Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 21 maggio 2002, n. 147 |
Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto 1'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto l'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma e' erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il 12 febbraio 2002 ed il 5 febbraio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 500 del 15 febbraio 2002;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva. 2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.
avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dall'art. 5, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 26, e' il seguente: "Art. 146 (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali). - 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.". Note all'art. 1: - Per l'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente: "1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.".
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| Art. 2. Oggetto del contributo
1. Sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001, che abbiano natura di documentari o cortometraggi a carattere narrativo o culturale, realizzati anche in animazione. Costituisce titolo di priorita' aver realizzato produzioni dirette alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale ed ambientale, nonche' produzioni destinate ai minori. Sono esclusi dal contributo i notiziari, gli show, i varieta', i quiz ed i programmi ad essi assimilabili.
Nota all'art. 2: - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
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| Art. 3. Entita' del contributo
1. Il contributo non puo' superare il 50 per cento del totale dei costi di produzione del programma. In tale percentuale massima sono compresi gli eventuali contributi pubblici concessi da regioni, province, comuni ed altre amministrazioni pubbliche. 2. Nei costi di produzione ammessi al contributo e' riconosciuta una quota forfettaria del 20 per cento per spese generali. 3. Ciascuna emittente non puo' beneficiare di un contributo superiore al 5 per cento della somma complessivamente stanziata dalla legge. |
| Art. 4. Concessione ed erogazione del contributo
1. La domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per il cinema. 2. La domanda, anche attraverso dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere: a) l'indicazione della ragione sociale dell'emittente, degli estremi del titolo concessorio o autorizzatorio in base al quale l'emittente esercita l'attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito locale e del numero di codice fiscale e di partita Iva; b) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi di informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusioni; c) la dichiarazione che l'emittente e' in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone di concessione e che non e' sottoposta a procedura concorsuale; d) l'indicazione dei programmi per i quali viene chiesto il contributo, dei relativi costi analitici, dell'importo richiesto; e) indicazione degli eventuali altri contributi pubblici concessi o richiesti per i programmi per i quali viene chiesto il contributo. 3. La Direzione generale per il cinema accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli l e 2 ed al comma 2 del presente articolo, e sottopone le domande ammissibili all'esame di un'apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e composta dal dirigente preposto alla Direzione generale per il cinema, che la presiede, e da quattro esperti, di cui due designati dal Ministro delle comunicazioni. 4. Entro il 30 giugno 2002, le emittenti trasmettono alla Direzione generale per il cinema la videocassetta in formato vhs del programma autoprodotto, unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti e l'avvenuta trasmissione del programma sulla rete della stessa emittente o su rete di altra emittente televisiva di Stato membro dell'Unione europea o di altri Stati esteri che mantengano con l'Italia rapporti di reciprocita'. 5. La Commissione di cui al comma 3 stabilisce previamente i criteri e le priorita' per la concessione dei contributi e, sulla base del materiale di cui al comma 4, approva la graduatoria dei programmi finanziabili, con indicazione degli importi dei relativi contributi. Tali criteri dovranno comunque tener conto della qualita' del programma autoprodotto e delle priorita' di cui all'articolo 2. 6. I contributi sono concessi ed erogati con provvedimenti del dirigente competente alla gestione del relativo capitolo di spesa.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
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| Art. 5. Vigilanza e controlli
1. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato, salva l'applicazione delle sanzioni penali. 2. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 2002 Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 272 |
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