Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 18 luglio 2002 |
Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze prodotte ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, e per la comunicazione telematica di ammissione o diniego del credito d'imposta ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 8. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze presentate per l'ammissione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.
1.1. Per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, nonche' nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art. 11, del medesimo decreto-legge n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti dalle citate disposizioni devono trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di disconoscimento del beneficio, un'istanza contenente i dati indicati nell'allegato A al presente provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni. 1.2. I dati di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche descritte nell'allegato B al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto di gestione delle istanze di ammissione al credito d'imposta per le aree svantaggiate" denominato "Credito 388", che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it. 1.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di concessione del credito d'imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente anche la data dell'impegno alla trasmissione telematica e la sottoscrizione dell'intermediario incaricato; tale istanza dovra' essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione.
2. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di diniego del credito d'imposta effettuate dall'Agenzia delle entrate.
2.1. Il Centro operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1-ter del decreto-legge n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell'allegato C al presente provvedimento. 2.2. Gli incaricati della trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto l'impegno della trasmissione dei dati contenuti nell'istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza, nonche' di ammissione o di diniego del credito d'imposta. 2.3. Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1-quater, del decreto-legge n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio nonche' le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione.
Motivazioni.
Con gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili nella forma di crediti d'imposta compensabili ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del citato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, e' stata prevista la predisposizione di una speciale procedura di ammissione al beneficio finalizzata al monitoraggio dell'agevolazione, per garantire il controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa fissati per gli anni dal 2002 al 2006 nei limiti massimi indicati nel comma 1 dell'art. 10 e, per le imprese agricole, nel comma 5 dell'art. 11 del predetto decreto-legge. La nuova normativa prevede, per l'ammissione alla fruizione del credito d'imposta, l'invio all'Agenzia delle entrate di una istanza contenente alcuni dati essenziali, a pena di disconoscimento del beneficio, quali l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per le modalita' di invio, le citate disposizioni prevedono l'utilizzo, in via esclusiva, del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto, (via Entratel, per i soggetti gia' abilitati o via Internet per tutti gli altri), ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni. Le istanze verranno poi esaminate con procedure automatiche dall'amministrazione finanziaria secondo l'ordine cronologico di ricezione telematica delle istanze, predisposto dal servizio informativo centrale; successivamente verra' tempestivamente effettuata, con la stessa modalita' telematica adottata dal contribuente, la comunicazione all'impresa richiedente, o all'intermediario abilitato del quale essa si e' avvalsa per la relativa trasmissione, della ricezione dell'istanza, unitamente alla comunicazione di diniego o di ammissione del credito d'imposta, conseguente ad un preliminare riscontro formale, nel rigoroso rispetto del limite di spesa previsto. Con il presente provvedimento, vengono pertanto definite, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-quinquies del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nelle istanze presentate dai contribuenti e nelle comunicazioni di ricezione delle istanze medesime e di conferma o di diniego della ammissione alla fruizione del credito d'imposta. In particolare, al fine di consentire in tempi brevi l'operativita' delle nuove disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle connesse procedure informatiche, viene reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio 2002, un prodotto informatico denominato "Credito 388" per la gestione completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento; per la loro trasmissione telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell'allegato B. Il citato prodotto informatico consente altresi' la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta dell'Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell'allegato C al presente provvedimento. Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto per definire le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi del comma 1-quater del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, per consentire la verifica dei crediti d'imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in compensazione, nonche' del rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei connessi programmi di controllo da parte dell'agenzia delle entrate.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| ALLEGATO A
SCHEMA PER L'INVIO TELEMATICO DEI DATI PER L'AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA (Art 10 e art 11 del D.L. 8 luglio 2002, n 138)
AGENZIA DELLE ENTRATE
EURO
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarla, anche per conto degli altri soggetti a cio' tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge per le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Dati personali: I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalita' del trattamento: Tali dati verranno trattati con modalita' prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da perseguire anche mediante: - verifiche dei dati esposti con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate; - verifiche dei dati esposti con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento: L'istanza puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate. Gli intermediari e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale e' conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; - gli intermediari, i quali qualora si avvolgono della facolta' di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato: Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Consenso: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non enecessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio per legge. La presente informativo viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
----> Vedere immagini alle pagg. 47 e 48 della G.U. <----
ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI DATI PER L'AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA .fo,
Modalita' di presentazione dell'istanza L'istanza per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nonche' nei limiti previsti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art. 11 del medesimo D.L. n. 138 del 2002 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza puo' essere effettuata: - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; - tramite una societa' del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' controllate. Si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale; - tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La trasmissione telematica diretta puo' avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti gia' abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. Qualora la presentazione telematica avvenga tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e societa' del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, prima dell'inoltro, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta mediante l'utilizzo del prodotto informatico denominato "Credito388", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.
Codice fiscale e Partita IVA Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito al richiedente.
Cognome o denominazione e nome Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa che richiede il contributo per nuovi investimenti nella forma di credito d'imposta.
Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.
Piccola e media impresa .br, Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole e medie dimensioni, come definita nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunita' europee L. 10 del 13 gennaio 2001) e nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate.
Natura giuridica Il codice da indicare deve essere desunto: - per le societa' di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate; - per le societa' ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati.
Dati relativi al rappresentante Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della societa' o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e Unico 2002-Societa' di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6).
Impegno e sottoscrizione del richiedente Il richiedente deve barrare le relative caselle al fine di: - assumere il formale impegno ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti successivamente alla data di presentazione dello schema d'istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data; - eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si e' avvalso per la trasmissione telematica, per ogni eventuale comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito. Con la successiva sottoscrizione, il richiedente conferma la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
Dati relativi all'intermediario L'intermediario indica il proprio codice fiscale, la data dell'assunzione dell'impegno alla trasmissione in via telematica, ed appone la propria firma. Quest'ultimo conserva, anche su supporto informatico, copia dell'istanza trasmessa.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E DATI DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE NELL'ANNO Tutti gli importi da indicare nello schema vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unita' secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).
Requisiti di ammissibilita' al credito d'imposta Al fine di identificare il settore nel cui ambito l'impresa richiedente il credito d'imposta opera nonche' le condizioni di ammissibilita' al credito stesso, si deve aver cura di barrare la casella relativa agli ambiti di attivita' di cui, rispettivamente, all'art. 10 ovvero all'art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Si ricorda che, le imprese che intendono avvalersi del contributo nella forma del credito d'imposta devono operare nei settori indicati nel citato art. 10. Inoltre ai sensi del citato art. 11, le imprese agricole, che intendono avvalersi del contributo, devono aver presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e l'ente incaricato deve aver espresso, in merito, parere favorevole.
Ripartizione territoriale dei dati relativi agli investimenti Per quanto concerne l'indicazione dei dati richiesti nei campi da 1 a 6 occorre procedere nel seguente modo: - nei punti da 1 a 3 va indicato il comune e la provincia ove viene effettuato l'investimento nonche' il relativo codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione de) modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1); - nel punto 4 va indicato l'indirizzo della struttura produttiva ubicata nella regione o nell'area territoriale per la quale e' prevista l'agevolazione. Se l'impresa ha piu' diramazioni territoriali che nel loro insieme costituiscono un'unica "struttura produttiva" indicare indirizzo di una sola di esse; - nel punto 5 va riportato l'ammontare dei nuovi investimenti agevolabili per cui si richiede il credito d'imposta che va riportato nel successivo punto 6; Si precisa che, qualora i campi da 1 a 6 non siano sufficienti alla indicazione delle strutture produttive interessate dall'investimento dovranno utilizzarsi altri prospetti di ripartizione previa numerazione progressiva da apporre nell'apposito campo predisposto in corrispondenza all'anno di presentazione delle istanze.
Dati riepilogativi degli investimenti Nel campo 8, punti da 7 a 8 riportare, rispettivamente, la somma degli ammontari dei singoli investimenti di cui al precedente punto 5 e la somma degli importi relativi ai singoli crediti d'imposta di cui al punto 6. |
| ALLEGATO B
SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO INFORMATICO AI FINI DELL'INVIO TELEMATICO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN L'AGRICOLTURA
art. 10, comma 1-bis, D.L. 8 luglio 2002 n. 138
(CREDITO388)
Il prodotto (CREDITO388) consente la gestione telematica delle informazioni necessarie per accedere ai crediti d'imposta richiesti per i nuovi investimenti da effettuarsi nelle aree svantaggiate ovvero nell'ambito del settore agricolo, come previsto dagli artt. 10 e 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. In particolare, il prodotto (CREDITO388) e' in grado di gestire separatamente le istanze di ammissione di cui ai suddetti articoli, consentendo l'acquisizione: - dei dati relativi al soggetto che presenta l'istanza di ammissione al credito con l'impegno ad effettuare gli investimenti entro i sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza stessa; - dei dati relativi all'eventuale intermediario che provvede alla trasmissione telematica dell'istanza con la dichiarazione del richiedente di elezione di domicilio presso quello dell'intermediario, ai soli fini delle comunicazioni riservate all'istanza di ammissione; - degli elementi identificativi di ciascuna unita' produttiva interessata dagli investimenti, del rispettivo ammontare agevolabile di questi ultimi, nonche' dei relativi crediti richiesti.
Il prodotto, inoltre, e' corredato dalle funzioni di aggiornamento dei dati acquisiti e di stampa delle istanze di ammissione, nonche' della funzione di predisposizione dei dati per la successiva trasmissione telematica. Il file prodotto al termine di questa fase potra' essere trasmesso attraverso il Servizio telematico Internet ovvero attraverso il Servizio telematico Entratel secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni. Il prodotto e' disponibile sia in versione "Windows", sia in versione "Macintosh". L'acquisizione ed installazione delle procedure necessita dei seguenti requisiti minimi: - Ambiente Windows - Processore Pentium 100 Mhz (consigliato Pentium II) - 64 MB RAM (128 MB consigliati); - Sistema operativo Windows 95/98 o Windows NT/2000. - Ambiente Macintosh - Power PC; - 64 MB RAM; - Sistema operativo MAC OS 8.0 e successivi (ad esclusione di MAC OS X).
Per poter utilizzare il prodotto (CREDITO388), e' necessario disporre: - dell'ambiente di run-time JAVA, indispensabile per assicurare il funzionamento del prodotto; - del prodotto Acrobat Reader, per poter effettuare le stampe delle istanze di ammissione al credito. .p; Il prodotto e le relative modalita' di installazione saranno disponibili sul sito www.agenziaentrate.it |
| ALLEGATO C SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI DI AMMISSIONE O DINIEGO DEL CREDITO D'IMPOSTA art. 10, comma 1-ter, D. L. n. 138/2002
Le istanze di ammissione al credito di cui agli artt. 10 e 11 del D.L. n. 138/2002, trasmesse per via telematica attraverso il servizio Entratel o via Internet all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, vengono rigorosamente ordinate, in modo automatico, secondo il criterio cronologico di avvenuta ricezione dell'istanza da parte dei medesimi servizi telematici. Seguendo tale ordine progressivo verra' effettuato in via automatica il controllo di capienza dei crediti richiesti rispetto ai limiti massimi di finanziamento disponibili. Per ciascuna istanza trasmessa, il servizio telematico Entratel o Internet cui il richiedente ha fatto ricorso emette una comunicazione che certifica: - La data dell'avvenuta presentazione dell'istanza - L'ammissione o il diniego del credito richiesto rispetto ai limiti di finanziamento disponibili al momento in cui la richiesta viene esaminata.
La comunicazione del Centro operativo di Pescara conterra' quindi, per cio' che attiene le informazioni di ricezione: - la data e l'ora di ricezione dell'istanza; - i dati del soggetto che propone l'istanza e dell'eventuale intermediario che ne cura la trasmissione telematica; - l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dichiarati e dei relativi crediti d'imposta richiesti; per cio' che attiene le informazioni di ammissione o diniego: - il numero progressivo attribuito automaticamente all'istanza; - l'accettazione o il diniego dell'istanza
Le modalita' tecniche inerenti la trasmissione telematica delle comunicazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, sono disciplinate dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. |
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