Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. 152
Regolamento recante proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, emanato in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2000, n. 177, del 29 dicembre 2000, n. 416, e del 6 novembre 2001, n. 427, recanti regolamenti concernenti proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Proroga dei termini

1. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 31 gennaio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 293



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si veda nelle note
alle premesse; per il testo dell'art. 11, si veda nelle
note all'art. 1.

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 87, quinto comma,
della Costituzione:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica (...).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari generali.".
- Si trascrive il testo dell'art. 74-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", inserito dall'art. 18 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro
che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 recante
"Imposta sugli spettacoli", come sostituito dall'art. 10
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento
dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti
si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
- Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo
dell'art. 2 (Soggetti d'imposta) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640:
"E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli
intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa
allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e'
riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto
d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
- Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 3, comma
136, del legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti di certificazione dei
corrispettivi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- L'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60 recante "Istituzione dell'imposta sugli
intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998,
n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta
sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei
giochi", ha sostituito l'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
L'art. 18 dello stesso decreto legislativo ha
introdotto, dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 74-quater
(Disposizioni per le attivita' spettacolistiche).
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544 recante "Norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del
19 giugno 2000, recante proroga del termine di cui all'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, in materia di semplificazione degli
adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1
luglio 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del
29 dicembre 2000, recante norme di proroga del termine
stabilito dall'art. 11 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e
delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi
relativi ai settori dello spettacolo e
dell'intrattenimento, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2001, n. 427, recante proroga del termine di cui all'art.
11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente
l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle
biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli
di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi
ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287
dell'11 dicembre 2001.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli
appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal
giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare,
in ogni caso, entro il 1 ottobre 2001. In tale periodo
certificano i corrispettivi mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti
il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti
adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente
della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare".



 
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