Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 luglio 2002
Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione.
1.1. E' approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico di cui all'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 124, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi. 2. Ufficio competente alla ricezione delle comunicazioni.
2.1. L'ufficio competente per la ricezione delle comunicazioni previste nel punto 1.1, e' il Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara. 3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A al presente provvedimento.
3.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A al presente provvedimento. A tal fine il modello e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenzia entrate.it in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Motivazioni:
Il presente provvedimento e' emanato in base al decreto del 19 aprile 2002, n. 124, del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di attuazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale, ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il citato decreto prevede in particolare che, per usufruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute nel 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, i contribuenti interessati devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio delle Entrate individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, una comunicazione, redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale risulti tra l'altro la data in cui avranno inizio i lavori ed alla quale vanno allegati tutti i documenti richiesti dal decreto stesso.
Il presente provvedimento si rende quindi necessario per approvare il predetto modello di comunicazione ed individuare l'ufficio competente a riceverle.
Con lo stesso provvedimento viene inoltre disciplinata la reperibilita' del predetto modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - supplemento ordinario.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 - supplemento ordinario.
Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2002.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' anche consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
Il modello deve avere conformita' di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 g/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.
I contenuti grafici del modello e delle istruzioni devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori.
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 355 U); per la stampa tipografica delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero.
E' altresi' consentita la stampa monocromatica del modello realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
Sul bordo laterale sinistro del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

----> Vedere immagine a pag. 55 della G.U. <---- .

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 36% delle spese sostenute nel 2002 per lavori di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, i soggetti interessati devono spedire, prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa, per raccomandata, una comunicazione, redatta sul presente modello, debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredata degli allegati, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21 - 65129 PESCARA.
Per i lavori iniziali prima dell'11 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto 19 aprile 2002, n. 124 con il quale sono stati stabiliti gli adempimenti necessari per fruire della predetta agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara entro 60 giorni dalla predetta data.
Il modello deve essere compilato con la massima chiarezza, a macchina o a stampatello

DATI DEL DICHIARANTE

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovra', inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto e' "possessore" (cioe' proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" (cioe' affittuario o comodatario) dell' immobile.
In caso di comproprieta', contitolarita' di diritti reali o di coesistenza di piu' diritti reali sulla stessa area, ovvero di pluralita' di affittuari o comodatari, se piu' di un soggetto, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modello, con allegata la documentazione, puo' essere trasmesso da uno soltanto di essi; in tale ipotesi e' necessario barrare l'apposita casella "contitolarita'". Successivamente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto che non ha trasmesso il presente modello, deve indicare il codice fiscale di colui che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto.
In caso di interventi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli spazi riservati all'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici del dichiarante, devono essere riportati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione de la societa'; devono, altresi', essere compilati anche i dati relativi al rappresentante legale.

DATI DELL'AREA BOSCHIVA

In questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'area boschivo sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dalla certificazione del catasto terreni o dall'atto di compravendita, indicando, per ogni singolo Comune su cui si estende la suddetta area, i relativi dati catastali.
Qualora l'area boschiva, oggetto dell'intervento per il quale si intende usufruire della detrazione prevista dall' art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardi piu' di due Comuni,e' necessario procedere alla compilazione del modulo osservando le seguenti modalita':

- utilizzare piu' moduli avendo cura di compilare, per ciascuno di
essi, i dati relativi alla Sezione "Dati dell'area boschiva" e di
attribuire una numerazione progressiva a ciascun modulo utilizzando
la casella" Mod. N."; - i dati relativi al rappresentante (per i soggetti di cui all'art. 5
del TUIR) e le caselle relative al possessore, detentore,
contitolarita', nonche' quelle inerenti la documentazione allegata,
dovranno essere compilati esclusivamente sul primo dei moduli
utilizzati; - sui moduli successivi al primo, nella sezione "Dati del
dichiarante", e' sufficiente riportare il solo codice fiscale del
dichiarante.

Qualora, poi, in relazione ad un singolo Comune, il numero delle caselle presenti nel relativo riquadro non sia sufficiente per l'identificazione catastale dell'area boschiva, dovra' essere utilizzato il successivo riquadro o un nuovo modello.
Se i lavori sono eseguiti dall'affittuario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Nella sezione devono essere indicati i documenti allegati alla comunicazione barrando le relative caselle e specificando, qualora siano piu' di uno, il numero delle copie delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate ed il numero delle dichiarazioni di consenso del possessore.

ALTRI DATI

Deve, inoltre, essere indicata la data di inizio lavori nonche' la data della comunicazione di inizio lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; da ultimo deve essere indicato il numero totale dei modelli utilizzati con lo presente comunicazione.

SI RIPORTA IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19/04/2002 N. 124
(G.U. n. 148 del 26.6.2002)

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto omissis

ADOTTA
il seguente regolamento:

art. 1

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle
entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatto su
apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla
quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli
interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonche' i
dati catastali identificativi dell'area; b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):

1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se
prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli
organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi
competenti per legge in materia; 2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia
dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa
del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico; 3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili relativa all'anno 2001, se dovuta; 4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonche' la
dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei
lavori;

c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante
raccomandata, la data di inizio degli interventi; d) conservare ed esibire, previo richiesta degli uffici finanziari,
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli
interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta
del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il
pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea
documentazione; e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la
somma di euro 51.645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di
esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli
albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto
abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. lI pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiano della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.
art.2

1. lI contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
art. 3

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, e banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
art. 4

1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle
previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi; c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi
dell'articolo 1; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' di obbligazioni
contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla
direzione regionale delle entrate territorialmente competente; e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro: Tremonti
 
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