Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 2 luglio 2002 |
Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 128/02). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 luglio 2002, Premesso che: l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); con la deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 127/02), l'Autorita' ha rettificato alcuni articoli della deliberazione n. 120/01, in quanto viziati da errori materiali; ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, entro il 31 marzo 2002, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita': a) i ricavi RLC, aggiornati in base all'art. 11; b) i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP; c) le proposte tariffarie relative al secondo anno termico del periodo regolazione; ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento; ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 164/2000; Visti: la deliberazione dell'Autorita' n. 120/01; la deliberazione dell'Autorita' n. 193/01; la deliberazione dell'Autorita' n. 127/02; Considerato che: in data 28 marzo 2002 (prot. Autorita' n. 006786 del 28 marzo 2002), la societa' GNL Italia S.p.a. ha trasmesso all'Autorita' una comunicazione concernente i ricavi di riferimento, i corrispettivi integrativi di rigassificazione e la relativa proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003; in data 24 giugno 2002 (prot. Autorita' CDM/M02/2331/rc), gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla societa' GNL Italia S.p.a. richieste di approfondimenti relativamente alla precedente comunicazione dei ricavi di riferimento, ai sensi della deliberazione n. 120/01; la societa' GNL Italia S.p.a., in data 26 giugno 2002 (prot. Autorita' n. 013560 del 27 giugno 2002), ha provveduto a trasmettere all'Autorita' gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova proposta relativa al calcolo dei ricavi di riferimento e alla tariffa di rigassificazione; Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema approvando la proposta tariffaria trasmessa all'Autorita' in applicazione della deliberazione n. 120/01; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01). |
| Art. 2. Verifica della proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003 2.1. E' approvata la proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentata dalla societa' GNL Italia S.p.a. per l'anno termico 2002-2003, avente ad oggetto la tariffa di rigassificazione, riportata nella tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e i ricavi RLC e RLP. |
| Art. 3. Pubblicazione delle tariffe 3.1. La societa' GNL Italia pubblica, anche nel proprio sito Internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti. 3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Di conferire mandato al presidente per gli adempimenti a seguire. Milano, 2 luglio 2002 Il presidente: Ranci |
| Tabella 1 TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI GNL ITALIA S.P.A. (anno termico 2002-2003)*
1.1. Corrispettivo unitario| | di impegno associato ai | | quantitativi di GNL | | scaricato |CQS (euro/a/mc liquido) |3,609349 --------------------------------------------------------------------- 1.2. Corrispettivo unitario| | associato agli approdi |CNA (euro/numero di approdi| contrattuali |in un anno) |17.007,119989 --------------------------------------------------------------------- 1.3. Corrispettivi unitari | | variabili per l'energia | | associata ai volumi | | rigassificati |CVL (euro/GJ) |0,064737 --------------------------------------------------------------------- |CVLP (euro/GJ) |0,001250 --------------------------------------------------------------------- 1.4. Perdite |per mc rigassificato |2%
(*) Aggiornamento, ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 120/01, della tariffa di rigassificazione di cui alla tabella 3 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7 settembre 2001, n. 193/01. |
|
|
|