Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2002, n. 160
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 820):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 9 novembre 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 dicembre 2001, con pareri delle
commissioni 1a Affari costituzionali; 10a Industria,
commercio, turismo; 12a Igiene e sanita'; 13a Territorio,
ambiente, beni ambientali.
Esaminato dalla 3a commissione il 23 gennaio 2002.
Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 2002 (atto
n. 820/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2300):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni
1a Affari costituzionali; 10a Attivita' produttive,
commercio e turismo.
Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 2002 e 7
marzo 2002.
Relazione scritta annunciata l'8 marzo 2002 (atto n.
2300/A - relatore on. Landi di Chiavenna).
Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il
19 giugno 2002.
 
----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 10 della G.U. <----

Traduzione non ufficiale

Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica CONFERENZA GENERALE 43o SESSIONE REGOLARE Punto 21 dell'ordine del giorno (GC(43)27)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO VI DELLO STATUTO

Risoluzione adottata il 1 ottobre 1999 durante la nona sessione
plenaria

La Conferenza generale

a) Richiamando la sua decisione GC (42)/DEC/10 la quale richiedeva
tra l'altro al Consiglio dei Governatori di sottoporre un rapporto
sulla definitiva formulazione di emendamento dell'Articolo VI
dello Statuto, nonche' tutte le precedenti risoluzioni e decisioni
sull'argomento, b) Avendo esaminato la proposta di emendamento dell'Articolo VI dello
Statuto sottoposta dal Giappone in conformita' con l'Articolo
XVIII.A dello Statuto, contenuta all'Annesso 1 al documento
GC(42)/19, c) Avendo altresi' esaminato la proposta di modifica dell'emendamento
giapponese, presentata dalla Slovenia in conformita' con
l'Articolo XVIII.A dello Statuto, contenuta nel documento GC
(43)/12, d) Avendo inoltre esaminato il rapporto e le raccomandazioni del
Consiglio dei Governatori contenute nel documento GC (43)12 che
costituiscono le osservazioni del Consiglio sulla summenzionata
modifica alla proposta giapponese, introdotta dalla Slovenia, e) Avendo inoltre considerato le osservazioni del Consiglio sulla
predetta proposta giapponese di emendamento dell'Articolo VI,

1. Approva la summenzionata modifica, proposta dalla Slovenia, all'emendamento dell'Articolo VI sottoposto dal Giappone;
2. Approva l'emendamento proposto dal Giappone, come modificato al paragrafo operativo (I) e ulteriormente modificato, con il quale l'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia e' emendato come segue:

I. Sostituire il paragrafo A dell'Articolo VI dello Statuto dell'Agenzia con quanto segue:

"Il Consiglio dei Governatori sara' composto come segue:

(1) Il Consiglio dei Governatori uscente designera' a far parte del Consiglio i diciotto membri piu' avanzati in tecnologia dell'energia atomica, compresa la produzione di materiali di fonte, i seggi designati dovendo essere distribuiti fra le aree di seguito menzionate, come segue:

America del Nord 2 America Latina 2 Europa Occidentale 4 Europa Orientale 2 Africa 2 Medio Oriente e Asia del Sud 2 Sud-Est asiatico e Pacifico 1 Estremo Oriente 3

(2) La Conferenza Generale eleggera' a far parte del Consiglio dei Governatori:

(a) Ventidue membri, vigilando che vi sia un'equa rappresentanza al
Consiglio nel suo insieme, dei membri delle zone elencate al
sotto- capoverso A.1 del presente Articolo, in modo tale che il
Consiglio possa includere, in qualsiasi momento in tale
categoria:

quattro rappresentanti dell'area dell'America Latina, quattro rappresentanti dell'area dell'Europa Occidentale tre rappresentanti dell'area dell'Europa Orientale, cinque rappresentanti dell'area dell'Africa tre rappresentanti dell'area del Medio Oriente e dell'Asia meridionale due rappresentanti dell'area del Sud Est Asiatico e del Pacifico, ed un rappresentante dell'area dell'Estremo Oriente.

(b) Due ulteriori membri selezionati fra i membri nelle seguenti
aree:

Europa occidentale Europa orientale Medio Oriente e Asia meridionale

un ulteriore membro selezionato fra i membri delle seguenti aree:

America Latina Europa orientale e

II. Aggiungere alla fine dell'Articolo VI il seguente nuovo paragrafo:

"K. Le disposizioni del paragrafo A del presente Articolo, come approvate dalla Conferenza Generale il 1 Ottobre 1999, entreranno in vigore nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti dell'Articolo XVIII.C e la Conferenza generale conferma una lista di tutti gli Stati Membri dell'Agenzia adottata dal Consiglio, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, con la quale ciascuno Stato membro e' assegnato ad una delle zone di cui al sotto-paragrafo I del paragrafo A del presente Articolo. Qualsiasi modifica della lista in questione puo' essere effettuata dal Consiglio con la conferma della Conferenza Generale, in entrambe i casi dal novanta per cento dei membri presenti e votanti, ma solamente dopo che un consenso e' stato raggiunto sulla modifica proposta, nell'ambito di ogni area interessata dal cambiamento."
3. Sollecita tutti i Membri dell'Agenzia affinche' accettino al piu' presto il presente emendamento, in conformita' ai loro rispettivi processi costituzionali, come previsto all'Articolo XVIII C(ii) dello Statuto;
4. Chiede al Direttore Generale di fare rapporto alla Conferenza Generale, nella sua 45esima sessione regolare sull'avanzamento effettuato riguardo all'entrata in vigore del presente emendamento.

AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

N5.11.14 Circ.

Il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia Atomica presenta i suoi complimenti ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri ed ha l'onore di trasmettere in allegato una copia certificata conforme del testo di un emendamento al Paragrafo A dell'Articolo XIV dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica approvato dalla Conferenza Generale dell'Agenzia il 1 Ottobre 1999 mediante la Risoluzione GC(43)/RES/8, parimenti allegato in copia. L'accettazione dell'emendamento deve essere effettuata mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il Governo depositario, segnatamente il Governo degli Stati Uniti d'America.
Il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia Atomica si avvale della presente occasione per rinnovare ai Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri i sensi della sua piu' alta stima e considerazione.

3 novembre 1999

Allegati

EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO XIV DELLO STATUTO DELL'AGENZIA
INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA

Alla prima frase dell'Articolo XIV.A, sostituire la parola "annuale" con la parola "biennale".
Per conto del Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, io sottoscritto, Larry D. Johnson, Direttore dell'Ufficio giuridico del Segretariato, certifico con la presente che il testo sopra indicato, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentiche, e' quello dell'emendamento all'ArticoLo XIV dello Statuto dell'Agenzia, approvato dalla Conferenza Generale il 1 ottobre 1999 in conformita' alle disposizioni dell'Articolo XVIII.C;(i) dello Statuto.

3 Novembre 1999
 
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