Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 luglio 2002
Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 127/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 luglio 2002,
Premesso che:
in data 30 maggio 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), e che sono stati riscontrati errori materiali nel testo;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;
Delibera:
Di rettificare con riferimento alla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01:
l'art. 4, comma 4.3, lettera e), sostituendo il valore "5,46" con il valore "6,06";

----> Vedere formule di pag. 25 della G.U. <----

l'articolo 15, comma 15.11, sostituendo l'espressione "ai precedenti commi 6, 7 e 8" con l'espressione "ai precedenti commi 8, 9 e 10".
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la versione emendata della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, come risultante dalle rettifiche di cui sopra e riportate in allegato come parte integrante della presente deliberazione (allegato A);
Di conferire mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.
Milano, 2 luglio 2002
Il presidente: Ranci
 
Allegato A

Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl - Deliberazione 27 giugno 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, come modificata dalla deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 della stessa Autorita'.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 Maggio 2001;

Premesso che:

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00) prevede, tra l'altro, che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita)
determina le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas
naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del
capitale investito, tenendo conto della necessita' di non
penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
- l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00
prevede che "le tariffe per il trasporto tengono conto in primo
luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in
secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla
distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di
gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di
uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in
misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni
territoriali";
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00
prevede, tra l'altro, che l'Autorita' determina le tariffe per
l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua
remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono
permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti
per il potenziamento delle capacita';
- l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00
prevede che alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e
di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei
soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai
fini del bilanciamento del sistema;
la previsione di condizioni di economicita' e di redditivita'
delle imprese nelle determinazioni tariffarie e' un principio
adottato dall'Autorita' in precedenti provvedimenti, nei quali e'
stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel
documento per la consultazione, "Tariffe per l'utilizzo delle
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei
terminali di Gnl del sistema nazionale del gas", approvato
dall'Autorita' in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per
la consultazione del 24 ottobre 2000);
- l'Autorita', anche in accordo con quanto e' stato segnalato da
diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificita' delle
infrastrutture relative alle attivita' di trasporto e di
dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia
l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e
nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi,
poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni
standard;
- la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto
il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di
provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di
trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle
relative tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di
rete, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui
l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il
trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei
terminali di Gnl;
- la complessita' dei dati e delle informazioni trasmesse dagli
operatori con riferimento alla consultazione afferente il
documento, "Garanzie di libero accesso alle attivita' di trasporto
e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete
e obblighi dei soggetti che svolgono tali attivita'", approvato
dall'Autorita' in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la
consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini
della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5
del decreto legislativo n. 164/00;
- la determinazione di previsioni in materia di conferimento della
capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve
avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento
tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/00;
- l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dall'1 ottobre
2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale
e per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che
le imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento
tariffarlo nel corso del periodo di massimo utilizzo delle
infrastrutture deputate alle sopraddette attivita', e cioe' prima
dell'inizio dell'inverno;

Visti:
- la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito:
decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete
nazionale di gasdotti; - la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30
aprile 1999; - la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28
dicembre 1999; - la delibera dell'Autorita' 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante
parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete
nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/95; - la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di
seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5
gennaio 2001; - il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000; - il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle audizioni speciali relative al documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

Considerato che: - gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni
hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e non
agevole riproducibilita' delle infrastrutture relative alle
attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a
motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso
dei prossimi dieci anni e oltre; - quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di
realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensita' di
capitale, deputate alle attivita' di trasporto e di dispacciamento
di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un
ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;

Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, data la diversita' delle condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sia urgente: - prevedere modalita' semplificate e flessibili di accesso ai servizi
di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in
modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del
sistema al nuovo ordinamento tariffario; - garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di
trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl,
assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e
parita' delle condizioni di accesso al sistema;

Ritenuto che sia opportuno: - prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni,
all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione
delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di
utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano
aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento
di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese; - definire criteri per la determinazione del capitale investito netto
delle imprese che svolgono l'attivita' di trasporto e di
dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl
attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli
ammortamenti economico - tecnici e al netto dei contributi versati
da pubbliche amministrazioni; - definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attivita' di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione
di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla
specificita' delle infrastrutture richiamata in premessa e alla
necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte
delle imprese esistenti e di nuove imprese; - riconoscere alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e
di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attivita'
di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato
reale pre-tasse rispettivamente pari al 7,94 per cento e al 9,15
per cento del capitale investito; - consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe
di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl,
correlate alla capacita' conferita, rispettivamente pari al 67 per
cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato,
e pari al 70 per cento dei costi; - articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione
alla capacita' conferita per il trasporto sulla rete nazionale di
gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che
dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute
complessivamente quote uguali dei ricavi; - uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete
regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio
nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna
situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di
gasdotti; - prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota
fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla
quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei
costi; - recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un
corrispettivo proporzionale alle quantita' trasportate o
rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attivita' di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione
di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente
conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore
utilizzo delle capacita';

Ritenuto che sia necessario: - prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento
di tipo interrompibile; - determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che
tengano conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese
con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree
del Mezzogiorno;

Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di Gnl all'interno del sistema;
Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere flessibilita' e gradualita' nell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico - finanziari delle imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata di cui all'articolo 9, comma 33, della deliberazione n. 237/00, ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare al sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni: a) anno termico e' il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni
anno e il 30 settembre dell'anno successivo; b) attivita' di trasporto e' il servizio di trasporto e di
dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas
naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione; c) attivita' di rigassificazione di Gnl e' il servizio di scarico,
stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (di
seguito: Gnl); d) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; e) condizioni climatiche eccezionali sono le condizioni climatiche
definite dall'articolo R.8 dell'accordo del 14 ottobre 1996
siglato tra Snam Spa, Anci, Federgasacqua, Anig ed Assogas; f) conferimento e' l'esito del processo di impegno di capacita' di
trasporto che individua la quantita' massima di gas, che ciascun
utente puo' immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa
come volume giornaliero misurato alle condizioni standard; g) impresa di trasporto e' l'impresa che svolge l'attivita' di
trasporto; h) impresa di rigassificazione e' l'impresa che svolge l'attivita' di
rigassificazione di Gnl; i) impresa maggiore e' l'impresa che, avendo la disponibilita' della
rete nazionale di gasdotti, svolge l'attivita' di trasporto sulla
maggior parte della medesima; j) periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra l'1 ottobre
2001 e il 30 settembre 2005; k) punta dei consumi e' la media dei tre giorni consecutivi di
maggior consumo nel corso dell'anno termico; l) punto di consegna e punto di riconsegna sono i punti fisici delle
reti nei quali avviene il passaggio di proprieta' o l'affidamento
in custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di
punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di
consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale e'
il caso di impianti di distribuzione interconnessi; m) punto di entrata e' un punto di consegna della rete nazionale di
gasdotti, o un aggregato di punti di consegna; n) punto di uscita e' un punto di riconsegna della rete nazionale di
gasdotti, o un aggregato di punti di riconsegna; o) QE e' la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas
naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai
clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3,
della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pari a 314,8 lire/mc per il bimestre maggio-giugno 2001,
sottoposta ad aggiornamento bimestrale secondo i criteri della
deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 1999, n. 52/99; p) rete e' un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e
regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia
connessa; q) rete nazionale di gasdotti e' la rete di trasporto definita con
decreto dei Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001, emanato ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00 (di
seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), e aggiornata ai
sensi del medesimo articolo; r) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo dei
quali viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa
la rete nazionale di gasdotti; s) RLc (c=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
di rigassificazione di Gnl, imputata alla capacita' del terminale; t) RLE (E=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
di rigassificazione di Gnl, imputata all'energia associata al Gnl
rigassificato; u) RLP (P=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa ai
potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attivita' di
rigassificazione di Gnl o relativa a nuovi terminali di Gnl,
imputata alla capacita' del terminale; v) RTE (E=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata
all'energia associata ai volumi trasportati; w) RTF (F=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
di trasporto e di dispacciamento di Gas naturale, imputata in
misura fissa a ciascun punto di riconsegna; x) RTN (N=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa all'attivita'
di trasporto e di dispacciamento di Gas naturale sulla rete
nazionale di gasdotti, imputata alla capacita' di trasporto
conferita di tale rete; y) RTNP (NP=apici) e' la quota parte dei ricavi relativa ai
potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attivita' di trasporto
e dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti,
imputata alla capacita' di trasporto conferita di tale rete; z) RTR (R=apice) e' la quota parte dei ricavi relativa alle attivita'
di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete
regionale di gasdotti, imputata alla capacita' di trasporto
conferita di tali reti; aa) RTRP (RP=apici) e' la quota parte dei ricavi relativa ai
potenziamenti ed estensioni finalizzati alle attivita' di
trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulle reti regionali
di gasdotti, imputata alla capacita' di trasporto conferita di
tali reti; bb) utente e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita'
di trasporto o di rigassificazione per uso proprio o per cessione
ad altri.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di
regolazione, alle imprese di trasporto e di rigassificazione.
2.2 Le tariffe per l'attivita' o il servizio di trasporto e per
l'attivita' o il servizio di rigassificazione di Gnl (di seguito:
tariffa di trasporto e tariffa di rigassificazione) determinate, a
partire dall'anno termico 2001-2002, sulla base dei criteri
fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime. Le
imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione applicano le
tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e
parita' di trattamento tra utenti.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO
E DI RIGASSIFICAZIONE

Articolo 3
Ricavi di riferimento

3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai
successivi articoli 12 e 16, ciascuna impresa che, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attivita' di
trasporto o di rigassificazione calcola i ricavi di riferimento
per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui ai successivi
articoli 6, 7 e 10, facenti parte della tariffa per l'utilizzo
delle reti di trasporto e il dispacciamento di gas naturale (di
seguito: RT) e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (di seguito:
RL) per l'anno termico 2001 - 2002, secondo le modalita' definite
nei commi successivi.
3.2 I ricavi di riferimento RT e RL vengono calcolati, per
ciascuna attivita', sommando le seguenti componenti: a) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo
comma 3; b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari
rispettivamente al 7,94 per cento per l'attivita' di trasporto e
al 9,15 per cento per l'attivita' di rigassificazione, riferito al
capitale investito netto calcolato ai sensi dei successivi commi 4
e 5; c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle
caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attivita', ai
sensi del successivo comma 6.

3.3 I costi operativi di cui al precedente comma 2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attivita' di trasporto o a quella di rigassificazione, effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e risultanti dai bilanci d'esercizio certificati delle imprese di trasporto o delle imprese di rigassificazione, al netto dei costi operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attivita' capitalizzate, comprendendo in particolare:
a) il costo del personale;
b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;
d) i costi per servizi e prestazioni esterne;
e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

3.4 Il capitale investito netto delle attivita' di trasporto o di rigassificazione e' definito come l'attivo immobilizzato calcolato secondo le modalita' di cui al successivo comma 5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.
3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto o di rigassificazione:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle
immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2000,
raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli
interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede
di bilancio; b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente
lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi,
importato nella tabella 2; c) calcola il capitale investito lordo delle singole categorie di
cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di
cui alla precedente lettera b); d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante
dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla
precedente lettera a) rivalutati per le rispettive percentuali di
degrado, come definite nella lettera seguente; e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente
formula:

PD = 2000 - AIP
---------- x 100;
VUT
dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita
utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse
categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento; f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota
imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto
versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle
infrastrutture finalizzate alle attivita' di trasporto o di
rigassificazione, rivalutata in base al deflatore degli
investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2; g) calcola il capitale investito netto detraendo dal capitale
investito lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento
economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei
contributi a fondo perduto di cui alla lettera f). 3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico -
tecnici riconosciuti annualmente, ciascuna impresa, che alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita'
di trasporto o di rigassificazione: a) calcola la somma del capitale investito lordo delle singole
categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 5,
lettera e), b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla
lettera a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica
riportata nella tabella 1; c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b),
relativi alle diverse categorie.

3.7 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti: a) RTE (E=apice), pari al 30 per cento di RT dell'impresa di
trasporto; b) RTF (F=apice), pari al 3 per cento di RT dell'impresa di
trasporto; c) RTN e RTR (NR=apici), determinati sulla base della ripartizione
dei costi dell'attivita' di ciascuna impresa relativa
rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti
regionali, in modo da corrispondere complessivamente al 67 per
cento di RT dell'impresa di trasporto.

3.8 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attivita' di rigassificazione, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RLE (E=apice), pari al 30 per cento di RL dell'impresa di
rigassificazione; b) RLC (C=apice), pari al 70 per cento di RL dell'impresa di
rigassificazione.

Articolo 4
Ricavi relativi a nuovi investimenti e altri ricavi

4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizioni che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicita';
4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorita': a) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante
l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di
realizzazione delle opere; b) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della
valutazione dei cespiti dismessi.

4.3 Con riferimento agli investimenti di cui al comma precedente realizzati ed entrati in servizio, e relativi agli anni solari precedenti, a partire dal 2001, riportati sui bilanci pubblicati o sui preconsuntivi disponibili, le imprese calcolano RTNP (NP=apici), RTRP (RP=apici) e RLP (P=apice), e i corrispettivi integrativi di trasporto CVP (P=apice) e di rigassificazione CVLP (P=apice), come segue: a) RTNP (NP=apici), pari al 7,47 per cento degli incrementi
patrimoniali relativi alla rete nazionale di gasdotti; b) RTRP (RP=apici) pari al 7,47 per cento degli incrementi
patrimoniali relativi alle reti regionali; c) RLP (P=apice), pari al 9,09 per cento degli incrementi
patrimoniali relativi ai terminali di Gnl; d) CVP (P=apice), calcolato dall'impresa maggiore in ragione del 4,98
per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi alla
rete nazionale e alle reti regionali, diviso per l'energia
associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei
punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare
2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ); e) CVLP (P=apice), calcolato in ragione del 6,06 per cento degli
incrementi patrimoniali complessivi relativi ai terminali di Gnl,
diviso per l'energia associata ai volumi di Gnl rigassificati
nell'anno solare 2000, assunta pari a 139,45 petajoule (PJ);

4.4 I corrispettivi integrativi CVP (P=apice) e CVLP (P=apice)sono riconosciuti in modo da avere effetto per un periodo di 6 (sei) anni dall'anno di entrata in servizio delle opere relative.
4.5 Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacita' di cui al successivo articolo 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'Istat e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo.
4.6 In aggiunta ai ricavi di cui al precedente articolo 3 e ai precedenti commi del presente articolo e' consentito, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 un ulteriore ricavo RA, pari al costo dei servizi per il bilanciamento del sistema, per l'ammontare definito ai successivi articolo 9, commi 2 e 5, e articolo 11, comma 6. 4.7 L'Autorita' verifica, anche mediante controlli a campione: a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente
articolo; b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui
al precedente comma 3, con quelli risultanti dai bilanci
pubblicati, anche preconsuntivi; c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi
patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle
attivita' svolte.

4.8 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di trasporto o di rigassificazione procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorita'.

TITOLO III
DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE
E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 5
Punti di entrata e punti di uscita

L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto o di rigassificazione, individua i punti di entrata ed uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialita', sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CPe (e=pedice), e CPu (u=pedice), come definiti dal successivo articolo 6, comma 2.

Articolo 6
Tariffa di trasporto

6.1 La tariffa di trasporto T si applica al servizio di trasporto su base continua e per una durata pari a un anno termico.
6.2 La tariffa di trasporto T per l'utente che consegna il gas nel punto di entrata e e lo preleva nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti e' data dalla seguente formula:

T = (Ke · CPe)+ (Ku · CPu)+ (Kr · CRr)+ CF + E · (CV+CVp); (e, u, r = pedici) (p=apice) dove:

- Ke (e=pedice) e' la capacita' conferita all'utente nel punto di
entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi
/giorno (mc/g); - CPe (e=pedice) e' il corrispettivo unitario di capacita' per il
trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti
nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso
in lire per metro cubo/giorno; - Ku (u=pedice) e' la capacita' conferita all'utente nel punto di
uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri
cubi/giorno (mc/g); - CPu (u=pedice), e' il corrispettivo unitario di capacita' per il
trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai
conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di
gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno; - Kr (r=pedice) e' la capacita' conferita all'utente nel punto di
riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri
cubi/giorno (mc/g); - CRr (r=pedice) e' il corrispettivo unitario di capacita' per il
trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto
di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in lire
per metro cubo/giorno; - CF e' il corrispettivo fisso per ciascun punto di riconsegna,
espresso in lire; - E e' l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in
gigajoule (GJ); - CV e' il corrispettivo unitario variabile, espresso in lire per
gigajoule; - CVp (p=apice) e' il corrispettivo integrativo di cui al precedente
articolo 4, espresso in lire per gigajoule.

6.3 I corrispettivi unitari di capacita' facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas in condizioni standard, ovvero alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15 gradi C.
6.4 Nel caso di servizio di trasporto interrompibile di cui al successivo articolo 14, l'impresa di trasporto applica corrispettivi di capacita' CPe, CPu, CRr, (e, u, r sono pedici) ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalita' di cui al successivo articolo 7, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.
6.5 Alle capacita' conferite sulla rete nazionale e sulle reti regionali per periodi continuativi inferiori all'anno relativamente a forniture, in nuovi punti di consegna e riconsegna, sono applicati corrispettivi di capacita' CPe, CPu e CRr (e, u, r sono pedici) ridotti in proporzione ai giorni di effettiva disponibilita' della capacita' conferita.

Articolo 7
Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

7.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16: a) l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacita'
CPe e CPu (e, u sono pedici) e i corrispettivi unitari variabili
CV e CVp (p=apice) secondo le disposizioni dei precedenti articoli
4 e 6 e dei successivi commi 2, 5, 7 e 8, secondo criteri di
trasparenza e imparzialita'; b) ciascuna impresa di trasporto calcola i corrispettivi CRr
(r=pedice) e CF, secondo le disposizioni del precedente articolo 6
e dei successivi commi 3, 4, e 6; c) le imprese di trasporto, tra le quali sussistano rapporti di
controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, e che svolgono attivita' di trasporto su reti regionali di
gasdotti tra loro interconnesse, possono procedere alla
formulazione di una proposta tariffaria congiunta relativamente ai
corrispettivi CRr (r=pedice) e CF, calcolati in base alla somma
dei rispettivi RTR (R=apice), RTRP (RP=apici)e RTF (F=apice).

7.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai
corrispettivi CPe (e=pedice) e CPu (u=pedice) l'impresa maggiore: a) calcola i costi unitari del trasporto Cij (ij=pedici) da ciascun
punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto
di uscita j, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta
di consumo e della capacita' di trasporto in funzione del
diametro, secondo un criterio di proporzionalita' diretta con le
lunghezze dei Gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso
un costo pari all'8 per cento del costo delle tratte percorse
nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi
siano piu' punti di consegna, e in un punto di uscita piu' punti
di riconsegna, i costi sono calcolati come media ponderata
rispetto alle capacita' previste di consegna o riconsegna alla
punta dei consumi; b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in
modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i
corrispettivi CPi (i=pedice) e CPj (j=pedice) e i costi Cij
(ij=pedici), secondo il criterio di ottimizzazione:

----> Vedere formule e testo alle pagg. 38 - 39 della G.U. <----

c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con
un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi
unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio,
ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun
sito; d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli
stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacita'
complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli
stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacita'
conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola
il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacita'
conferita in uscita.

7.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR, ciascuna impresa di trasporto: a) calcola il corrispettivo unitario CRr (r=pedice), per tutti i
punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete
nazionale di gasdotti, dove la distanza e' assunta pari alle
lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9; b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15
chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CRD
(D=apice) proporzionalmente alla minor distanza, secondo la
formula:

CRD = D
-- x CRr;
15

in CRD D=apice in CRr r=pedice

dove :

- D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di
gasdotti, espressa in chilometri, assunta pari alle lunghezze dei
gasdotti di cui al successivo comma 9. - CRr (r=pedice) è il corrispettivo per distanze non inferiori
a 15 chilometri. c) calcola i corrispettivi unitari CRr (r=pedice) e CRD (D=apice) in
modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le
capacita' previste nei punti di riconsegna, non sia superiore alla
somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di
gasdotti (RTR + RTRP - FCRt-1) ((R=apice) (RP=apice) (t-1=pedice))
per ciascuna impresa di trasporto, aggiornati per l'anno termico
di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, dove
FCRt-1 ((R=apice) (t-1=pedice)) e' il fattore correttivo definito
al successivo articolo 11, comma 2; i corrispettivi unitari CRr
(r=pedice) e CRD (D=apice) sono da intendersi al lordo di
eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa.

7.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CRr (r=pedice).
7.5 Nel caso in cui l'attivita' di trasporto sia svolta attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CVP (P=apice) sono ridotti del 40 per cento.
7.6 Ciascuna impresa di trasporto definisce, per il primo anno termico del periodo di regolazione, valori di CF articolati in non piu' di tre livelli, tenendo conto delle caratteristiche del servizio reso, in modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per il numero di punti di riconsegna di ciascuna impresa non sia superiore a RTF (F=apice) di cui al precedente articolo 3.
7.7 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo RTE (E=apice), di cui al precedente articolo 3, per l'energia immessa nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ).
7.8 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CVP (P=apice) di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.
7.9 Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna impresa di trasporto pubblica, anche sul proprio sito internet, un prospetto che riporta l'elenco delle lunghezze, espresse in chilometri, dei gasdotti che collegano i punti di riconsegna, raggruppati per comune, alla rete nazionale di gasdotti. Negli anni successivi ciascuna impresa pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al presente comma entro i quindici giorni successivi all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 8
Interconnessioni

8.1 Con cadenza annuale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 12 e 16, le imprese di trasporto, nei casi in cui l'attivita' di trasporto sia svolta attraverso reti interconnesse gestite da piu' imprese, definiscono, in via contrattuale, le modalita' per la ripartizione dei corrispettivi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 e dei costi e dei ricavi relativi al bilanciamento del sistema e alla modulazione di cui ai successivi articoli 9 e 15, secondo criteri di equita', trasparenza e aderenza ai costi effettivamente sostenuti.
8.2 Ai fini del perfezionamento del contratto di cui al comma precedente, le imprese di trasporto identificano i flussi di gas naturale sulla rete alla punta di consumo evidenziando l'esistenza di eventuali risparmi di costo dovuti a controflussi di gas, nonche' i costi relativi al dispacciamento del sistema nazionale del gas e delle porzioni di rete nella disponibilita' di ciascuna impresa.
8.3 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, e' trasmessa all'Autorita' entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione.
8.4 Qualora i contratti di cui al precedente comma 1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorita', sentite eventualmente le imprese interessate.

Articolo 9
Costi di bilanciamento del sistema e di modulazione

9.1 Le imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota di clienti finali allacciati alla porzione di rete nella disponibilita' di ciascuna: a) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio
necessari per il bilanciamento del sistema; b) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio
necessari a garantire ai clienti non idonei direttamente o
indirettamente connessi alle proprie reti la disponibilita' dei
servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale e
giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido
con frequenza ventennale, di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164/00.

9.2 Il costo del servizio di bilanciamento di cui alla lettera a) del comma precedente e' calcolato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio e costituisce il ricavo RA di cui al precedente articolo 4.
9.3 Il costo dei servizi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, nella misura approvata dall'Autorita' con le modalita' dei successivi articoli 12 e 16, e' determinato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio, tenendo conto del costo del capitale per i volumi necessari di gas naturale valutati al costo QE. Fino alla determinazione della componente QT della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, il suddetto costo dei servizi si intende compreso nella componente transitoria CMP di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima deliberazione.
9.4 In caso di successiva variazione delle tariffe di stoccaggio di cui ai precedenti commi 2 e 3, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi della predetta variazione.
9.5 Le differenze risultanti dalla diversa valorizzazione del gas necessario per il servizio di modulazione nei confronti dei clienti non idonei alla data di acquisto, rispetto alla valorizzazione risultante all'1 gennaio 2003, danno luogo a corrispondenti variazioni dei ricavi RA dell'anno termico 2003 - 2004.

Articolo 10
Tariffa di rigassificazione

10.1 La tariffa di rigassificazione e' proposta dalle imprese di rigassificazione e articolata in un corrispettivo dipendente dalla capacita' conferita e in un corrispettivo dipendente dai volumi rigassificati. Le proposte tariffarie assicurano trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.
10.2 Le imprese di rigassificazione calcolano la tariffa per il successivo anno termico in modo tale che il ricavo derivante dai corrispettivi correlati alle capacita' previste non sia superiore ai ricavi di riferimento relativi a ciascun terminale di Gnl dell'impresa (RLC + RLP - FCLt-1) ((C=apice) (P=apice) (L=apice) (t-1=pedice)), aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri previsti dal successivo articolo 11, dove FCLt-1 ((L=apice) (t-1=pedice)) e' il fattore correttivo, ivi definito al comma 2.
10.3 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL e' calcolato dall'impresa di rigassificazione dividendo i ricavi RLE (E=apice) di cui al precedente articolo 3 per l'energia rigassificata nell'anno solare 2000.
10.4 Al corrispettivo variabile CVL si aggiunge il corrispettivo integrativo variabile CVLP (P=apice) di cui al precedente articolo 4.

Articolo 11
Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

11.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi sono aggiornati mediante il metodo del price cap, applicando ai valori dell'anno precedente le seguenti formule: a) RTNt = RTNt-l (1 + It-l - RP + Y + Q + W); b) RTRt = RTRt-l (1 + It-l - RP + Y + Q + W); c) RLCt = RLCt-l (1 - It-l - RPL + Y + Q + W);

(t=pedice) (R=apice) (C=apice) (N=apice) (L=apice)

dove:

- It-l e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno
solare p recedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato
dall'Istat; - RP e' il tasso annuale prefissato di variazione della produttivita'
per le reti di trasporto, pari al 2 per cento; - RPL (L=apice) e' il tasso annuale prefissato di variazione della
produttivita' per i terminali di Gnl, pari all'1 per cento; - Y e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a
mutamenti del quadro normativo; - Q e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di eventuali recuperi di qualita' rispetto a standard
prefissati; - W e' un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene
conto di eventuali nuove attivita' volte al controllo della domanda
e all'uso efficiente delle risorse.

11.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

a) il fattore correttivo FCN e' cosi determinato: FCNt = (REFNt-l - RTNt-l - RTNPt-l - RAt-l - FCNt-l)(1+rt-l);

b) i fattori correttivi FCR sono cosi' determinati: FCRt = (REFRt-l - RTRt-l - RTRPt-l + FCRt-l)(1+rt-l);

c) i fattori correttivi FCL sono cosi' determinati: FCLt = (REFLt-l - RTt-l - RTPt-l + FCLt-l)(1 + rt-l) ;

(t-l=pedice)(N=apice) (NP=apici) (R=apice) (RP=apice) (L=apice) (P=apice)

dove:

- FCNt (N=apice t=pedice), FCRt (R=apice t=pedice), FCLt (L=apice
t=pedice) sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente; - rt-l (t-l=pedice) e' il tasso di rendimento medio annuo dei buoni
del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello
0,75 per conto; - REFNt-l (N=apice t-l=pedice), REFRt-l (R=apice t-l=pedice)e REFLt-l
(L=apice t-l=pedice) sono i ricavi relativi rispettivamente alla
rete nazionale di gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e al
terminali di Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai
precedenti articoli 6 e 7 alle capacita' effettivamente conferite
ai sensi del successivo articolo 14 per il precedente anno termico; - FCNt-l (N=apice t-l=pedice), FCRt-l (R=apice t-l=pedice), FCLt-l
(L=apice t-l=pedice) sono i fattori correttivi determinati per il
precedente anno termico.

11.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV e' aggiornato con il metodo del price cap, secondo la seguente formula:
CVt = CVt-l (1 + I-l - RPV); ((t=pedice) (t-l=pedice) (V=apice))
dove RPV (V=apice) e' il tasso annuale prefissato di variazione della produttivita' per la quota di costo correlata all'energia trasportata, pari al 4,5 per cento;
11.4 Il corrispettivo fisso CF e' aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del price cap, secondo la seguente formula:
CFt = CFt-l (1 + It-l - RP); ((t=pedice) (t-l=pedice))
dove RP e' il tasso annuale prefissato di variazione della produttivita' per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;
11.5 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL e' aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del price cap, secondo la seguente formula:
CVLt = CVLt-l (1 + It-l - RPLV);
((t=pedice) (t-l=pedice) (LV=apice))
dove RPLV e' il tasso annuale prefissato di variazione della produttivita' per la quota di costo correlata all'energia rigassificata, pari al 2 per cento;

11.6 I ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento del sistema, di cui al successivo articolo 15, sono portati in detrazione dai ricavi RA per l'anno termico successivo a quello dell'applicazione dei corrispettivi medesimi.
11.7 Il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, e' dato dal valore riconosciuto in sede di prima applicazione del presente provvedimento, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera g), al quale sono sommati gli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4 e detratte le quote di ammortamento, nonche' le dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5. Tutte le voci precedenti tengono conto dell'inflazione del periodo di regolazione.
11.8 Per le imprese che avviano l'attivita' di trasporto o di rigassificazione attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl entrati in esercizio dopo la pubblicazione del presente provvedimento, la definizione del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, e' dato dagli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4, al netto dei relativi ammortamenti economico - tecnici valutati secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), e delle dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5.
11.9 L'Autorita' definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, riconoscendo alle imprese almeno la meta' degli ulteriori recuperi di produttivita' realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
11.10 Ai fini della determinazione delle tariffe per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, l'Autorita' puo' procedere a verifica, tramite perizia del valore del capitale investito al 31 dicembre 2003 e dei costi operativi del 2003.

Articolo 12
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

12.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente articolo 7 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente articolo 5.
12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita': a) i ricavi RTN (N=apice), RTR (R=apice), RLC (C=apice), definiti
come al precedente articolo 3, aggiornati in base all'articolo 11
e relativi al successivo anno termico; b) i ricavi RTNP (NP=apici), RTRP (RP=apici) e RLP (P=apice) e i
corrispettivi integrativi di trasporto CVP (P=apice) e di
rigassificazione CVLP (P=apice) definiti come al precedente
articolo 4, e relativi al successivo anno termico; c) un'adeguata rappresentazione anche cartografica delle
infrastrutture utilizzate per l'attivita' di trasporto; d) una proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei
punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, nel rispetto
dell'obbligo di trasparenza e imparzialita', di cui al precedente
articolo 5; e) le proposte tariffarie relative al successivo anno termico,
calcolate sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti
articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui
agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento; f) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di
volume di gas e ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema
e di modulazione di cui al precedente articolo 9.

12.3 Entro il termine di cui al comma precedente, le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e del corrispettivo integrativo di trasporto CVP, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorita' e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
12.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorita', con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.
12.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento.
12.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione delle tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, per ciascun punto di entrata e uscita, i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
12.7 Entro 15 (quindici) giorni dall'applicazione di eventuali riduzioni delle tariffe, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, nel rispetto dell'anonimato degli utenti beneficiari, dette riduzioni, con indicazione delle quantita' trasportate, nonche' delle capacita' conferite in ciascun punto di entrata e uscita.
12.8 Le imprese che avviano l'attivita' di trasporto o l'attivita' di rigassificazione rispettivamente attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorita' entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle attivita' e determinano le tariffe relative all'attivita' svolta per il primo anno termico di attivita'. Per il secondo anno termico di attivita' ai fini della determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al presente articolo considerando, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al precedente comma 2, i ricavi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 13
Attestazione e verifica dei ricavi

13.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorita' una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui ai successivi commi 2 e 3, conseguiti nel precedente anno termico.
13.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare: a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti
articoli 6 e 7; b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese derivanti dalle
interconnessioni di cui al precedente articolo 8, con
specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di
capacita' e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari
variabili, di cui ai precedenti articoli 6 e 7; c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema
di cui al successivo articolo 15; d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e
c), le relative capacita' conferite e quantita' trasportate
nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

13.3 La dichiarazione di cui al precedente comma 1, richiesta alle imprese di rigassificazione deve indicare i ricavi relativi al precedente anno termico suddivisi per i corrispettivi di cui all'articolo 10, con indicazione delle capacita' conferite dall'impresa e delle quantita' rigassificate nell'anno termico precedente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITA'
E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 14
Conferimenti della capacita' di trasporto
e della capacita' di rigassificazione

14.1 Le imprese di trasporto comunicano mensilmente all'Autorita' le capacita' impegnate e utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna.
14.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n, 164/00, e non oltre il 30 settembre 2002, i conferimenti della capacita' di trasporto e di rigassificazione sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
14.3 Il conferimento della capacita' nei punti di entrata e' effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita' articolate per ciascun punto di consegna, dichiarando la capacita' che vuole impegnare, l'indice di Wobbe e il potere calorifico superiore del gas da immettere. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.
14.4 Il conferimento della capacita', anche pro quota, nei punti di uscita e di riconsegna e' effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, semestrale o trimestrale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarita' venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita' articolate per ciascun punto di uscita e di riconsegna; l'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalita' concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacita'.
14.5 Le capacita' complessivamente conferite a ciascun utente nel punti di entrata non possono essere superiori a quelle complessivamente conferite, anche pro quota, nei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti. Le capacita' conferite in ciascun punto di uscita anche pro quota non possono essere superiori alla somma delle capacita' conferite nei singoli punti di riconsegna afferenti ad uno stesso punto di uscita della rete nazionale di gasdotti.
14.6 Le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, modalita' operative necessarie ai fini del bilanciamento del sistema.
14.7 Ciascuna impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacita' per la rete nazionale di gasdotti, di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacita' conferite per ciascun punto di entrata e di uscita.
14.8 L'impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacita' per le reti regionali di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacita' conferite nei singoli punti di riconsegna.
14.9 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro la capacita' di cui dispongono, dandone informazione preventiva all'impresa di trasporto.
14.10 In presenza di capacita' disponibile e nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti, l'impresa di trasporto ha l'obbligo di consentire loro lo scambio di capacita' rispettivamente da un punto di consegna e di riconsegna ad un altro punto di consegna e di riconsegna, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'articolo 7.
14.11 Le cessioni e gli scambi di capacita' di cui al comma 9, nonche' le loro condizioni economiche, sono comunicati mensilmente dagli utenti interessati all'Autorita', che vigila affinche' tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parita' di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.
14.12 L'impresa di trasporto consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite: a) qualora vi sia capacita' disponibile; b) per forniture in nuovi punti di riconsegna; c) per l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di
nuove importazioni.

14.13 L'impresa di trasporto consente, con cadenza di norma trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacita' conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, ai clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.
14.14 Le imprese di trasporto rendono disponibile un servizio di trasporto di tipo interrompibile, articolato secondo modalita' concordate con gli utenti, assicurando trasparenza e parita' di trattamento tra i medesimi.
14.15 Il servizio di rigassificazione e' offerto previa prenotazione su base annuale della capacita' disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parita' di trattamento tra gli utenti.
14.16 Per le modalita' di accesso ai terminali di Gnl si applicano le norme previste per le reti di gasdotti al presente articolo.

Articolo 15
Corrispettivi per il bilanciamento del sistema

15.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, i corrispettivi per il bilanciamento del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
15.2 Gli utenti della rete nazionale di gasdotti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete nei punti di uscita. E' consentita una tolleranza in piu' o in meno pari al 15 per cento delle quantita' immesse rispetto a quelle prelevate.
15.3 Le imprese di trasporto sono tenute a riconsegnare agli utenti la stessa quantita' di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata, e a informare gli utenti nel piu' breve tempo possibile circa le quantita' effettivamente immesse e prelevate.
15.4 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantita' immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto applica a tale utente: a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SNC),
un corrispettivo pari a QE aumentato del 25 per cento, dove: - SNC = ?SRN SN/?SN; - ?SRN e' lo sbilanciamento negativo complessivo della rete di
gasdotti; - SN e' lo sbilanciamento negativo dell'utente; - ?SN e' la somma di tutti gli sbilanciamenti negativi registrati
sulla rete di gasdotti. b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE
aumentato del 15 per cento, dove: - SC = SN - SNC.

15.5 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantita' immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto riconosce: a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SPC),
un corrispettivo pari a QE diminuito del 20 per cento, dove: - SPC = ?SRP SP/?SP; - ?SRP e' lo sbilanciamento positivo complessivo della rete di
gasdotti; - SP e' lo sbilanciamento positivo dell'utente; - ?SP e' la somma di tutti gli sbilanciamenti positivi registrati
sulla rete di gasdotti; b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE
diminuito del 10 per cento, dove: - SC = SP - SPC.

15.6 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantita' immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, oltre la tolleranza di cui al comma 2, l'impresa di trasporto applica a tale utente i corrispettivi previsti dal precedente comma 4.
15.7 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantita' immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, al netto della tolleranza di cui al precedente comma 2, l'impresa di trasporto riconosce a tale utente i corrispettivi previsti dal comma 5.
15.8 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacita' in entrata superiore a quella conferita, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a tre volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacita' nel punto di entrata in cui avviene il supero di capacita' moltiplicato per la capacita' usata in eccesso.
15.9 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacita' in uscita superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 5 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari: a) a 1,5 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacita' nel
punto di uscita in cui avviene il supero di capacita',
moltiplicato per la capacita' usata in eccesso, per superi a
partire dal 5 per cento fino al 15 per cento della capacita'
conferita; b) a due volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacita' nel
punto di uscita in cui avviene il supero di capacita',
moltiplicato per la capacita' usata in eccesso, per superi a
partire dal 15 per cento della capacita' conferita. 15.10 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacita' nei punti di
riconsegna superiore a quella conferita oltre la soglia di
tolleranza del 10 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di
trasporto un corrispettivo pari a 1,25 volte l'ammontare annuale
dei corrispettivi di capacita' nel punto di riconsegna in cui
avviene il supero di capacita', moltiplicato per la capacita'
usata in eccesso, per superi a partire dal 10 per cento. 15.11 In caso di condizioni climatiche eccezionali, nei limiti delle
esigenze di gestione e sicurezza del sistema, l'impresa di
trasporto riconosce alle imprese di distribuzione del gas per il
volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del
loro sistema di distribuzione una riduzione dei corrispettivi di
cui ai precedenti commi 5, 9 e 10, comunque non inferiore al 25
per cento. 15.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso alla rete
nazionale di gasdotti e alla rete regionale di gasdotti, in deroga
alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e dal presente
articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere
copia di tali contratti, pena la nullita' dei medesimi entro 15
(quindici) giorni dalla stipula, all'Autorita' per la verifica di
cui al successivo comma 13. 15.13 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei
contratti di cui al precedente comma 12, l'Autorita' verifica che
le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di
garantire la liberta' di accesso a parita' di condizioni e la
trasparenza del servizio di trasporto e di dispacciamento del gas,
e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine,
l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie
modifiche di dette clausole. Qualora l'Autorita' non si pronunci
dal ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12 detti
contratti si intendono positivamente verificati.

TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16
Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative
all'anno termico 2001 - 2002

16.1 Per l'anno termico 2001-2002, i calcoli di cui al precedente
articolo 7 si effettuano utilizzando in luogo delle capacita'
previste nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna, la media
tra la previsione relativa alla punta giornaliera di consumo in
condizioni climatiche normali e quella relativa alla punta di
consumo giornaliera riferita all'inverno con tempo di ritorno pari
a uno ogni venti anni.
16.2 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno
termico 2001-2002, le imprese di trasporto e le imprese di
rigassificazione, trasmettono all'Autorita' ed alle altre imprese
che svolgono le medesime attivita', entro 30 (trenta) giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento: a) i ricavi RTE , RTF, RtN, RTR , RLE , RLC (E F N R C sono apici) di
cui al precedente articolo 3; b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei
punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti di cui
all'articolo 5, comma 1; c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo
di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di
riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento; d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di
modulazione di cui al precedente articolo 9.

16.3 Le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare all'Autorita', entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle proposte argomentate di cui al comma precedente, osservazioni e richieste di modifica. Le proposte si intendono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.
16.4 Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorita' entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Articolo 17
Compensazioni di cui all'articolo 23, comma 5
del decreto legislativo n. 164/00

17.1 Entro il 30 giugno 2002, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base delle tariffe in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, adottando retroattivamente i valori delle capacita' conferite agli utenti al 30 giugno 2001, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di portata giornaliera rilevati nei singoli punti di entrata ed uscita dalla rete nazionale di gasdotti e di riconsegna delle reti regionali, rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 e la data del 30 giugno 2001.

Articolo 18
Disposizioni finali

18.1 I valori dei corrispettivi unitari definiti nel presente provvedimento sono espressi in lire, con arrotondamento alla terza cifra decimale, oppure in euro, con arrotondamento alla sesta cifra decimale.
18.2 Con successivi provvedimenti l'Autorita' definisce i parametri Y, Q e W di cui all'articolo 11, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
18.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Tabella 1 - Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

=================================================================== Categoria di cespiti Vita tecnica utile (in anni) =================================================================== Fabbricati 50 Metanodotti (condotte e derivazioni) 40 Centrali di spinta 20 Impianti di Gnl 25 Altre immobilizzazioni 10

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

==================================================================== Anno Deflatore investimenti Anno Deflatore investimenti
fissi lordi fissi lordi ==================================================================== 1944 1497,7910 1973 12,1298 1945 223,5229 1974 9,3947 1946 59,3978 1975 7,9954 1947 34,7771 1976 6,5512 1948 29,4952 1977 5,5108 1949 29,6284 1978 4,8340 1950 29,2534 1979 4,1386 1951 26,0165 1980 3,3713 1952 25,8023 1981 2,7757 1953 26,2885 1982 2,3893 1954 26,7148 1983 2,1369 1955 26,7020 1984 1,9509 1956 25,9398 1985 1,7898 1957 25,2185 1986 1,7233 1958 25,8002 1987 1,6453 1959 25,9822 1988 1,5531 1960 24,9392 1989 1,4736 1961 24,0695 1990 1,3821 1962 23,0890 1991 1,3047 1963 21,3570 1992 1,2550 1964 20,4627 1993 1,2053 1965 20,3982 1994 1,1681 1966 19,8493 1995 1,1237 1967 19,1969 1996 1,0943 1968 18,7650 1997 1,0741 1969 17,7193 1998 1,0564 1970 16,2514 1999 1,0434 1971 15,2545 2000 1,0183 1972 14,5561 2001 1,0000
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone