Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario) |
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
DECRETO 2 luglio 2002 |
Modifica degli articoli 44, comma 1, e 30, comma 3 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 19 giugno 2002 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 44 ed il terzo comma dell'art. 30 del regolamento interno; Decreta: Con decorrenza dalla data di insediamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura: Il primo comma dell'art. 44 del regolamento interno e' formulato come segue: "1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quindici componenti, dei quali dieci magistrati e cinque eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parita' di voti prevale il voto del Presidente della seduta". Il terzo comma dell'art. 30 del regolamento interno e' formulato come segue: "3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita', che ha tre componenti". Roma, addi' 2 luglio 2002 CIAMPI Il segretario generale: Pratis |
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