Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 luglio 2002, n. 156 |
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), e' il seguente: "2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica, I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1". Nota all'art. 1, comma 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 57 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), vedi la nota all'art. 2, comma 1, lettera b).
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| Art. 2. 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00"; b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse. 2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale"; b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00". 3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: "3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste". 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera a): - Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.". Nota all'art. 2, comma 1, lettera b): - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.". Note all'art. 2, comma 2, lettera a): - Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente: "3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.". - Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati". Nota all'art. 2, comma 3: - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale e' pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in piu' liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o piu' circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento. 2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441. 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste. 4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni: a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al omma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8; b) art. 8, intendendosi sostituti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali; c) art. 11; d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale; e) art. 13; f) art. 14; g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo. 5. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.".
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| Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Presentato dall'on. Deodato ed altri il 9 aprile 2002. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 giugno 2002 con il parere della commissione V. Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 3 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002. Senato della Repubblica: (atto n. 1601) Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2002 con il parere della commissione 5a. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 16, 17, 23 luglio 2002. Esaminato in aula il 24 luglio 2002 ed approvato il 25 luglio 2002. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati. |
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