Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 luglio 2002
Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001, n. 112, supplemento n. 119;
Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;
Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e' stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
Ritenuto pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per l'anno 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 10.000 unita', ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
 
Art. 2.
1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui all'art. 1 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.
Roma, 16 luglio 2002
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

===================================================================== Regione: | ===================================================================== Abruzzo .... | 100 Campania .... | 500 Emilia-Romagna .... | 2500 Friuli-Venezia Giulia .... | 200 Lazio .... | 200 Piemonte .... | 600 Puglia .... | 950 Toscana .... | 500 Trento .... | 1300 Umbria .... | 100 Valle d'Aosta .... | 50 Veneto .... | 3000 .... Totale . . . | 10.000
 
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