Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 25 giugno 2002, n. 155
Regolamento recante modifica all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, recante disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attivita' teatrali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto il proprio decreto 4 novembre 1999, n. 470;
Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato decreto n. 470 del 1999, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 1878 del 7 giugno 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n.
470
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4.- 4-bis. (Omissis)".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispone:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 4 maggio 1985.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del
regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' teatrali, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre
1999.
Nota all'art. 1:
- L'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, di
adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di
erogazione di contributi in favore delle attivita'
teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163", come modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 8 (Presentazione delle domande). - 1. (Omissis).
2. Il termine per la presentazione delle domande e'
fissato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo
per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il
termine e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante
il servizio postale, fa fede la data di spedizione.".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 giugno 2002
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 355
 
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