IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2002 e' di 51.928 milioni di euro;
Decreta:
Per il 31 luglio 2002 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2002, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002. Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, e' disposto, altresi', il 29 luglio 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato". La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2002 p. Il direttore generale: Cannata |