Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 1 luglio 2002
Individuazione dei beni immobili ubicati all'estero di proprieta' dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di individuare con propri decreti dirigenziali i beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede, tra l'altro, l'individuazione a cura dell'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, dei beni di proprieta' statale ubicati all'estero;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma del1'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Visto l'art. 17 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che riserva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri la conservazione degli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero;
Visto l'elenco trasmesso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 648/4347 del 14 giugno 2002;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 351/2001 e considerata la peculiarita' degli immobili in argomento soggetti a legislazioni di Stati esteri;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile i beni immobili ubicati all'estero individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 5.
Resta salva la possibilita' di integrare i dati contenuti nel presente decreto qualora a seguito di ulteriori accertamenti dovessero riscontrarsi altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002
Il direttore: Spitz
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 57 della G.U. <----
 
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