Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002, n. 157 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; Visto l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale). - 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attivita' e vigilando sulla loro efficienza e rendimento. 2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresi' essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori. 3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione da una "Unita' di coordinamento . 4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi': a) la "Unita' di analisi e programmazione , la quale e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera; b) la "Unita' di crisi , la quale e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato; c) la "Unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani , la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Il Presidente della Repubblica Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.". - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' il seguente: "Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.". Nota all'art. 1: - L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "2. Nei Ministeri di cui al precedente art. 3, comma 2, e' istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".
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| Art. 2. 1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Coordinamento). - 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero. 2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di piu' direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione. 3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.". |
| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). - 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza. 2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione. 3. Il Ministro puo', in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.". |
| Art. 4. 1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.".
Nota all'art. 4: - L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica. 2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonche' degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali. 2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.".
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| Art. 5. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Conferimento di incarichi). - 1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, cosi' come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici. 2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi. 3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attivita' delle sezioni.".
Nota all'art. 5: - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.". - L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, e' il seguente: "Art. 1 (Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica. 2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale: a) direzione di strutture dirigenziali; b) consulenza, ricerca e studio; c) attivita' ispettiva. 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unita', dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero. 4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'art. 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85: a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 1. Area amministrativa: a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; c) capo dell'ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) capo dell'ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) capo dell'ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); f) capo dell'ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); g) capo dell'ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); h) capo dell'ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; i) capo dell'ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; l) capo dell'ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 2. Area della promozione culturale: a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.".
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| Art. 6. 1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati. 2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' abrogato. 3. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' soppresso.". |
| Art. 7. 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 230 |
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