Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002, n. 157
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale). - 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attivita' e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.
2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresi' essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.
3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione da una "Unita' di coordinamento .
4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi':
a) la "Unita' di analisi e programmazione , la quale e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;
b) la "Unita' di crisi , la quale e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
c) la "Unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani , la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma quinto dell'art. 87 della
Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e' il seguente:
"Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1
si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.".
Nota all'art. 1:
- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' il seguente:
"2. Nei Ministeri di cui al precedente art. 3, comma 2,
e' istituito l'ufficio del segretario generale. Il
segretario generale opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione
amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione
degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;
coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila
sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce
periodicamente al Ministro.".



 
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Coordinamento). - 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di piu' direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.
3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.".
 
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). - 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.
2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.
3. Il Ministro puo', in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.".
 
Art. 4.
1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.".



Nota all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1.
L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al
perfezionamento professionale del personale del Ministero
degli affari esteri. Attende alla preparazione degli
aspiranti alla carriera diplomatica.
2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di
altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere
all'estero, nonche' degli aspiranti al servizio presso le
organizzazioni internazionali.
2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi'
essere applicati per periodi di formazione o di
aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi
stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro.".



 
Art. 5.
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Conferimento di incarichi). - 1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, cosi' come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.
2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.
3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attivita' delle sezioni.".



Nota all'art. 5:
- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo
servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 agosto 2000, n. 368, e' il seguente:
"Art. 1 (Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il
presente regolamento disciplina i posti di funzione di
livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non
attribuibili alla carriera diplomatica.
2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate
le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello
dirigenziale:
a) direzione di strutture dirigenziali;
b) consulenza, ricerca e studio;
c) attivita' ispettiva.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre
tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli
incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti
nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre
ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per
l'area della promozione culturale gli incarichi di livello
dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di
venti unita', dei quali dieci da destinare ai
posti-funzione all'estero.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3,
fra le seguenti posizioni organizzative connesse
all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e
dall'art. 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85:
a) direttore generale della Direzione generale per
gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei
conti);
c) capo del Servizio per l'informatica, le
comunicazioni e la cifra;
d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive
in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore
a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia
giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le
strutture di livello dirigenziale generale previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267.
5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale
sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma
3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse
all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal
decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'art.
16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
1. Area amministrativa:
a) vice direttore generale della Direzione generale
per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) capi dei sette uffici della Direzione generale per
gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
c) capo dell'ufficio I (centro per l'informatica) del
Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) capo dell'ufficio III (corrieri) del Servizio per
l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
e) capo dell'ufficio I (studi) del Servizio storico,
archivi e documentazione (seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
f) capo dell'ufficio II (archivio storico
diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte
dei conti);
g) capo dell'ufficio III (biblioteca) del Servizio
storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
h) capo dell'ufficio XI (competente fra l'altro per
gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di
immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo;
i) capo dell'ufficio XII (competente fra l'altro per
il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
l) capo dell'ufficio III (affari consolari) della
Direzione generale per gli italiani all'estero e le
politiche migratorie;
m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore
a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia
giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attivita'
ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le
strutture di livello dirigenziale generale previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267.
2. Area della promozione culturale:
a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n.
401, per la promozione culturale con incarichi di
consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale
per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di
dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere
assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267.".



 
Art. 6.
1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' abrogato.
3. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' soppresso.".
 
Art. 7.
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 230
 
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