Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 maggio 2002, n. 153
Regolamento recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno
2002; Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003;
Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute" sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";
2) nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; le parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";
3) nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600";
4) nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo supera la somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari a";
b) dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.";
c) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 e' da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per l'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 448 del
2001, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero
mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in
tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di
cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti
pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli
anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei
periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli
anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle
stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in
corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al
36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse
legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro
sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica; ".
- Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante "Norme per l'edilizia residenziale":
"Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 1117, n. 1) del
codice civile:
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;".
- Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, reca:
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 9 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni
fiscali). - 1. La detrazione fiscale spettante per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, compete, per le spese sostenute
nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati
nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire
della detrazione, si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1,
della citata legge n. 449 del 1997.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre1997,
n. 449, vedere note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
18 febbraio 1998, n. 41, come modificati dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 1 (Adempimenti dei soggetti che intendono
avvalersi della detrazione del 41%). - 1. I soggetti che ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per
cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e
2002 per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti
a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori,
all'Ufficio dell entrate, individuato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante
raccomandata, comunicazione della data in cui avranno
inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con
il medesimo provvedimento; copia della concessione,
autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei
lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia
edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o,
in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia
delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'art.
1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e
della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonche'
la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
dei lavori;
b) comunicare preventevamente all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, mediante raccomandata,
la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli
uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni
1998, 1999, 2000 e 2002 per la realizzazione degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e la
ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato
effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra
idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo
complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a
L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli
ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto
abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al
comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta
giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto
mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e'
effettuato.".
"Art. 2 (Ripartizione della detrazione in cinque o
dieci quote annuali costanti da effettuarsi nella
dichiarazione dei redditi). - 1. Il contribuente opera
irrevocabilmente la scelta della ripartizione della
detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di
pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta. La
detrazione spettante a partire dall'anno 2002 e' da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo
previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti
d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di
cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.



 
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