Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario) |
|
LEGGE 11 luglio 2002, n. 151 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999. |
| ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso. |
| ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 673): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 26 settembre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2002 con il parere delle commissioni 1a, 5a e 7a. Esaminato dalla 3a commissione il 12 e il 14 marzo 2002. Presentata relazione il 18 marzo 2002 (673/A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2554): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002 con il parere delle commissioni I, V, VII e X. Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002. Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002. |
| Allegato
Accordo di Coproduzione di Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania
consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Germania. decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi. Articolo 2
I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Articolo 3
La realizzazione di un film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorita' competenti, in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in Germania: Bundesamt für Wirtschaft Articolo 4
Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. .ilr; Articolo 5
Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accodo, il quale forma parte integrante dello stesso. Articolo 6
(1) La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 60%). (2) L'apporto del coproduttore minoritario deve includere una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. (3) Si considerano personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente. (4) In linea di massima. L'apporto di ciascun Paese includera' almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. (5) A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno due tecnici qualificati. Articolo 7
(1) I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la cittadinanza italiana o tedesca o di un altra Stato membro dell'Unione Europea. Potra' anche essere ammessa la partecipazione di persone che, secondo le rispettive legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o tedeschi. (2) Potra' essere ammessa la partecipazione di attori, registi o altro personale tecnico e artistico diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente considerate le esigenze particolari del film e previo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Articolo 8
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Articolo 9
(1) Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione). (2) La Commissione mista prevista dall'articolo 17 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo. Articolo 10
I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:
1. Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nei due Paesi contraenti. 2. Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato. 3. Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. 4. Preferibilmente, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sara' effettuato negli studi e nei laboratori dei Paesi contraenti, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stessa Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritaria saranno realizzate in un laboratorio di questo Paese. 5. L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nei termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti. Articolo 11
(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente. (2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo. Articolo 12
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:
a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del produttore; d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'. Articolo 13
(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco - italiana". (2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione. Articolo 14
Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori. Articolo 15
(1) In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduziane bipartita italo - tedesca film come coproduzione finanziaria realizzati nei due Paesi e che rispondano alle seguenti condizioni:
La partecipazione minoritaria e' limitata all'ambito finanziario, conformemente al contratto.di coproduzione, e non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) ne' superiore al 25% (venticinque per cento).
(2) Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa casa per caso dalle Autorita' italiane e tedesche competenti. (3) Gli apporti finanziari di entrambe le Parti contraenti per realizzare tali coproduzioni dovranno essere equilibrati in un periodo di' due anni. (4) Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio delle coproduzioni finanziarie, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate. Articolo 16
(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno subordinate a nessuna restrizione. (2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese. Articolo 17
(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie per sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi. (2) Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in uno dei due Paesi. Su richiesta di una delle due Parti contraenti, potra' essere convocata una riunione straordinaria, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (3) In particolare, esse esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato. Articolo 18
Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo cessera' di avere efficacia l'Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania. Articolo 19
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di conferma delle ricezione della notifica con la quale il Governo della Repubblica Italiana, avra' comunicato al Governo della Repubblica Federale di Germania l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste. (2) Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, per via diplomatica, tre mesi prima della data di scadenza. (3) La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante 12 sua validita'.
Fatto a Roma il 29.9.99
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca entrambi testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Federale di Germania
Allegato all'Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania
La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta. A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati: 1. Sceneggiatura e soggetto; 2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare; 3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi:
(*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi:
a) Titolo del film; b) Identificazione dei produttori contraenti; c) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se e' stato tratto da una fonte letteraria; d) Nome e cognome del regista (sara' prevista una clausola per un'eventuale sostituzione); e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovra' corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici; f) Piano finanziario; g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori; h) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. Nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3 miliardi di lire italiane o l'equivalente in marchi tedeschi, la partecipazione del Coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potra' essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantita' fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%: i) Clausola che descriva le misure da prendere se:
aa) dopo una considerazione completa del caso, l'Autorita' competente di uno dei Paesi rifiuta la concessione dei benefici richiesti: bb) ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi:
j) Data di inizio delle riprese; k) Clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; l) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico;
4. Contratto di distribuzione, una volta firmato; 5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalita' e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi; 6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione; 7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori; Le Autorita' competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari. Prima dell'inizio delle riprese del film, si dovra' sottoporre alle Autorita' competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi. Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi. Le Autorita' competenti si terranno informate delle proprie decisioni. |
|
|
|