Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 luglio 2002
Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Petrovic Vojkan, nato a Petrovac (Jugoslavia) il 30 marzo 1961, cittadino jugoslavo, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale iugoslavo di ingegnere meccanico conseguito nell'ottobre 1988 presso la Universita' "Svetozar Markovic", facolta' di ingegneria meccanica, a Kragujevac (Jugoslavia), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 1 luglio 2002;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione B settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla questura di Bologna in data 5 settembre 2001, valido fino al 30 settembre 2005;
Decreta:
Al sig. Petrovic Vojkan, nato a Petrovac (Jugoslavia) il 30 marzo 1961, cittadino iugoslavo, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 9 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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