Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 maggio 2002
Concessione della proroga del trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488, in favore dei lavoratori licenziati dalle societa' Nuova Cartiera di Arbatax - Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS. (Decreto n. 31058).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista le legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita';
Visto, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, che ha stabilito la proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
Vista la nota n. 947542 del 18 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, ha comunicato, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessati agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla normativa di cui alla legge n. 488/1992, nonche' le aziende che, ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;
Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale e' stata prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, l'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modificazioni e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
Vista la nota n. 146/p dell'8 ottobre 2001, con la quale e' stato trasmesso il verbale della seduta, tenutasi presso la provincia di Nuoro, in cui sono state individuate nelle societa' Nuova Cartiera di Arbatax - Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS, le aziende dalle quali sono stati licenziati i lavoratori interessati al prolungamento dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori, ex dipendenti dalle predette societa', che hanno beneficiato della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, sono pari a 134 unita';
Visto il verbale della seduta svoltasi presso la provincia di Nuoro in data 27 febbraio 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei lavoratori gia' fruitori del medesimo beneficio, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, evidenziando la nascita in loco di nuove attivita' imprenditoriali finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati;
Vista la nota del 14 marzo 2002 con la quale la provincia di Nuoro ha trasmesso, a rettifica di quanto indicato nel predetto verbale del 27 febbraio 2002, i dati forniti dalla locale sede I.N.P.S. di Lanusei (Nuoro), dai quali si evince che il numero dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento in questione e' pari a 133 unita';
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 133 unita', sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S.;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 133 unita'.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 1.978.236,51 Euro (pari a L. 3.830.400.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 35
 
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