Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2002 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 17 luglio 2002
Modificazione degli articoli 12, 17 e 20 del regolamento del Senato concernenti l'Archivio storico.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento le parole: "approva il Regolamento della biblioteca del Senato", sono sostituite dalle seguenti: "approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato".



Avvertenza:

- Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.

Nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 12 del regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il
seguente:
"Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di Presidenza -
Proroga dei poteri). - 1. Il Consiglio di Presidenza,
presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto
di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti
dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento
della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del
Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3
e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina,
su proposta del Presidente, il Segretario Generale del
Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione
del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale
stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre
questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i
Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri
componenti in seno al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando
viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della
nuova Assemblea.".



 
Art. 2.

1. La rubrica del capo V del regolamento e' sostituita dalla seguente:
" Della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e della commissione per la biblioteca e per l'archivio storico ".
2. L'art. 17 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico). - 1. Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato".
 
Art. 3.

1. L'art. 20 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico). - 1. La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e' composta di tre senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti".
 
Art. 4.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 3 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente: Pera

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 5)

Presentato dai senatori Dell'Utri, Bucciero e Tessitore
l'11 aprile 2002.
Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta
del 4 giugno 2002.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il
17 giugno 2002 (atto n. Doc. II, n. 5-A - relatrice
Manieri).
Esaminato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
3 luglio 2002.
Approvato nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2002.
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