Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2002
Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE di modifica della direttiva n. 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che, modifica, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002;
Vista la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 18 del 21 gennaio 2002;
A D O T T A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, si applica esclusivamente all'omologazione dei veicoli della categoria M 1 con un motore a combustione interna.
2. Per l'omologazione dei veicoli speciali della categoria M 1 si applica, su richiesta del costruttore, articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1995.
3. L'articolo 10 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386, continua ad essere applicato all'omologazione dei veicoli diversi da quelli della categoria M 1 con un motore a combustione interna.
 
Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, e' soppressa la frase "e viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII".
2. All'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, e' soppressa la frase "e la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale".
3. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Fino al 30 giugno 2003 e' consentito il rilascio del modello esistente del certificato di conformita' relativo all'omologazione CE.
2. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso e non impedisce l'estensione di tali omologazioni in base al decreto ministeriale a norma del quale sono state originariamente rilasciate.
 
Art. 4.
1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a XV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
 
Art. 5.
1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto decorre dal 1° luglio 2002.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
Il Ministro: LUNARDI
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 7 a pag. 67 <----

----> Vedere allegati da pag. 68 a pag. 119 <----
 
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