Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2002, n. 151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di
Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
 
ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 673):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 26 settembre 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 gennaio 2002 con il parere delle
commissioni 1a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione il 12 e il 14 marzo
2002.
Presentata relazione il 18 marzo 2002 (673/A - relatore
sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2554):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 marzo 2002 con il parere delle commissioni
I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il
30 maggio 2002.
Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il
19 giugno 2002.
 
Allegato

Accordo
di
Coproduzione di Cinematografica
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania

consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Germania.
decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.
Articolo 3

La realizzazione di un film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorita' competenti, in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in Germania: Bundesamt für Wirtschaft
Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. .ilr;
Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accodo, il quale forma parte integrante dello stesso.
Articolo 6

(1) La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due
Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 -
60%). (2) L'apporto del coproduttore minoritario deve includere una
partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea
di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente,
possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorita'
competenti dei due Paesi. (3) Si considerano personale creativo, tecnico e artistico le persone
che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno
dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara'
valutato individualmente. (4) In linea di massima. L'apporto di ciascun Paese includera' almeno
un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore,
regista, autore della musica, montatore, direttore della
fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo
principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico
qualificato. (5) A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere
sostituito da almeno due tecnici qualificati.
Articolo 7

(1) I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la
cittadinanza italiana o tedesca o di un altra Stato membro
dell'Unione Europea. Potra' anche essere ammessa la
partecipazione di persone che, secondo le rispettive
legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o
tedeschi. (2) Potra' essere ammessa la partecipazione di attori, registi o
altro personale tecnico e artistico diversi da quelli menzionati
nel paragrafo precedente considerate le esigenze particolari del
film e previo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.
Articolo 9

(1) Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto
riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e
tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei
due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione). (2) La Commissione mista prevista dall'articolo 17 del presente
Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso
contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per
ristabilirlo.
Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

1. Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate
preferibilmente nei due Paesi contraenti. 2. Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo
originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga
depositato. 3. Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un
internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori
rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un
luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. 4. Preferibilmente, la post-produzione e lo sviluppo del negativo
sara' effettuato negli studi e nei laboratori dei Paesi
contraenti, cosi' come la stampa delle copie destinate alla
proiezione nello stessa Paese; le copie destinate all'esercizio
nel Paese minoritaria saranno realizzate in un laboratorio di
questo Paese. 5. L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto
al coproduttore maggioritario nei termini previsti dalle
rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti.
Articolo 11

(1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione,
ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il
soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e
artistico dell'altra Parte contraente. (2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la
riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film
realizzati nell'ambito del presente Accordo.
Articolo 12

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha
una partecipazione maggioritaria; b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due
Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del
Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del
Paese di origine del produttore; d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera
importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film
coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto
di tale possibilita'.
Articolo 13

(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la
dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco -
italiana". (2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in
tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale
promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta
coproduzione.
Articolo 14

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.
Articolo 15

(1) In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo,
possono essere ammessi annualmente al beneficio della
coproduziane bipartita italo - tedesca film come coproduzione
finanziaria realizzati nei due Paesi e che rispondano alle
seguenti condizioni:

La partecipazione minoritaria e' limitata all'ambito finanziario, conformemente al contratto.di coproduzione, e non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) ne' superiore al 25% (venticinque per cento).

(2) Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso
soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa casa per
caso dalle Autorita' italiane e tedesche competenti. (3) Gli apporti finanziari di entrambe le Parti contraenti per
realizzare tali coproduzioni dovranno essere equilibrati in un
periodo di' due anni. (4) Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa
tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio
delle coproduzioni finanziarie, a condizione di reciprocita',
caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni
suindicate.
Articolo 16

(1) L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film
italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia non saranno
subordinate a nessuna restrizione. (2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e
sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei
film dell'altro Paese.
Articolo 17

(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di
necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo,
al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle
proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche
necessarie per sviluppare la cooperazione cinematografica
nell'interesse comune dei due Paesi. (2) Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che si
riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente
in uno dei due Paesi. Su richiesta di una delle due Parti
contraenti, potra' essere convocata una riunione straordinaria,
specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della
regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel
caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi
nella sua applicazione. (3) In particolare, esse esamineranno se l'equilibrio numerico e
percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.
Articolo 18

Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo cessera' di avere efficacia l'Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Articolo 19

(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di conferma
delle ricezione della notifica con la quale il Governo della
Repubblica Italiana, avra' comunicato al Governo della Repubblica
Federale di Germania l'avvenuto espletamento delle procedure
interne all'uopo previste. (2) Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato
tacitamente per periodi successivi di durata identica, a meno che
una delle Parti contraenti non lo denunci, mediante notifica
scritta all'altra Parte contraente, per via diplomatica, tre mesi
prima della data di scadenza. (3) La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto
sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate
durante 12 sua validita'.

Fatto a Roma il 29.9.99

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca entrambi testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica
Repubblica Italiana Federale di Germania

Allegato all'Accordo
di
Coproduzione Cinematografica
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.
A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:
1. Sceneggiatura e soggetto;
2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi:

(*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi:

a) Titolo del film; b) Identificazione dei produttori contraenti; c) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore,
se e' stato tratto da una fonte letteraria; d) Nome e cognome del regista (sara' prevista una clausola per
un'eventuale sostituzione); e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione
di ciascun produttore, che dovra' corrispondere al valore
finanziario degli apporti tecnico-artistici; f) Piano finanziario; g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e
dei territori; h) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei
coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali
partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle
rispettive contribuzioni. Nel caso di coproduzioni finanziarie per
film di importo superiore a 3 miliardi di lire italiane o
l'equivalente in marchi tedeschi, la partecipazione del
Coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potra' essere
limitata ad una percentuale minore o ad una quantita' fissa sempre
che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%: i) Clausola che descriva le misure da prendere se:

aa) dopo una considerazione completa del caso, l'Autorita' competente
di uno dei Paesi rifiuta la concessione dei benefici richiesti: bb) ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi:

j) Data di inizio delle riprese; k) Clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei diritti
d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei
coproduttori; l) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo
non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla
osta di proiezione in pubblico;

4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;
5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalita' e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;
Le Autorita' competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.
Prima dell'inizio delle riprese del film, si dovra' sottoporre alle Autorita' competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.
Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi.
Le Autorita' competenti si terranno informate delle proprie decisioni.
 
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