Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2002
Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 165/99;
Visto il decreto interministeriale 28 settembre 2000, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 441, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per la predetta Agenzia;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della suddetta legge che dispone l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni dalla stessa legge introdotte;
Viste le delibere commissariali n. 19 e n. 32, rispettivamente in data 20 febbraio 2002 e in data 12 giugno 2002, con le quali il commissario straordinario ha provveduto a modificare lo statuto dell'AGEA adeguandolo alla recente normativa recata dalla menzionata legge n. 441/2001;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - nel testo allegato al presente decreto. Roma, 14 giugno 2002
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Statuto dell'AGEA

TITOLO I
Natura giuridica ed articolazioni

Articolo 1
Natura giuridica e principi organizzativi

1. L'Agenzia per lo erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' un ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare. organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia ha la sede legale in Roma e puo' dotarsi di sedi periferiche su tutto il territorio nazionale nonche' di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Dlgs. n. 165/99, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'organizzazione, lo struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate, oltre che dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto.

Articolo 2
Funzioni.

1. All'Agenzia sono attribuite te funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, di cui ai successivi articoli 3 e 4. Le due funzioni restano nettamente distinte sotto prospetto organizzativo, amministrativo funzionale e gestionale-contabile, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. I suddetti organismi hanno separate gestioni dei fondi utilizzando anche distinti conti di tesoreria. In particolare, la gestione e l'utilizzazione dei fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'organismo pagatore, restando distinti dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione degli aiuti nazionali. A tal fine, l'assetto organizzativo dell'agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancia, si articola in centri di costo e in centri di responsabilita' amministrativa, assicurando conseguentemente la completa separatezza ed autonomia delle funzioni dell'organismo pagatore.
3. L'Agenzia fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali per le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale delle scelte di politica agricola ed agroalimentare, di competenza del Ministero, cosi' come definite dal protocollo di intesa di cui all'ari. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999, nel testo modificato del decreto legislativo n. 188/2000.
4. L'Agenzia assicuro, altresi', il necessario supporto tecnico al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, fornendo anche gli atti dei procedimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1bis, del Dlgs. n. 165/99, cosi' come modificato da ultimo dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.
5. L'agenzia esplica inoltre, ogni altra attivita' prevista do leggi nazionali ed in particolare:

a) interviene sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione
della normativa nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni
contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla
successiva collocazione dei prodotti; b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo
Stato italiano.

6. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia:

a) si avvale per lo svolgimento dei compili connessi alla gestione
dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n, 173, dei
servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine
di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del
sistemo integrato di gestione e controllo, degli schedari, degli
inventari ed anagrafi; b) puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; c) collabora con il Ministero dell'Economia e delle finanze, nel
quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi
comunitari e nazionali nel caso in cui i prodotti agroalimentari
siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale; d) puo' stipulare convenzioni con altri enti ed organismi per lo
svolgimento delle proprie attivita'.

Articolo 3
Organismo di coordinamento.

1. All'Agenzia, quale organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di:

a) coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1. lettera b), del
regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22
maggio 1995 e dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17
maggio 1999, relativi al finanziamento della politica agricola
comune; b) responsabilita', nei confronti dell'unione europea, degli
adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dallo
politica agricola comune (PAC) nonche' degli interventi sul
mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal
Feoga; c) raccolta e validazione dei dati e delle informazioni provenienti
dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni olio
Commissione europea previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, nonche' dal regolamento (CE) n. 258/99 del Consiglio.

2. In particolare, all'organismo di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2, e' attribuito il compito di:

a) rappresentare gli organismi pagatori dell'Italia nel comitato
Feoga e negli altri comitati e gruppi di ,lavoro previsti dalla
normativa comunitaria per la trattazione delle materie di
competenza del Feoga. ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1bis, del decreto legge n. 381/2001, come
convertito in legge n. 441/2001; b) rendicontare all'Unione europea, in qualita' di organismo di
coordinamento, i pagamenti effettuati do tutti gli organismi
pagatori, secondo le procedure, i formati e le scadenze previsti
dalla normativa comunitaria; c) promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria
e verificare la conformita' ed i tempi delle procedure istruttorie
e di controllo eseguite da tutti gli organismi pagatori,
effettuando il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita'
svolte dagli stessi in attuazione della normativa comunitaria di
riferimento; d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in
ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del Feoga; e) esprimere il parere, di cui all'articolo 3, comma 3, del Dlgs. n.
165/99 ed all'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle
Politiche, Agricole e Forestali 12 ottobre 2000, n. 175, in ordine
al riconoscimento degli organismi pagatori, nonche' gli altri
pareri previsti per legge; f) ricevere le anticipazioni dei fondi provenienti dal Feoga per il
pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari; g) assegnare agli organismi pagatori i fondi per le spese
comunitarie, tenuto conio delle esigenze e delle previsioni di
spesa formulate dagli stessi; h) assicurare l'omogeneita' tra gli organismi pagatori delle
procedure di autorizzazione. di controllo ed erogazione degli
aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative per
l'utilizzo da parte degli organismi pagatori dei servizi di cui al
precedente art. 2. comma 6, lettera a); i) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento; l) verificare che l'organizzazione e le strutture degli organismi
pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitario; m) provvedere alla distribuzione dei testi e dei relativi
orientamenti comunitari agli organismi pagatori, assicurandone
l'applicazione armonizzata; n) rilevare, perla segnalazione al Ministro delle politiche agricole
e forestali e delle regioni interessate, i casi di inerzia ed
inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi
pagatori; o) eseguire, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche
agricole e forestali e delle relative direttive attuative del
consiglio di amministrazione, la gestione dei pagamenti degli
aiuti nazionali, garantendone la compatibilita' con la normativa
comunitaria.

Articolo 4
Organismo pagatore.

1. L'Agenzia, quale organismo pagatore, ho competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea non attribuita ad altri organismi pagatori, anche avvalendosi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Dlgs. n. 165/99, cosi' come modificato dalla legge n. 441/2001, all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e' preposto un Ufficio Monocratico il quale ha il compito di assicurare l'efficienza della struttura di gestione e controllo degli aiuti, premi e contributi comunitari, fatti salvi quelli di competenza di altri organismi pagatori, mediante l'adozione di procedure dirette allo piu' razionale utilizzazione delle risorse, strumenti e mezzi, nel pieno rispetto della regolamentazione comunitaria vigente.
3. In particolare, l'organismo pagatore, in attuazione delle disposizioni comunitarie:

a) garantisce l'uniformita' della propria struttura alla separazione
delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione
dei pagamenti effettuati in qualita' di organismo pagatore per la
politico agricola comune; b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte
dall'unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione
economica con altri Paesi; c) cura la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed
internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle
scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul
mercato interno ed alla collocazione sui mercati comunitari ed
extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi
dell'Europa centro orientale e le repubbliche dell'ex Unione
sovietica, tranne i casi in cui risulti piu' conveniente procedere
ad acquisti in loco nei paesi in via di sviluppo, oppure sia piu'
opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali; d) puo' essere incaricato, in qualita' di organismo pagatore, a
seguito delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi
pagatori inadempienti; e) in mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi
pagatori regionali puo' avvalersi, per lo svolgimento delle
funzioni di autorizzazione relative alla gestione degli aiuti e
degli interventi derivanti dalla FAO, degli uffici regionali o di
eventuali altri organismi previsti per legge, ai sensi e nel
rispetto della normativa comunitaria e del disposto dell'articolo
5, comma 3, del Dlgs. n. 165/99, cosi' come modificato dal Dlgs.
n. 188/2000; f) assicura la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale e
comunitaria;

4. Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'organismo pagatore, la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di miglioramento dello qualita' dei prodotti agricoli, nonche' ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.
5. Il dirigente preposto all'ufficio monocratico e' sovraordinato, coordinandone l'azione, ai dirigenti delle aree funzionali sottostanti dell'organismo pagatore. In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni:

a) propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione, gli schemi delle convenzioni da stipulare ai fini
dell'esercizio delle deleghe di cui ai punto 4 dell'allegato al
Reg (CE) n. 1663/95; b) individua i dirigenti cui conferire gli incarichi di direzione di
uffici di livello dirigenziale generale dell'organismo pagatore e
li propone ci Presidente, per l'approvazione dei Consiglio di
Amministrazione; c) e' responsabile della predisposizione degli schemi degli atti con
valenza contrattuale, da sottoporre al presidente per
l'approvazione del consiglio di amministrazione, con i fornitori
dei servizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), nonche'
della gestione e monitoraggio dei relativi adempimenti,
garantendone la coerenza con le istruzioni operative
dell'organismo di coordinamento, di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera h); d) predispone, nel rispetto del principio della distinta gestione e
della contabilita' separata e della normativa comunitaria, i
bilanci della gestione per spese comunitarie, connesse e
cofinanziate, corredati dalla relazione al consiglio di
amministrazione per la necessaria approvazione; e) disciplina, con proprio atto generale e su proposta del dirigente
assegnato all'area funzionale, le modalita' operative a valenza
interna dei compiti affidati all'organismo pagatore; f) valuta e monitorizza la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,
assumendo, anche in corso di gestione, i provvedimenti necessari
per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, predisponendo altresi'
trimestralmente una relazione in merito da sottoporre al Consiglio
di Rappresentanza.

TITOLO II
Organizzazione e funzionamento degli organi

Articolo 5
Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di rappresentanza; d) il collegio dei revisori.

2. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, 1 compensi sono determinati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'art. 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Articolo 6
Il presidente.

1. Il presidente, nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ed esercita i poteri previsti dal presente statuto e quelli eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del Dlgs. n. 165/2001.
2. Al presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo politico-amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. In particolare, il presidente:

a) tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il
relativo ordine del giorno; c) puo' designare tra componenti del consiglio d'amministrazione, in
coerenza a quanto previsto dall'ad. 13, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per gli enti di
grande rilievo, un vicepresidente, con incarico a titolo gratuito; d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione; e) assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a
ratifico, nella prima seduta successiva, di consiglio di
amministrazione; f) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di
amministrazione; g) segnala, previa delibera del consiglio di amministrazione, al
Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti
di competenza, i casi di inerzia ed inadempimento dell'esercizio
delle funzioni svolte dagli organismi pagatori; h) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il
conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio di livello
dirigenziale generale dell'area coordinamento nonche', su
indicazione del dirigente preposto all'ufficio monocratico, la
proposta per il conferimento degli incarichi dei dirigenti di
livello dirigenziale generale delle aree funzionali dell'organismo
pagatore; i) popone al consiglio d'amministrazione, su indicazione dei
dirigenti preposti all'Ufficio Monocratico ed all'Area
Coordinamento, l'individuazione delle risorse umane, strumentali
ed economico-finanziarie da destinare delle diverse finalita' e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale: l) sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione gli
schemi delle convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle
deleghe di cui al punto 4 dell'allegato al Reg. (CE) n. 1663/95
proposti dall'organismo pagatore; m) puo' attribuire, per motivate esigenze, incarichi di
collaborazione ad esperti nelle materie istituzionali. Agli
effetti-e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 1,
lettera p), nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il
limite numerico agli incarichi di cui sopra viene predeterminato
in tre; n) impartisce le direttive generali nel rispetto delle linee
organizzative stabilite dal consiglio di amministrazione; o) delibera la nomina del presidente e dei componenti del servizio di
controllo inferno, incaricati della valutazione e del controllo
strategico, determinando anche i compensi per i componenti
esterni.

Articolo 7
Il consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da sette membri, nominati cori decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui due designati dallA Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, svolge funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.
2. Il consiglio:

a) delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e di
contabilita' ed il regolamento del personale con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti; b) delibera, previo parere del collegio dei revisori, i bilanci
preventivi ed i conti consuntivi, da sottoporre all'approvazione
del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
c), del Dlgs. n. 419/99, nonche' la relazione consuntiva
sull'attivita' dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi
disposti dall'unione europea. Approva altresi' gli atti allegati
ai predetti documenti previsti do disposizioni di legge o do norme
comunitarie; c) delibera, previo parere del collegio dei revisori, le variazioni
ai bilanci di previsione dell'Agenzia da sottoporre
all'approvazione del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera c), del Dlgs. n. 419/99, gli storni di fondi
nell'ambito delle singole categorie tra capitoli per adeguare le
previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie delle
gestioni, oltre che sulla gestione dei residui attivi e passivi; d) delibera, in attuazione delle direttive del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, l'adozione di piani, programmi e
interventi nazionali, da sottoporre all'approvazione del Ministero
vigilante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Dlgs. n.
419/99;u' e) individua, su proposta del presidente, le risorse umane,
strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento
degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto; f) delibera, su proposta del presidente, la segnalazione al Ministro
delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di
competenza, dei casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio
delle funzioni svolte dagli organismi pagatori; g) delibera il conferimento ad esperti, nelle materie economiche,
merceologiche, giuridiche, informatiche, di organizzazione del
personale, fiscali e di tecnico commerciale, di incarichi puntuali
per prestazioni professionali ai fin dell'attuazione dei compiti
demandati all'Agenzia, sempre che l'Agenzia non vi possa
provvedere con il proprio personale; h) delibero, su proposta del presidente, il conferimento degli
incarichi di direzione di uffici-di livello dirigenziale generale
e l'individuazione delle risorse umane, strumentali ed
economico-finanziarie dei destinare alle diverse finalita' e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; i) puo' deliberare, per i dirigenti assunti di sensi dell'art. 6,
comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
l'indennita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; l) ratifica i provvedimenti che il presidente ha adottato per far
fronte ci situazioni di necessita' e di urgenza; m) delibera o si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano
ad esso sottoposte dal presidente.

3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente sulla base di ordini del giorno, distinti nel caso di eventuale trattazione di argomenti che rientrano nelle funzioni dell'organismo pagatore. In tal coso vengono redatti separati processi verbali.
4. Il consiglio e' convocato dal presidente, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, con l'invio degli ordini del giorno, di regola con cinque giorni di anticipo, a tutti i componenti, al collegio dei revisori, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo. In caso d'urgenza, il termine puo' essere ridotto a due giorni.
5. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente lo maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono Valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato dal Ministro vigilante su proposto del presidente. Le dimissioni dei componenti del consiglio sono accettate con decreto del Ministro vigilante.
7. Il collegio dei revisori partecipo, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. Alle riunioni del consiglio assiste il magistrato dello Corte dei conti.
8. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolta da un funzionario o da altro dipendente dell'Agenzia nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Il verbale di ciascuna adunanza e' sottoposto dal presidente all'approvazione del consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio medesimo.

Articolo 8
Il Consiglio di Rappresentanza.

1. Il Consiglio di Rappresentanza e' composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed e' nominato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sulla base delle designazioni dei rispettivi organismi.
2. Il Consiglio ha il compito:

a) di valutare ci rispondenza dei risultati dell'attivita'
dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio
di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne
l'efficienza e l'efficacia; b) di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di
amministrazione medesimo.

3. Inoltre, al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. I membri del Consiglio di rappresentanza eleggono tra loro il coordinatore.
5. Il Consiglio opera secondo le procedure che esso stesso adottera' con il proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 9
Il collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente ed uno dei membri supplenti del collegio dei revisori sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presidente e' scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali ed e' collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 88.
2. Le dimissioni dei componenti del collegio dei revisori sono accettate con decreto del Ministro vigilante.
3. Il collegio effettua il controllo sulle attivita' dell'Agenzia secondo le modalita' e la disciplina previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, dal presente statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilita'. A tal fine partecipa senza diritto di voto alte riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 10
La Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed i principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO III
Organizzazione e funzionamento della struttura operativa

Articolo 11
Conferimento incarichi dirigenziali e relativi compiti

1. Gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposto del presidente, in conformita' alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e possono essere revocati ai sensi degli articoli 19 e 21 dello stesso decreto. L'incarico di dirigente posto al vertice dell'ufficio monocratico viene conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del ministro vigilante, e puo' essere rinnovato per una sola volta. In sede di prima applicazione, l'incarico di dirigente posto al vertice dell'ufficio monocratico viene conferito con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Gli incarichi comunque conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, possono essere revocati e risolti - tenuto conto dell'oggetto, dello natura e della temporaneita' dell'incarico - in relazione all'attuazione dei programmi e dei processi riorganizzativi prescritti dalla legge nazionale in applicazione della normativa comunitaria.
3. Fatta eccezione per le specifiche funzioni attribuite all'organismo pagatore, i dirigenti preposti alla gestione delle strutture dell'Agenzia assicurano il coordinamento delle funzioni in attuazione degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite dal presidente.
4. I Dirigenti preposti all'Ufficio monocratico ed all'Area di coordinamento:

a) esercitano, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del
regolamento di amministrazione e contabilita', i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze
dei propri- uffici, salvo quella da essi delegati ai dirigenti; b) predispongono il rendiconto annuale dello gestione per le
rispettive competenze; c) provvedono, informandone il presidente, all'assegnazione dei
dirigenti preposti alle unita' organizzative, su proposta del
dirigente preposto allo competente area funzionale; d) individuano le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e le ripartiscono tra le aree
funzionali, sentito il dirigente preposto alla competente area.

5. I dirigenti preposti all'ufficio Monocratico e dell'Area coordinamento predispongono, relativamente alle entrate ed alle spese di funzionamento per gli interventi comunitari e nazionali, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti e le variazioni di bilancia nonche' le situazioni dei residui attivi e passivi. Il dirigente preposto all'Area coordinamento esegue i predetti adempimenti sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12
Articolazione della struttura operativa.

1. L'Agenzia definisce ed organizza la propria struttura operativa ispirandosi a criteri di flessibilita', di semplificazione delle procedure di rispetto della normativa comunitario in materia di funzionamento degli organismi di coordinamento e pagatore. Al Fine di assicurare la separazione di tali organismi, essi costituiscono gestioni distinte ed hanno contabilita' separate.
2. La struttura operativa dell'Ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, sottordinata al dirigente posto al vertice dell'ufficio stesso, si articola su due livelli:

a) in aree funzionali omogenee per materia che costituiscono centri
di imputazioni di responsabilita', al fine di assicurare il
necessario coordinamento ed omogeneita' nell'attivita' delle
unita' organizzative, cui e' preposto un dirigente con incarico di
direzione di ufficio di livello dirigenziale generale. Le aree
funzionali, articolate in unita' organizzative, costituiscono la
struttura attraverso la quale l'Agenzia, nello svolgimento dei
compiti istituzionali, raggiunge gli obiettivi previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale; b) in unita' organizzative di gestione, cui e' preposto un dirigente
con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale non
generale. Le unita' organizzative di gestione svolgono le
attivita' amministrative, contabili e tecniche occorrenti per il
conseguimento degli obiettivi nelle rispettive aree di
appartenenza.

3. L'area coordinamento rappresenta una area funzionale ci sensi del comma 2, lettera a) e si articola in unita' organizzative ai sensi del comma 2, lettera b).
4. Gli incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative, di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai dirigenti preposti all'area funzionale competente.

Articolo 13
Regolamento del personale.

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3, del Dlgs. N. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni, determina la struttura operativa e la suo articolazione in aree funzionali omogenee per materia e unita' organizzative di gestione, anche prevedendo modalita' per l'istituzione di uffici distaccati, nonche' la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Agenzia, con riferimento alle separate funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. Nello stesso regolamento vengono, inoltre, disciplinate le strutture di supporto agli organi.
2. Il numero massimo degli uffici e' determinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 419/1999, in cinque uffici di livello dirigenziale generale e in diciotto uffici di livello dirigenziale non generale.
3. Il regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000. n. 150.

Articolo 14
Regolamento di amministrazione e contabilita'.

1. Il regolamento di amministrazione e contabilita', di cui all'articolo 10, comma 2, del Dlgs. n. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni, determina i principi contabili e la disciplina di bilancio dell'Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria ed anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e alle norme sulla contabilita' di Stato, la durata dell'esercizio finanziario, la composizione le poste da inserire nella bilancia nazionale di previsione e nel conto consuntivo, le modalita' ed i criteri di contabilizzazione e rendicontazione al Feoga.
2. In particolare, regolamento prevede la separazione tra la gestione degli aiuti e interventi comunitari, connessi e cofinanziati e la gestione nazionale, determinando separate procedure amministrative e contabili per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese distintamente per, quelle comunitarie, connesse e cofinanziate e per quelle nazionali, e relativi fondi.
3. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' e' istituito un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999, la cui articolazione ed organizzazione e' disciplinata con il regolamento del personale.

Articolo 15
Formazione del personale.

L'Agenzia, al fine di una costante qualificazione del personale, promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale.

Articolo 16
Beni e dotazioni finanziarie.

I beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17
Commissariamento

1. In coso di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, da ravvisarsi nella mancata riunione dell'organo collegiale per piu' di tre mesi ancorche' piu' volte convocato, o nel caso di impossibilita' del raggiungimento degli scopi, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, puo' essere commissariato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.
2. il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno.

Articolo 18
Revisione dello statuto.

Le modifiche ed integrazioni al presente statuto, in applicazione di disposizioni normative comunitarie e nazionali, sono approvate con le procedure previste dall'art. 10. comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Articolo 19
Abrogazione del precedente statuto.

Lo statuto dell'AGEA approvato con Decreto del Ministro delle politiche Agricole e Forestali del 28 settembre 2000 e' abrogato.
 
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