IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 - con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Friuli - Annia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15585 del 25 settembre 1996 con la quale veniva fatto rilevare che, all'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini in questione, erano state omesse le caratteristiche organolettiche relative alla tipologia "Friuli - Annia" Traminer Aromatico, regolarmente annoverata tra quelle indicate all'art. 2 del disciplinare medesimo; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, inerente l'integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Friuli - Annia"; Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'agricoltura del 29 aprile 2002 con la quale viene richiesta l'integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Friuli - Annia" con la previsione delle caratteristiche al consumo per la tipologia di vino "Friuli - Annia" Traminer Aromatico; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella nunione del 26 giugno 2002, ha ratificato quanto deliberato dal precedente Comitato; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli - Annia";
Decreta: Articolo unico
L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli - Annia", annesso al decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1995, e' integrato come segue: "Art. 7 - (Omissis). "Friuli Annia Traminer Aromatico: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: leggermente aromatico e tipico; sapore: armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. (Omissis). Detta integrazione si colloca dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia di vino " Friuli - Annia" Verduzzo Friulano e prima della tipologia di vino "Friuli - Annia" Sauvignon. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |