Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 1 luglio 2002 |
Individuazione dei beni immobili ubicati all'estero di proprieta' dello Stato. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di individuare con propri decreti dirigenziali i beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede, tra l'altro, l'individuazione a cura dell'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, dei beni di proprieta' statale ubicati all'estero; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma del1'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio; Visto l'art. 17 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che riserva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri la conservazione degli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero; Visto l'elenco trasmesso dal Ministero degli affari esteri con nota n. 648/4347 del 14 giugno 2002; Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 351/2001 e considerata la peculiarita' degli immobili in argomento soggetti a legislazioni di Stati esteri; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile i beni immobili ubicati all'estero individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 5. Resta salva la possibilita' di integrare i dati contenuti nel presente decreto qualora a seguito di ulteriori accertamenti dovessero riscontrarsi altri beni di proprieta' dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 2002 Il direttore: Spitz |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 57 della G.U. <---- |
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