Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 23 luglio 2002 |
Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Visto il decreto ministeriale n. 16979 in data 30 maggio 2002 con il quale sono stati fissati l'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie per l'anno in corso e la ripartizione di esso tra tutti i soggetti tenuti all'obbligo; Viste le dichiarazioni con le quali alcuni soggetti tenuti all'obbligo, nel far presente di aver erroneamente comunicato le immissioni al consumo sulle quali e' stato formulato il conteggio posto a base del decreto n. 16979 sopra citato, hanno chiesto la rideterminazione delle scorte a proprio carico; Ritenuto necessario procedere ad un nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.575.264 di cui t 14.108.283 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2001 e t 466.981 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a complessive tonnellate 1.012.736 cosi' suddivise: cat. I: t 274.234; cat. II: t 467.193; cat. III: t 271.309. 3. Le quote incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti dalle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti: cat. I: t 9.077; cat. II: t 15.464; cat. III: t 8.980, per un totale di t 33.521. 4. Il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2001 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.529.007 cosi' suddivise: cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.610.729; di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 3.495.044; e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 115.685; cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.482.397; di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 6.274.706; e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 207.691; cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.435.881; di cui, per effetto di immissioni al consumo: tonnellate 3.325.798; e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 110.083. |
| Art. 2. 1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2001: cat. I: 21,184815%; cat. II: 21,686219%; cat. III: 21,927327%; per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2001: cat. I: 3,309980%; cat. II: 3,309980%; cat. III: 3,309980%. 2. Con specifica lettera ministeriale, da inviarsi non meno di quindici giorni prima dell'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal presente decreto, verranno comunicate a ciascun soggetto obbligato la quantita' e la ripartizione delle scorte a proprio carico. |
| Art. 3. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del trentesimo giorno successivo alla data del presente decreto e rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo. |
| Art. 4. Restano valide tutte le altre clausole e condizioni contenute nel decreto ministeriale n. 16979 del 30 maggio 2002. |
| Art. 5. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2002 Il Ministro: Marzano |
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