Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 5 luglio 2002 |
Modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. |
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA del Dipartimento delle politiche di mercato
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2001 concernente la modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001 con il quale e' stata consentita la gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, con il quale e' stata prorogata fino alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento di affidamento definitivo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione; Viste le proposte del comitato di coordinanento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese nella riunione dell'11 giugno 2002; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000, dopo la parola "sanzioni" e' aggiunta la seguente frase: ", in relazione ai quantitativi fissati dai medesimi". |
| Art. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 e' aggiunto il comma 4, che cosi' recita: - "4. le forze di polizia e gli addetti alla vigilanza della polizia marittima sono tenuti a comunicare al relativo Consorzio entro 48 ore - anche per via telematica - l'accertamento delle infrazioni commesse dagli aderenti". |
| Art. 3. 1. La lettera c) dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 e' cosi' sostituita: "c) i punti di sbarco per ciascun compartimento sono i seguenti: per Venezia: 1) Porto di Carole: localita' Sansonessa approdo lungo riva Fiume Livenza; 2) Cortellazzo: Banchina lungo la riva adiacente il ponte di Cortellazzo; 3) Porto di Piave Vecchia: Banchina vicino Azzurra Pesca; 4) Punta Sabbioni: localita' Saccagnana banchina vicino molo ricevitoria; 5) Porto di Malomocco: localita' San Pietro in Volta. per Chioggia: 1) Zona di Chioggia: localita' denominata Punta Poli (banchina nord dell'isola cantieri a nord del mercato ittico); 2) Zona di porto Tolle: approdo in localita' Porto Barricata; 3) Zona Pila: approdo della laguna di Barbamarco; 4) Zona di Porto Levante: banchina antistante la caserma della Guardia di Finanza. 2. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 e' cosi' sostituito: "2. l'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore 3; l'inizio dell'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 4,30. Lo sbarco del prodotto deve essere effettuato nei punti di cui alla precedente lettera c) dalle ore 8,30 alle ore 16,30". |
| Art. 4. Fino al 30 settembre 2002, e' fissato al mercoledi' l'ulteriore giorno di fermo dell'attivita' di pesca delle vongole nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia. |
| Art. 5. l. L'attivita' di pesca dei cannolicchi e' effettuata nell'ambito territoriale dei compartimenti maritti di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Nella fase di prima attuazione, la pesca e' esercitata su base regionale. Il comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei tre consorzi interessati, puo' adottare determinazioni per l'esercizio della pesca su base territoriale diversa. 2. Relativamente alle misure di gestione dell'attivita' di pesca dei cannolicchi, salvo diverso parere del comitato di coordinamento, si applicano le pertinenti norme di disciplina della pesca dei fasolari di cui al titolo I del decreto ministeriale 11 febbraio 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2002 Il direttore generale reggente: Tripodi |
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