Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica degli articoli 5 e 12 del CCNL II biennio economico 2000-2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000

In data 12 luglio 2002 alle ore 10, pressa la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona dell'Avv. GUIDO FANTONI - Presidente (Firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali CGIL MEDICI (Firmato) CGIL (Firmato) FED. CISL MEDICI COSIME (Firmato) CISL (Firmato) FED. MEDICI aderente alla UIL (Fimato) UIL (Firmato) CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (Firmato) FESMED (Acoi, Anmco, Augoi, Sumi,
Sedi, Femepa, Anmdo) (Firmato) UMSPED (Aroi, Aipac, Snr) (Firmato) CIMO ASMD (Firmato) ANAAO ASSOMED (Firmato) COSMED (Firmato) ANPO (Firmato)

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - Il biennio economico 2000-2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che segue:
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Pordenone - sezione lavoro -, in relazione al ricorso del dott. Gustavo Mazzi contro l'azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al R.G. n. 416/01), nella seduta del 1 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica degli articoli 5 e 12 del CCNL - Il biennio economico 2000-2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente, ai fini del computo dell'esperienza professionale maturata per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita', del periodo di servizio prestato presso l'INPS di S. Dona' di Piave, in qualita' di assistente medico di ruolo a tempo pieno.
Tenuto conto che l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora previste le classi e gli scatti di anzianita' al personale medico e veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilita' di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti sulla base dell'anzianita' di servizio purche' maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 nonche' negli enti locali;
Ritenuto, ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno tra quelli previsti dalle norme sopracitate;
Che, in particolare solo l'art. 24, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in applicazione delle norme transitorie della legge n. 833 del 1978, consentiva la riconoscibilita' dei servizi prestati dal personale anteriormente al passaggio alle unita' sanitarie locali presso gli enti mutualistici e previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;
Tenuto presente che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non e' tra quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1, in applicazione delle norme transitorie della legge n. 833 del 1978, per essere stato ivi prestato in epoca successiva all'istituzione delle UU.SS.LL. ed essendo il passaggio al servizio sanitario nazionale avvenuto per effetto di concorsi;
Considerato che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna delle altre fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 26, non poteva dar luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118 del decreto del Presdiente della Repubblica n. 384 del 1990;
Che a tal fine non possono essere invocate ne' le norme di delega per la disciplina del personale transitato alle UU.SS.LL. di cui all'art. 47 della legge n. 833 del 1978 ne' l'art. 75 della medesima legge in quanto inconferenti rispetto alla riconoscibilita' del servizio in questione, regolata da apposite norme tassativamente applicabili ed, in particolare, dirette solo a regolare il passaggio degli enti confluiti alle unita' sanitarie locali, situazione nella quale non versava il ricorrente assunto dall'INPS in epoca successiva;
Che per le stesse ragioni non puo' essere invocato l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 che, pur che estendendo ai medici previdenziali, tra cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi dei medici del SSN, non per questo rende equiparabili i servizi resi presso detti enti al servizio prestato presso le unita' sanitarie locali, ai fini della ricostruzione economica della carriera, in mancanza nell'ordinamento di queste ultime di una esplicita norma permanente che ne consenta il riconoscimento.
Tenuto conto che in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL in oggetto si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennita' di esclusivita', all'esperienza professionale maturata per il servizio effettuato nel SSN, senza soluzione di continuita' "anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto" intendendo per aziende ed enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere tutti quelli ricompresi nel comparto sanita' ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998;
Considerato che nella linea di continuita' storica delle norme e' corretto considerare riconoscibili ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, solo quei servizi indicati nell'art. 118 e gia' utilizzati dalle aziende ai fini dell'attribuzione delle classi e degli scatti sino al definitivo superamento di tale automatismo avvenuto con decorrenza 31 dicembre 1996 per effetto dell'art. 47 del CCNL del 5 dicembre 1996.
Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro in ordine agli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 - 2001 nel testo che segue:
Art. 1.
1. Ai sensi degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 - 2001 ed al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita', viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualita' di dirigente del SSN, senza soluzione di continuita', presso aziende o enti del comparto sanita' di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
2. Nell'esperienza professionale di cui al comma 1, nel senso indicato nella premessa, sono compresi i servizi gia' riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtu' dell'ex art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, disapplicato dall'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996.
 
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