Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2002 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. 26 |
Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002. |
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Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Ministero della sanita' - Direzione generale della sanita' pubblica, veterinaria, nutrizione ed alimenti - Uff. VI e Uff. VIII Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Corpo forestale della regione Siciliana Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti Confagricoltura C.I.A. Copagri E.N.P.T.A. Eurocoltivatori A.L.P.A. Fe.Na.P.I. Coopagrival F.Agr.I. ANPA AI C.A.A. riconosciuti A tutti i produttori non aderenti alle organizzazioni professionali ed ai C.A.A. A tutti gli operatori del settore Loro sedi
L'AGEA intende divulgare le modalita' dei criteri applicativi del regime semplificato, in modo tale che le informazioni utili per l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai produttori, gia' individuati come potenziali fruitori, ai quali l'AGEA si rivolgera' direttamente, ma anche a tutti gli altri produttori che ne facessero richiesta. Tali produttori, qualora non aderenti ad una delle organizzazioni abilitate, potranno manifestare la volonta' di aderire al regime di aiuto, inviando direttamente all'AGEA - Direzione organismo pagatore, via Palestro, 81 - 0185 Roma - richiesta scritta entro e non oltre il 5 agosto 2002. Gli altri produttori potranno acquisire le informazioni occorrenti presso le organizzazioni cui aderiscono. Per consentire la piu' ampia, puntuale e rapida diffusione delle informazioni necessarie, e' indispensabile che il mandato di rappresentanza di un produttore ad una organizzazione sia univocamente conferito. I produttori associati, che abbiano presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di organizzazioni diverse, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori verranno considerati non aderenti ad alcuna organizzazione riconosciuta come abilitata alla presentazione delle domande di aiuto all'AGEA. 1. Normativa di riferimento. Reg. CE n. 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. Reg. CE n. 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio recante modifica del Reg. CE n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. Reg. CE n. 1/2002 del 28 dicembre 2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno. Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2002), che affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per l'applicazione del regime semplificato. Reg. CE n. 2419/2001, che detta le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari istituito dal Reg. CE n. 3508/92 del Consiglio, in materia di controlli in loco. Direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonche' al Reg. CE n. 1760/2000 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e suoi regolamenti di applicazione. Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5 in materia di aiuto ai seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per il frumento duro e aiuto speciale. Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1 concernente l'aiuto per superficie per i legumi da granella. Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6 concernente l'aiuto compensativo per superficie per il riso. Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14 in materia di premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per l'estensivizzazione, premio supplementare. Reg. (CE) n. 2467/98 art. 5 in materia di premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate. Delibera commissariale n. 606/99 del 30 aprile 1999 che istituisce il fascicolo aziendale. Disposizione AIMA n. 195/2000 del 4 agosto 2000 che apporta modifiche alla delibera n. 606/99. Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001. Acquisito il parere della Conferenza pemanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002. 2. Determinazione dei criteri di ammissibilita'. 2.1 Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti animali. Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE n. 1/2002, l'AGEA determina il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantita' riconosciute nel corso delle tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi del calcolo si fondano su due distinte modalita': a) la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre campagne precedenti l'anno della domanda; b) il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna precedente l'anno della domanda. Nel caso dei seminativi, il numero di ettari e' calcolato separatamente per ciascuna coltura per la quale e' stabilita in Italia una superficie di base a norma dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio. 2.2 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore. L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE n. 1/2002, determina gli importi massimi, al limite dei 1.250 euro per produttore. Il produttore puo' percepire nel quadro del regime semplificato un importo pari a quello piu' elevato degli importi calcolati in base a quanto di seguito indicato: c) alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti (1999-2000-2001) alla domanda di aiuto del regime semplificato; d) al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2001) che precede la domanda di aiuto del regime semplificato. L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2002-2005. Se l'importo determinato e' superiore ai 1.250 euro, il produttore deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione prescelta sulla base dei criteri di seguito indicati: se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di superficie e conseguentemente alla quantita' di premio per animale; se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di premio per animale e conseguentemente alla quantita' di superficie. In quest'ultimo caso il produttore puo' ulteriormente specificare, nell'ambito dei premi per animale, le modalita' per ridurre l'importo eccedente, assegnando delle priorita' aggiuntive. Nel caso in cui tali ulteriori priorita' non vengano specificate, l'AGEA provvede ad applicare, ai premi per animale, una riduzione proporzionale. Vengono riportati di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo, relativi alle modalita' di determinazione dell'importo spettante, ai produttori aventi diritto, nel regime semplificato. Caso a): produttore che per le campagne di riferimento (1999-2000-2001) ha maturato il diritto al premio semplificato uguale o inferiore all'importo massimo di 1.250 euro.
===================================================================== | 1999 | 2000 | 2001 |Calcolo media ===================================================================== Grano duro (ha) | 2,30 | 2,30 | -| 1,53 Importo | 975,50 | 1.126,68 | -| 700,73 Foraggi (ha) Bovini | 1,45 | -| -| 0,48 Importo | 290,10 | -| -| 96,70 Capi | 2 | -| -| 0,67 Pecore | -| -| -| - Importo | -| -| 1.155,89 | 385,30 Capi | -| -| 57 | 19,00 Totale superficie | 3,75 | 2,30 | - | 2,02 Importo | 1.265,60 | 1.126,68 | 1.155,89 | 1.182,72 Capi | 2 | - | 57 | 19,7
Caso b): produttore che per le campagne di riferimento (1999-2000-2001) ha maturato il diritto al premio semplificato maggiore all'importo massimo di 1.250 euro.
===================================================================== | 1999 | 2000 | 2001 |Calcolo media ===================================================================== Grano duro (ha) | 2,30 | 2,30 | -| 1,53 Importo | 1.129,50 | 1.126,68 | -| 818,73 Foraggi (ha) Bovini | 1,45 | -| -| 0,48 Importo | 290,10 | -| -| 96,70 Capi | 2 | -| -| 0,67 Pecore | -| -| -| - Importo | -| -| 1.355,89 | 451,96 Capi | -| -| 57 | 19,00 Totale superficie | 3,75 | 2,30 | - | 2,02 Importo | 1.419,60 | 1.326,68 | 1.355,89 | 1.367,39 Capi | 2 | - | 57 | 19,67
Ipotesi 1. Riduzione per superfici: Euro 1.367,39 (media degli anni 1999-2000-2001 piu' favorevole rispetto all'ultimo anno 2001). Euro 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di Euro 1.250).
===================================================================== ===================================================================== Grano duro (euro) | 818,73 | 701,34 | | (--117,39) Bovini (euro) | 96,70 | 96,70 Ovicaprini (euro) | 451,96 | 451,96 Totale . . . | 1.367,39 | 1.250,00
Ipotesi 2. Riduzione per animali: Euro 1.367,39 (media degli anni 1999-2000-2001 piu' favorevole rispetto all'ultimo anno 2001). Euro 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di Euro 1.250).
===================================================================== ===================================================================== Grano duro (euro) | 818,73 | 818,73 Bovini (euro) | 96,70 | 76,01 (*) Ovicaprini (euro) | 451,96 | 355,26 Totale . . . | 1.367,39 | 1.250,00
(*) In questa ipotesi e' stato utilizzato il criterio proporzionale per la riduzione dell'importo per animali.
La determinazione degli importi e' effettuata con le modalita' sopraindicate sulla base degli importi concessi entro il 30 giugno 2002. 2.3 Comunicazioni dell'AGEA L'AGEA, ai sensi dell'art. 4 par. 1 del Reg. CE 1/2002 della Commissione, comunica sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, nei tempi utili ai fini del rispetto della data di scadenza per la presentazione della domanda di adesione, direttamente al produttore o per tramite dei CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), le informazioni di seguito riportate, utili per la compilazione della domanda di aiuto, per il regime semplificato, nel limite di 1.250 euro: il numero di ettari arrotondato a due decimali, corrispondente a ciascun tipo di aiuto per superficie compreso nell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato; il numero di animali e/o degli eventuali diritti al premio relativi alla parte di premio per animale. Il numero di diritti per i bovini, e' arrotondato ad un decimale e per gli ovini e caprini si applica l'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione; per quanto concerne gli aiuti per i seminativi ed i diritti relativi alla zootecnia, eccedenti le superfici e/o la quota da vincolare, il titolare, fermo restando che non puo' utilizzarli per la richiesta di altre provvidenze comunitarie, ha facolta' di trasferirne la disponibilita' entro il termine ultimo per la presentazione della domanda per il regime semplificato; per l'imprenditore che abbia beneficiato di un pagamento per l'estensivizzazione, il numero di ettari, arrotondato a due decimali, corrispondente alla parte del pagamento per estensivizzazione; l'importo massimo cui ha diritto il produttore a norma dell'art. 2-bis del Reg. 1259/2001, distinto ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini. Se il produttore non dispone, per gli anni 2002-2005, di superfici o di un numero di diritti/capi pari alle quantita' comunicate dall'AGEA, e' autorizzato a vincolare le quantita' di cui effettivamente dispone, fermo restando che non e' ammessa alcuna forma di compensazione tra i diversi regimi. In questo caso l'AGEA procede alla riduzione proporzionale dell'importo e provvede a comunicare il nuovo importo ai produttori interessati. 3. Modalita' di presentazione della domanda. Il produttore che intende aderire, per l'anno 2002, al regime di premio semplificato deve presentare una domanda di premio, redatta secondo il modello predisposto dall'AGEA (fac-simile allegato 1). Le domande devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA - Direzione organismo pagatore, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 30 agosto 2002, alle ore 17,00. L'AGEA provvede a ricalcolare l'aiuto da attribuire al produttore, comunque nei limiti di 1.250 euro, qualora siano state apportate variazioni, in termini di superfici e/o di capi/diritti ai dati comunicati dall'AGEA. Inoltre, l'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del produttore ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo a cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, fermo restando la perdita dei benefici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 3.1 Costituzione del "fascicolo del produttore". Per i soggetti aventi diritto, che hanno presentato domanda tramite i CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), tali organismi sono tenuti a costituire o ad aggiornare il fascicolo del produttore. Qualora, per giustificati motivi, nel periodo di applicazione del Reg. CE 1/2002, il produttore revochi il mandato di rappresentanza delle suddette organizzazioni, le proprie domande (iniziale o di variazione degli impegni) verranno considerate dall'AGEA come inoltrate "in proprio". Negli altri casi di revoca, questa avra' effetto per l'AGEA a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il produttore ha comunicato all'AGEA tale decisione. I produttori aventi diritto, che non hanno presentato domanda tramite i CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), sono tenuti a costituire, ad aggiornare e trasmettere all'AGEA il proprio "fascicolo del produttore". In particolare, il "fascicolo del produttore" da costituire, direttamente o per tramite dei CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), deve contenere i seguenti documenti: copia di un documento di identita' o di riconoscimento valido alla data della presentazione della domanda; copia del predetto documento deve essere conservata nel fascicolo del produttore ed allegata alla domanda di aiuto, cosi' come richiesto dalla legge n. 127 del 1997; il produttore che presenta domanda deve produrre l'autocertificazione in ordine agli adempimenti relativi al regime fiscale vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; in alternativa puo' produrre copia del tagliando di attribuzione della partita IVA, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. La medesima documentazione e' richiesta anche alle societa' iscritte alla camera di commercio. Nel caso in cui il produttore non fosse tenuto al possesso di partita IVA deve presentare specifica autocertificazione che ne attesti l'esenzione. Si precisa che la certificazione sopra menzionata deve essere conservata nel fascicolo del produttore; copia della certificazione catastale aggiornata, riferita a tutti i terreni indicati nella domanda in causa, nel caso abbia gia' beneficiato delle provvidenze comunitarie in oggetto. Nella fattispecie, l'interessato puo', in sostituzione della richiamata certificazione catastale, inserire nel "fascicolo del produttore" l'autocertificazione attestante l'attualita' delle informazioni contenute nella documentazione catastale presente nel precitato "fascicolo"; qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.) in questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato, ai sensi della normativa vigente, e comunque non scaduto alla data di presentazione della domanda. In caso di mancato rinnovo per i contratti che scadono successivamente all'avvenuta presentazione della domanda, il produttore e' tenuto a presentare un nuovo titolo di conduzione, pena la perdita dei benefici previsti dal regime semplificato; nel caso di comproprieta', qualora non fosse domandato da ciascun proprietario l'aiuto pro quota, e' necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente, autenticata nelle forme di legge, che presenta domanda unica ed e' legittimato a riscuotere; nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, e' tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore e' il legittimo conduttore dei terreni, nonche' gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto; nei casi in cui i terreni oggetto siano concessi o affidati a titolo particolare (partecipanza, fidapascoli, uso civico, ecc.) da un ente o da un produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota/parte dei terreni riferiti alla singola domanda; premio ai produttori di carni ovi-caprine: a) copia del registro aziendale; premio speciale bovini maschi e mantenimento vacche nutrici: b) copia del registro aziendale; nel caso di richiesta di premio supplementare alle vacche nutrici: c) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda. 4. Determinazione degli impegni. Il produttore con la presentazione della domanda si impegna a: dichiarare in modo analitico le particelle, riferite alla quantita' di superficie oggetto del vincolo per il periodo 2002-2005, accertate come seminabili dall'amministrazione e rispondenti ai criteri di ammissibilita' ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1251/99; rispettare la normale pratica agricola, di cui al decreto MIPAF del 4 aprile 2000; aderire in modo esclusivo al regime semplificato, per il periodo 2002-2005, con conseguente decadenza dai benefici nel caso in cui siano state presentate domande di premio al regime ordinario di cui all'art. 8 par. 1 del Reg. CE 1/2002. Resta esclusa dalla incompatibilita', la presentazione di domande di aiuto nei regimi elencati all'art. 8, par. 2 del Reg. CE 1/2002; a non detenere, durante ogni anno civile, in media, piu' bovini di quanto previsto all'art. 12 comma 3 del Reg. CE 1/2002 ed a garantire la corretta tenuta del registro di stalla; non trasferire le superfici e/o il numero di diritti a premio, determinati sulla base del paragrafo 2.1; comunicare all'AGEA, in caso di recesso dall'adesione al regime semplificato, tale intendimento. Il recesso entra in vigore, a tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui il produttore ha effettuato la comunicazione. Il produttore, tuttavia, non puo' recedere dalla partecipazione al regime semplificato, nell'anno civile successivo, se e' stata riscontrata dall'AGEA l'inosservanza degli obblighi assunti nonche', la mancata conformita' alle disposizioni del regime semplificato, per motivi imputabili al produttore medesimo. 5. Determinazione degli importi da erogare. Sulla base delle quantita' di superficie e/o numero di capi che il produttore ha inteso vincolare per il periodo 2002-2005, nonche' sulla base dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'AGEA provvede a determinare l'importo da corrispondere per ciascuna annualita', fino ad un importo massimo di 1.250 Euro. Le eventuali riduzioni o esclusioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze naturali di cui all'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, sono determinate sulla base di quanto stabilito all'art. 15 del Reg. CE 1/2002 e verranno comunicate dall'AGEA ai produttori interessati. Il pagamento del premio e' effettuato dall'AGEA e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti, a partire dal 1 novembre di ogni anno civile ed entro il 30 giugno dell'anno successivo. 6. Controlli formali. L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di aiuto al regime semplificato, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici e/o dei capi vincolati garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima quantita'. In particolare, l'AGEA provvede ad accertare che la domanda di aiuto presentata sia: debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta; firmata dal titolare della domanda; pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti; ritenuta ammissibile; rispondente ai criteri di ammissibilita' all'aiuto per il regime semplificato. Al termine dei controlli, l'AGEA provvede a comunicare entro il 16 settembre ai produttori interessati, direttamente o per il tramite delle organizzazioni cui aderiscono, le irregolarita', rilevate che pregiudicano la corresponsione dell'aiuto. La eventuale documentazione individuata come occorrente per risolvere le comunicate irregolarita' dovra' pervenire all'AGEA entro il 30 novembre 2002. Qualora il produttore entro il suddetto termine del 30 novembre non avra' presentato la documentazione richiesta l'istruttoria della relativa pratica sara' chiusa sulla base degli atti presenti. 7. Controlli oggettivi a cura dell'AGEA e/o degli organismi pagatori regionali riconosciuti. Si precisa, in ordine ai controlli relativi alle superfici, che sara' oggetto di verifica la buona pratica agronomica adottata per le superfici bloccate. Tali superfici dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime puo' essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente. Inoltre, e' prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purche' il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno. Per i controlli relativi agli animali, oltre ai controlli amministrativi previsti per la tenuta corretta del registro di stalla, sara' oggetto di verifica il controllo fisico degli animali compresa l'identificazione e la registrazione nel caso in cui l'azienda abbia beneficiato del premio all'estensivizzazione nel corso del periodo di riferimento, in considerazione che il produttore si impegna a non detenere un numero maggiore di bovini in ogni anno civile rispetto al numero dei diritti notificati dall'AGEA. Nel caso in cui un'azienda non abbia ricevuto il premio all'estensivizzazione, il solo obbligo e' quello di vincolare il numero dei diritti animali - sulla base del quale il premio e' calcolato - alle quote individuali. Tuttavia, gli animali eventualmente presenti in occasione di un controllo in loco devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legislazione comunitaria. Per le superfici e/o diritti animali bloccati sara', in ogni caso, effettuato un ulteriore controllo ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 1259/99, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti in materia di protezione ambientale. In particolare, per le superfici sara' oggetto di controllo il rispetto dei requisiti tecnico-agronomici relativi alle sistemazioni idraulico-agrarie al fine di evitare fenomeni erosivi di particolare rilevanza, riconducibili all'assenza, alla mancata od inadeguata manutenzione delle scoline o, in zone declivi, di solchi acquai temporanei e dei canali collettori permanenti; mentre per la zootecnia le condizioni previste si intendono rispettate qualora le deiezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia. 8. Determinazione delle aziende da sottoporre a controllo. L'AGEA provvede ad estrarre un campione di domande pari al 2%, per il primo anno, ed al 3% per gli anni successivi, sulla base di criteri di selezione, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Reg. CE 2419/2001, per l'effettuazione dei controlli oggettivi. 9. Comunicazione degli errori materiali di compilazione (art. 44 Reg. CE 2419/2001). Ai sensi della normativa comunitaria, richiamata al presente punto, e' data facolta' al produttore entro il 1 settembre 2002 - preventivamente alla segnalazione delle anomalie di cui al precedente punto 6 od alla comunicazione dell'effettuazione di un controllo da parte dell'amministrazione - di comunicare gli eventuali errori di compilazione mediante la presentazione di una domanda di modifica. La domanda di modifica deve essere presentata secondo le modalita' descritte nel punto 3 e redatta secondo le seguenti disposizioni operative: il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica; la domanda di modifica non puo' in nessun caso comportare l'aumento dell'importo calcolato a fronte degli impegni assunti nella domanda iniziale; in presenza di errore materiale, e' possibile cambiare un solo identificativo catastale ferma restando la superficie da vincolare; nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie vincolata. 10. Disposizioni generali. Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di regime semplificato. Roma, 18 luglio 2002 Il direttore area organismo pagatore Migliorini |
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