Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3228). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile" e, in particolare, l'art. 5 inerente all'esercizio del potere di ordinanza conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche"; Considerato che l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' aggravata dalle attuali condizioni meteoclimatiche; Considerato che l'aggravamento del fenomeno siccitoso, unitamente all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica, determinano una situazione di grave crisi in ordine alla disponibilita' di detta risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio; Considerato che la carenza idrica e' foriera di ulteriori problematiche connesse, oltre che all'ordinario svolgimento della vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche alle attivita' economiche ed alle condizioni igienico sanitarie; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile disporre le necessarie misure straordinarie finalizzate a consentire il superamento dello stato di emergenza; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1. 1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza derivante dal fenomeno siccitoso che ha investito il territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, il presidente della provincia di Roma provvede alla pianificazione degli interventi necessari a consentire il ripristino delle normali condizioni di vita nei territori sopra citati. 2. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma ed opera coordinandosi con il presidente della provincia di Roma. |
| Art. 2. 1. Il presidente della provincia di Roma predispone un dettagliato programma volto ad individuare gli interventi urgenti e necessari per fronteggiare e superare la situazione di crisi idrica, anche individuando nuovi punti di captazione e/o di approvvigionamento. Tale programma dovra' prevedere ed individuare la documentazione tecnica necessaria per la verifica della compatibilita' degli interventi con la situazione di crisi idrica e con l'esigenza di superamento della situazione emergenziale, il quadro economico e finanziario degli interventi, il fabbisogno finanziario per singolo intervento con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento. 2. Il programma di cui al precedente comma 1 e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie: a) alla acquisizione ed utilizzazione di nuovi punti di captazione, delle fonti di approvvigionamento idrico esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea; b) alla modifica temporanea della destinazione delle risorse idriche e dell'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 7; c) all'utilizzo integrato delle risorse idriche disponibili; d) alla stipula di accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque; e) all'approvazione e realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita' disponendo l'accesso alle aree interessate per le indagini e le ricerche necessarie alle attivita' di progettazione, anche in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico, ove gia' presenti; f) alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, anche mediante l'emissione del decreto di occupazione, della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni; g) alla accelerazione dell'esecuzione di interventi gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale, statale; in particolare il Commissario delegato, puo', anche nelle more della definizione del programma degli interventi di cui al precedente articolo, realizzare le opere e gli impianti, i cui lavori non siano ancora completati e, qualora completati, ma non avviati all'esercizio, provvedere per l'avviamento. 2. Gli oneri derivanti dai consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque gia' destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del Commissario delegato. 3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori, anche in deroga, ove necessario, alle norme di cui al successivo art. 7. |
| Art. 4. 1. Per un migliore svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, della segreteria tecnico operativa dell'Autorita' dell'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma, dei consorzi, dell'universita', delle aziende sanitarie locali, dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore della sanita', dell'ANPA, di ACEA ATO2 S.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma, nonche' di tutti gli enti pubblici o privati ritenuti necessari per la realizzazione delle finalita' della presente ordinanza, con il riconoscimento a favore dei medesimi dei costi sostenuti, documentati e preventivamente autorizzati dallo stesso Commissario delegato. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti, di cui il presidente e' designato dal presidente della provincia di Roma e un componente dal Commissario delegato, un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente dal Dipartimento della protezione civile; un componente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed un componente dall'Autorita' d'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma. La commissione e' nominata con provvedimento del Com-missario delegato che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del Commissario delegato. |
| Art. 5. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi, limitatamente alla durata della dichiarazione di stato di emergenza, fino ad un massimo di dieci unita' di personale della pubblica amministrazione in deroga alle vigenti procedure di comando e di distacco. 2. Per le medesime finalita' il Commissario delegato puo' stipulare 5 contratti a tempo determinato in deroga alla normativa di cui al successivo art. 7. I contratti di cui al presente comma avranno durata limitata alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002. Il predetto personale dovra' possedere comprovata esperienza e professionalita' attinente alle funzioni che sara' chiamato a svolgere. 3. Il personale applicato presso la struttura commissariale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili effettivamente rese ed attestate. |
| Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede: quanto ad euro 1.549.370,70 mediante utilizzo delle disponibilita' stanziate a favore del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, dalla regione Lazio con delibera della giunta regionale n. 114 dell'8 febbraio 2002; quanto ad euro 580.497,56 mediante utilizzo delle disponibilita' stanziate a favore del Consorzio stesso dalla provincia di Roma con deliberazione della Giunta provinciale n. 1194/53 del 27 dicembre 2001 ed ex Verb. G.P. del 27 dicembre 2001. A queste si aggiungeranno quelle appositamente stanziate dalla provincia di Roma per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 2 della presente ordinanza. 2. Per le medesime finalita', il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico, trasporto e distribuzione delle acque per il consumo umano; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario su programmi nazionali e comunitari; a chiedere ed ottenere che siano introdotte, nel calcolo della tariffa del Servizio idrico integrato, le somme necessarie alla realizzazione degli stessi interventi previsti dalla presente ordinanza e riscontrabili anche nella pianificazione d'ambito. 3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono trasferite direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita. |
| Art. 7. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato neilimiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni: regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 41 e 117; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, articoli 7 e 8 e titolo II; legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3, articoli 20 e 25; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; legge regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29; legge regione Lazio 11 dicembre 1998, n. 53; legge regione Lazio 19 novembre 1983, n. 70; delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999; decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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