3%, 1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-1-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB, PCT = 25 ppm e PCDD = 2,5 ppb.
6.4.3 Attivita' di recupero: produzione di percloroetilene e tetracloruro di carbonio in sostituzione del cloro [R2].
6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente commercializzate.
6.5 Tipologia: miscele acque-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi [130403*].
6.5.1 Provenienza: pulizia di cisterne delle navi contenenti idrocarburi.
6.5.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: miscela di acqua e idrocarburi compresi tra 30-70%, con presenza di frazioni metalliche ferrose e non ferrose.
6.5.3 Attivita' di recupero: messa in riserva [R13*] per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione; trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili densi [R3].
6.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI - CTI 6579 e al DPCM 2 ottobre 1995 e successive modifiche.

7. ALTRI RIFIUTI

7.1 Tipologia: carboni attivi esausti [060702*][061302*][190110*][070109*][070110*][070209*][070210*][07030 9*][070310*][070409*][070410*][070509*][070510*][070609*][070610*][07 0709*][070710*].
7.1.1 Provenienza: processi produttivi industriali e artigianali, incenerimento o pirolisi rifiuti urbani e assimilati.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: granulato solido con presenza di sostanze inorganiche ed organiche adsorbite identificate come sostanze pericolose, molto tossiche, tossiche e nocive ai sensi della direttiva 67/548 e successive modifiche, in concentrazioni inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 della decisione 94/904 del 12 dicembre 1994.
7.1.3 Attivita' di recupero: trattamento termico di rigenerazione diretta. Le partite di carboni attivi esausti provenienti da processi produttivi diversi devono essere rigenerare separatamente [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: carboni attivi riattivati, riutilizzabili esclusivamente nello stesso processo produttivo di provenienza o similare.
7.2 Tipologia: morchie di verniciatura [080111*][080121*].
7.2.1 Provenienza: industria del legno; industria del mobile in genere; falegnameria, carpenteria e carrozzeria; industria dell'alluminio, industria automobilistica.
7.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: resina poliestere e/o fenolica contenente solventi in concentrazione minima del 15%.
7.2.3 Attivita' di recupero: distillazione per il recupero del solvente [R2].
7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: solventi nelle forme usualmente commercializzate.
7.3 Tipologia: idrossido di calcio [060201*].
7.3.1 Provenienza: industria chimica per la produzione di acetilene da carburo di Ca.
7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: idrossido di calcio disperso in acqua con titolo minimo del 30%, pH 10,5 - 12,5.
7.3.3 Attivita' di recupero:

a) neutralizzazione di acque reflue acide o soluzioni acide [R5]; b) correttore di pH [R5].

ALLEGATO 1
Suballegato 2
(Articolo 1, comma 4)

VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN
ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi a freddo
Per i processi a freddo di recupero indicati nel suballegato 1 quali:

1. deposito 2. attacchi acidi 3. estrazioni chimiche e trattamenti depurativi, trattamenti elettrolitici 4. selezione 5. macinazione 6. vagliatura 7. omogeneizzazione

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attivita' di recupero ridotti del 30%. Qualora risultino piu' restrittivi dei valori minimi nazionali opportunamente ridotti del 30%, si applicano i valori contenuti nelle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 nel caso in cui, a seguito dell'utilizzo dei rifiuti, non si' verifichi un aumento del volume delle emissioni. Qualora tale ultima condizione non sia rispettata si applicano i valori limite contenuti nelle stesse autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 ridotti del 30%.
2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti pericolosi in processi termici
2.1 Per i processi termici di recupero indicati nel suballegato 1 quali: 1. pirotrattamento 2. pirolisi e piroscissione 3. trattamenti termici 4. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici 5. raffinazione metallurgica 6. produzione sostanze chimiche 7. cicli metallurgici in cui il residuo e' utilizzato come correttivo o riducente 8. strippaggio di idrocarburi 9. distillazione e rettifica di solventi

i valori limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto ai totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente:
A rifiuti x C rifiuti + A processo x C processo
C= -----------------------------------------------
A rifiuto + A processo

A rifiuto = quantità semioraria (espressa in massa) dei rifiuti
pericolosi alimentati all'impianto corrispondente alla
quantità massima prevista nella comunicazione.

C rifiuti = valori limite di emissione stabiliti nella successiva
tabella.

A processo = quantità semioraria (espressa in massa) di materia
alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti)
corrispondente alla quantità minima prevista nella
comunicazione.

C processo = valori limite di emissione per gli agenti inquinanti e
del monossido di carbonio nei gas emessi dagli impianti
quando vengono utilizzate materie prime tradizionali
ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti)
conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni
nazionali legislative, regolamentari e amministrative
ridotti del 30%. Qualora siano più restrittivi si
applicano i valori limite contenuti nelle autorizza-
zioni ex D.P.R. 203/88, secondo quanto previsto al
punto 1 del presente allegato. Se i valori degli
inquinanti e di CO e COT non sono fissati si utilizzano
le emissioni reali ridotte del 30%. I valori di C
processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione
previsto alla successiva tabella.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli
altri inquinanti riferiti ai 30 minuti.

I valori di A rifiuto e A processo devono essere misurati con riferimento alla semiora e archiviati in un apposito sistema informativo.
Le procedure di acquisizione, validazione elaborazione ed archiviazione dovranno essere conformi a quanto indicato nel DM 21/12/95.

2.2 Tabella

Durante il firnzionamento degli impianti non devono essere superati

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale 10 mg/mc
2) sostanze organiche sono forma di
gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (COT) 10 mg/mc
3) cloruro di idrogeno (HCl) 10 mg/mc
4) floruro di idrogeno (HF) 1 mg/mc
5) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/mc
6) Nox 200 mg/mc

b) valori medi su 30 minuti:
A B
1) polvere totale 30 mg/mc 10 mg/mc
2) sostanze organiche sotto forma
di gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (COT) 20 mg/mc 10 mg/mc
3) cloruro di idrogeno (HCl) 60 mg/mc 10 mg/mc
4) floruro di idrogeno (HF) 4 mg/mc 2 mg/mc
5) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/mc 50 mg/mc
6) Nox 400 mg/mc 200 mg/mc

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora
1) cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (TI)

Totale 0,05 mg/mc

3) Mercurio e i suoi composti, espressi come
mercurio (Hg) 0,05 mg/mc
4) Antimonio e suoi composti, espressi come
antimonio (Sb)
5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico
(As)
6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto
(Co)
9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
10) Manganese e suoi composti, espressi come
manganese (Mn)
11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel
(Ni)
12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio
(V)
13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno
(Sn)

Totale da 4 a 13
0,5 mg/mc

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni anche in forma di gas e vapori.

d) valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore

1) Idrocarburi poticiclici aromatici IPA 0,01 mg/Nmc
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc

2.3 Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO);

a) 50 mg/Nmc di gas di combustione determinati come valore medio
giornaliero; b) 100 mg/Nmc di gas di combustione di tutte le misurazioni
determinate come valori medi su 30 minuti.

2.4 Non si deve tener conto degli agenti inquinanti di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione dei rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste
dal processo di produzione; - il valore di C rifiuti (come
precedentemente definito) per le diossine e i furani e' rispettato.

2.5 I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di
emissione stabiliti al paragrafo 2.2 lett. a) e al paragrafo 2.3
lett. a) e tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori
limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2.2 lett. b)
ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso
dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla
colonna B, paragrafo 2.2, lett. b) e se e' rispettata la
disposizione di cui al paragrafo 2.3, lett. b. - se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui
al paragrafo 2.2, lett. c) e d), non superano i valori limite di
emissione stabiliti in tale capoverso.

2.6 In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.
2.7 Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto salvo quanto disposto dall'art 3 commi 2 e 5 del D.M. 12 luglio 1990.
2.8 Per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani si applicano i metodi di misurazione CEN 1948; Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 decreto dei Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124.
2.9 Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene - Dibenz[a,h]antracene - Benzo[b]fluorantene - Benzo[j]fluorantene - Benzo[k]fluorantene - Benzo[a]pirene - Dibenzo[a,e]pirene - Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno [1,2,3 - cd]pirene
 
ALLEGATO 2
(Articolo 5, comma 1)

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI
PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO ==================================================================== ATTIVITA' CODICE CODICE TIPOLOGIE QUANTITÀ' DI ALLEGATO CER RIFIUTI MASSIME PER RECUPERO 1 IMPIANTO
tonnellate/
anno ==================================================================== Metallurgia 1.1 [100503*] Rifiuti costituiti metalli [100505*] da ossidi di metalli non ferrosi [100404*] non ferrosi mescolati
[100405*] o non con ossidi di
[100406*] ferro ed altri ossidi
[100603*] minori 76.600
[100606*]
-------------------------------------------------------
1.2 [100603*] Polveri e scaglie contenenti
[100503*] rame e zinco 500
-------------------------------------------------------
1.3 [100401*] Colaticci e schiume di piombo 1.200
[100402*]
-------------------------------------------------------
1.5 [100402*] Schiumature e ossidi di piombo
[100401*] e sue leghe 1.300
-------------------------------------------------------
1.6 [110202*] Ferriti di zinco 71.800
-------------------------------------------------------
3.1 [100315*] Scorie di alluminio 17.000
[100304*]
[100309*]
-------------------------------------------------------
3.2 [100308*] Scorie saline da forno rotativo
per alluminio secondario 32.900
-------------------------------------------------------
3.3 [100501] Scorie da metallurgia di
[100401*] zinco e piombo 2.900
-------------------------------------------------------
4.2 [060405*] Fanghi palabili contenenti
[100407*] piombo e zolfo 27.700
[190205*]
-------------------------------------------------------
4.4 [100407*] Fanghi palabili da fonderia 700
[100506*]
[100607*] -------------------------------------------------------------------- Recupero 1.4 [160601*] Batterie al piombo esauste e batterie [200133*] di scarto e loro parti 53.000 -------------------------------------------------------------------- Metallurgia 2.1 [090104*] Bagni di fissaggio e di metalli [090105*] lavaggio da soluzioni preziosi fotografiche e radiografiche 700
-------------------------------------------------------
2.2 [090106*] Filtri (con lana di ferro) di
cinefotoradiografia 100 -------------------------------------------------------------------- Industria 4.1 [060313*] Fanghi e sali ad alto contenuto chimica per [060405*] di rame 8.100 il recupero [190205*] dei metalli -------------------------------------------------------
4.3 [120114*] Fanghi palabili contenenti rame 10
-------------------------------------------------------
5.1 [110107*] Soluzioni alcaline contenenti
[110113*] ossido di alluminio 30 -------------------------------------------------------------------- Industria 6.4 [070707*] Soluzioni residue di chimica per bassobollenti clorurati 500 il recupero ------------------------------------------------------- delle 6.5 [130403*] Miscele acque-idrocarburi sostanze provenienti dalla pulizia delle
navi 3.500
-------------------------------------------------------
7.1 [061302*] Carboni attivi esausti 10.700
[070602*]
[190110*]
[070109*]
[070110*]
[070209*]
[070210*]
[070309*]
[070310*]
[070409*]
[070410*]
[070509*]
[070510*]
[070609*]
[070610*]
[070709*]
[070710*] -------------------------------------------------------------------- Industria 5.2 [110105*] Soluzioni di solfato ferroso e chimica per [110106*] cloruro ferroso; soluzioni da il recupero [110111*] incisione dei circuiti delle [110198*] stampati 1.700 sostanze [110107*] inorganiche [060313*]
-------------------------------------------------------
5.3 [060101*] Melme acide da impianti di
solfonazione, soluzioni di
H2SO4 esausto 3.100
--------------------------------------------------------
5.4 [060101*] Soluzioni esauste di acido
solforico 5.100
--------------------------------------------------------
5.5 [110105*] Soluzioni acide reflue di ioni
cloruro 3.400 --------------------------------------------------------------------- Industria 6.1 [070501*] Acque madri acatate 500 chimica per -------------------------------------------------------- il recupero 6.2 [070201*] Soluziori di acque e DMF 3.000 dei solventi --------------------------------------------------------
6.3 [070101*] Solventi e diluenti esausti 4.000
[070604*]
[140602*]
[140603*]
-------------------------------------------------------
7.2 [080111*] Morchie di vemiciatura 20
[080121*] -------------------------------------------------------------------- Recupero 5.1 [110107*] Soluzioni alcaline contenenti come ossido di alluminio 200 reagenti ------------------------------------------------------- nella 5.2 [110105*] Soluzioni di solfato ferroso e depurazione [110106*] cloruro ferroso; soluzioni da dei reflui [110111*] incisione dei circuiti
[110198*] stampati 3.600
[110107*]
[060313*]
-------------------------------------------------------
7.3 [060201*] Idrossido di calcio 2.100 -------------------------------------------------------------------- (1) Rifiuto declassificato a non pericoloso, per il quale continua a
valere la procedura semplificata.
 
ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 1, lettera d)

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI MESSA IN
RISERVA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Dotazioni minime

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche
esterne; b) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque
meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare
all'impianto di trattamento; c) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di
rifiuti che contengono sostanze oleose, nelle concentrazioni
consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e
allontanamento dei reflui dovra' essere provvisto di separatori
per oli; ogni sistema dovra' terminare in pozzetti di raccolta "a
tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto dovra' essere
avviato agli impianti di trattamento; d) idonea recinzione.

Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
La superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto all'allegato 1, suballegato 1 ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e da pericolosita' dei rifiuti stoccati.

Stoccaggio in cumuli

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, la capacita' del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita', aumentato del 10%.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovra' superare i tre piani.
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Stoccaggio in vasche fuori terra

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

Bonifica dei contenitori

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti.
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aeresol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
 
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