Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2002 |
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la nota n. 16011 del 16 luglio 2002 del presidente della regione Piemonte, con la quale si comunica che le precipitazioni avvenute nei giorni 14, 15 e 16 luglio 2002 hanno evidenziato l'insorgere di situazioni critiche nel territorio di Cuneo; Considerato che le eccezionali precipitazioni hanno provocato notevoli innalzamenti dei livelli idrometrici, superando la soglia di pericolo; Considerato altresi', che le zone interessate hanno riportato dissesti di carattere idrogeologico, danni diffusi alle infrastrutture pubbliche, ai beni privati residenziali e produttivi, nonche' alla rete ferroviaria internazionale ed alla rete stradale; Considerato inoltre, che e' necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo e presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 2002; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, fino al 31 luglio 2002. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi |
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